REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO V                                                                    
    SVILUPPO ECONOMICO                                                          
    E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                      
    CAPO VII                                                                    
    Fiere                                                                       
          Art. 72                                                               
Esercizio delle funzioni                                                        
1. La Regione esercita in materia di fiere le funzioni conferite                
dall'art. 41 del DLgs n. 112 del 1998, nel quadro della piu' generale           
azione di sviluppo e qualificazione delle manifestazioni fieristiche            
e della loro collocazione nell'ambito di un sistema fieristico                  
regionale integrato e coordinato.                                               
2. Sono trasferite ai Comuni, anche in forma associata, le funzioni             
amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle              
manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative                    
autorizzazioni allo svolgimento.                                                
3. La Regione con un apposito provvedimento legislativo disciplina              
l'attivita' fieristica e lo sviluppo del sistema fieristico. Tale               
provvedimento provvede altresi' al riordino degli enti fieristici,              
prevedendone la trasformazione in societa' di capitali e le modalita'           
e i tempi per attuarla.                                                         
NOTA ALL'ART. 72                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 41 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota 2)             
all'art. 5, e' il seguente:                                                     
"Art. 41 - Conferimento di funzioni alle Regioni e agli Enti locali             
1. Sono trasferite alle Regioni e ai Comuni tutte le funzioni in                
materia di fiere e mercati, salvo quelle espressamente conservate               
allo Stato dall'articolo 40.                                                    
2. Sono trasferite in particolare alle Regioni le funzioni                      
amministrative concernenti:                                                     
a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche           
di rilevanza nazionale e regionale nonche' il rilascio                          
dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito il Comune interessato;            
b) gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari, d'intesa con i                 
Comuni interessati;                                                             
c) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni                 
fieristiche;                                                                    
d) le competenze gia' delegate ai sensi dell'articolo 52, comma                 
primo, del DPR 24 luglio 1977, n. 616;                                          
e) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel                  
settore del commercio, nonche' l'assistenza integrativa alle piccole            
e medie imprese sempre nel settore del commercio;                               
f) la concessione e l'erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario;           
g) l'organizzazione, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il           
commercio estero (ICE), di corsi di formazione professionale, tecnica           
e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero, di cui                
all'articolo 35 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.                                 
3. Sono trasferite ai Comuni, anche in forma associata e nelle zone             
montane anche attraverso le Comunita' Montane, le funzioni                      
amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle              
manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative                    
autorizzazioni allo svolgimento.                                                
4. Le Regioni assicurano, mediante intese tra loro, sentiti i Comuni            
interessati, il coordinamento dei tempi di svolgimento delle                    
manifestazioni fieristiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo           
40, comma 1, lettera e).                                                        
5. Fino alla data di effettivo conferimento delle funzioni di cui al            
presente Capo restano in carica gli attuali titolari degli organi               
degli enti di cui al comma 2, lettera b).".                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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