LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO VIII
Commercio
Art. 75
Funzioni degli Enti locali
1. Sono delegate alle Province le funzioni inerenti:
a) l'individuazione, nel rispetto del Piano territoriale di
coordinamento e degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio
regionale, degli ambiti territoriali sovracomunali rilevanti ai fini
della programmazione commerciale, favorendo l'equilibrato sviluppo
delle diverse tipologie distributive;
b) la determinazione dei criteri e delle modalita' di concessione dei
contributi, di presentazione delle domande e di erogazione ai
beneficiari finali, nonche' la determinazione delle modalita' di
revoca, nel rispetto della normativa regionale vigente e degli
indirizzi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 74.
2. Sono di competenza dei Comuni le funzioni amministrative loro
conferite dal DLgs 31 marzo 1998, n. 114 e dalla legislazione
statale. Essi esercitano in particolare, le funzioni concernenti:
a) il rilascio delle autorizzazioni e l'attivita' sanzionatoria
relative all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento dei
pubblici esercizi;
b) la definizione dei criteri per stabilire particolari agevolazioni,
fino all'esenzione, per i tributi e le entrate di competenza per le
attivita' effettuate su posteggi posti nelle aree di cui al comma 17
dell'art. 28 del DLgs n. 114 del 1998;
c) la definizione dei criteri per la concessione di agevolazioni a
favore degli esercizi di cui alle lettere a) e b) del comma 1
dell'art. 10 del DLgs n. 114 del 1998;
d) l'individuazione, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 10
del DLgs n. 114 del 1998, delle aree o edifici aventi valore storico,
archeologico, artistico e ambientale e la definizione delle attivita'
incompatibili con le esigenze delle predette aree o edifici, ai soli
fini della localizzazione e apertura degli esercizi di vendita.
NOTE ALL'ART. 75
Comma 2
1) Il DLgs n. 114 del 1998 e' citato alla nota 3) all'art. 74.
2) Il testo del comma 17 dell'art. 28 del DLgs n. 114 del 1998,
citato alla nota 3) all'art. 74, e' riportato alla stessa nota.
3) Il testo delle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 10 del DLgs
n. 114 del 1998, citato alla nota 3) all'art. 74, e' riportato alla
stessa nota.
4) Il testo della lett. b) del comma 1 dell'art. 10 del DLgs n. 114
del 1998, citato alla nota 3) all'art. 74, e' riportato alla stessa
nota.