REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO V                                                                    
    SVILUPPO ECONOMICO                                                          
    E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                      
    CAPO VIII                                                                   
    Commercio                                                                   
          Art. 75                                                               
Funzioni degli Enti locali                                                      
1. Sono delegate alle Province le funzioni inerenti:                            
a) l'individuazione, nel rispetto del Piano territoriale di                     
coordinamento e degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio                
regionale, degli ambiti territoriali sovracomunali rilevanti ai fini            
della programmazione commerciale, favorendo l'equilibrato sviluppo              
delle diverse tipologie distributive;                                           
b) la determinazione dei criteri e delle modalita' di concessione dei           
contributi, di presentazione delle domande e di erogazione ai                   
beneficiari finali, nonche' la determinazione delle modalita' di                
revoca, nel rispetto della normativa regionale vigente e degli                  
indirizzi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 74.                        
2. Sono di competenza dei Comuni le funzioni amministrative loro                
conferite dal DLgs 31 marzo 1998, n. 114 e dalla legislazione                   
statale. Essi esercitano in particolare, le funzioni concernenti:               
a) il rilascio delle autorizzazioni e l'attivita' sanzionatoria                 
relative all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento dei                   
pubblici esercizi;                                                              
b) la definizione dei criteri per stabilire particolari agevolazioni,           
fino all'esenzione, per i tributi e le entrate di competenza per le             
attivita' effettuate su posteggi posti nelle aree di cui al comma 17            
dell'art. 28 del DLgs n. 114 del 1998;                                          
c) la definizione dei criteri per la concessione di agevolazioni a              
favore degli esercizi di cui alle lettere a) e b) del comma 1                   
dell'art. 10 del DLgs n. 114 del 1998;                                          
d) l'individuazione, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 10           
del DLgs n. 114 del 1998, delle aree o edifici aventi valore storico,           
archeologico, artistico e ambientale e la definizione delle attivita'           
incompatibili con le esigenze delle predette aree o edifici, ai soli            
fini della localizzazione e apertura degli esercizi di vendita.                 
NOTE ALL'ART. 75                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il DLgs n. 114 del 1998 e' citato alla nota 3) all'art. 74.                  
2) Il testo del comma 17 dell'art. 28 del DLgs n. 114 del 1998,                 
citato alla nota 3) all'art. 74, e' riportato alla stessa nota.                 
3) Il testo delle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 10 del DLgs             
n. 114 del 1998, citato alla nota 3) all'art. 74, e' riportato alla             
stessa nota.                                                                    
4) Il testo della lett. b) del comma 1 dell'art. 10 del DLgs n. 114             
del 1998, citato alla nota 3) all'art. 74, e' riportato alla stessa             
nota.                                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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