LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO X
Pesca marittima e maricoltura
Art. 78
Oggetto
1. Il presente Capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e
degli Enti locali delle funzioni concernenti la materia della pesca
marittima, maricoltura e attivita' connesse, ivi comprese le funzioni
amministrative statali conferite ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del
DLgs 4 giugno 1997, n. 143.
NOTA ALL'ART. 78
Comma 1
Il testo del comma 2 dell'art. 1 del DLgs 4 giugno 1997, n. 143
concernente Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative
in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione
dell'Amministrazione centrale, e' il seguente:
"Art. 1 - Conferimento delle funzioni amministrative alle Regioni ed
agli Enti locali
omissis
2. Tutte le funzioni ed i compiti svolti dal Ministero di cui al
comma 1 e relativi alle materie di agricoltura, foreste, pesca,
agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione sono esercitate
dalle Regioni, direttamente o mediante delega od attribuzione, nel
rispetto delle disposizioni dell'articolo 4 della Legge 15 marzo
1997, n. 59, alle Province, ai Comuni, alle Comunita' Montane o ad
altri Enti locali e funzionali, ad eccezione di quelli tassativamente
elencati nell'articolo 2.
omissis