REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO V                                                                    
    SVILUPPO ECONOMICO                                                          
    E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                      
    CAPO VIII                                                                   
    Commercio                                                                   
          Art. 73                                                               
Oggetto                                                                         
1. Il presente Capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e             
degli Enti locali delle funzioni concernenti la materia del                     
commercio, cosi' come definita dall'art. 39 del DLgs n. 112 del 1998.           
2. Le funzioni regionali in materia di commercio comprendono                    
l'attivita' di commercio all'ingrosso, commercio al minuto,                     
l'attivita' di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti,              
l'attivita' di commercio su aree pubbliche, l'attivita' di commercio            
dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita di cui all'art.            
39 del DLgs n. 112 del 1998.                                                    
3. Si intendono altresi' ricomprese nella definizione della materia             
commercio le attivita' concernenti la promozione dell'associazionismo           
e della cooperazione nel settore del commercio e l'assistenza                   
integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del                 
commercio di cui alla lett. e) del comma 2 dell'art. 41 del DLgs n.             
112 del 1998.                                                                   
NOTE ALL'ART. 73                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 39 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota             
2) all'art. 5, e' il seguente:                                                  
"Art. 39 - Definizioni                                                          
1. Le funzioni amministrative relative alla materia "fiere e mercati"           
ricomprendono le attivita' non permanenti, volte a promuovere il                
commercio, la cultura, l'arte e la tecnica attraverso la                        
presentazione da parte di una pluralita' di espositori di beni o di             
servizi nel contesto di un evento rappresentativo dei settori                   
produttivi interessati. Quelle relative alla materia "commercio"                
ricomprendono l'attivita' di commercio all'ingrosso, commercio al               
minuto, l'attivita' di somministrazione al pubblico di bevande e                
alimenti, l'attivita' di commercio su aree pubbliche, l'attivita' di            
commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita. Si              
intendono altresi' ricomprese le attivita' concernenti la promozione            
dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio e           
l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel                
settore del commercio.".                                                        
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 39 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota             
2) all'art. 5, e' riportato alla nota 1) al presente articolo.                  
3) Il testo della lett. e) del comma 2 dell'art. 41 del DLgs n. 112             
del 1998, citato alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota                
all'art. 72.                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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