LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO IX
Relazioni con il sistema camerale
Art. 77
Rapporti con il sistema camerale
1. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di
attivita' produttive e nell'interesse del sistema delle imprese,
riconoscendo e valorizzando il ruolo delle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura quali enti funzionali alla
promozione dello sviluppo locale, promuove rapporti di collaborazione
con il sistema delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, anche per il tramite della loro Unione regionale, e tra
queste ed il sistema degli Enti locali, mediante la sottoscrizione di
accordi per iniziative comuni e programmi, in particolare per
attivita' di analisi e ricerca sulla struttura economica regionale,
per il monitoraggio dell'efficacia delle politiche anche nazionali
sul territorio regionale, nonche' per iniziative volte a coordinare
le azioni in materia di servizi alle imprese.
2. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
cooperano con gli Enti locali ai fini della loro partecipazione alle
politiche locali di sviluppo delle attivita' produttive, nonche' con
i Comuni per la realizzazione degli sportelli unici di cui all'art.
70.