REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO V                                                                    
    SVILUPPO ECONOMICO                                                          
    E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                      
    CAPO X                                                                      
    Pesca marittima e maricoltura                                               
          Art. 78                                                               
Oggetto                                                                         
1. Il presente Capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e             
degli Enti locali delle funzioni concernenti la materia della pesca             
marittima, maricoltura e attivita' connesse, ivi comprese le funzioni           
amministrative statali conferite ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del           
DLgs 4 giugno 1997, n. 143.                                                     
NOTA ALL'ART. 78                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 2 dell'art. 1 del DLgs 4 giugno 1997, n. 143                 
concernente Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative             
in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione                            
dell'Amministrazione centrale, e' il seguente:                                  
"Art. 1 - Conferimento delle funzioni amministrative alle Regioni ed            
agli Enti locali                                                                
omissis                                                                         
2. Tutte le funzioni ed i compiti svolti dal Ministero di cui al                
comma 1 e relativi alle materie di agricoltura, foreste, pesca,                 
agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione sono esercitate             
dalle Regioni, direttamente o mediante delega od attribuzione, nel              
rispetto delle disposizioni dell'articolo 4 della Legge 15 marzo                
1997, n. 59, alle Province, ai Comuni, alle Comunita' Montane o ad              
altri Enti locali e funzionali, ad eccezione di quelli tassativamente           
elencati nell'articolo 2.                                                       
omissis                                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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