LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO VII
Fiere
Art. 72
Esercizio delle funzioni
1. La Regione esercita in materia di fiere le funzioni conferite
dall'art. 41 del DLgs n. 112 del 1998, nel quadro della piu' generale
azione di sviluppo e qualificazione delle manifestazioni fieristiche
e della loro collocazione nell'ambito di un sistema fieristico
regionale integrato e coordinato.
2. Sono trasferite ai Comuni, anche in forma associata, le funzioni
amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle
manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative
autorizzazioni allo svolgimento.
3. La Regione con un apposito provvedimento legislativo disciplina
l'attivita' fieristica e lo sviluppo del sistema fieristico. Tale
provvedimento provvede altresi' al riordino degli enti fieristici,
prevedendone la trasformazione in societa' di capitali e le modalita'
e i tempi per attuarla.
NOTA ALL'ART. 72
Comma 1
Il testo dell'art. 41 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota 2)
all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 41 - Conferimento di funzioni alle Regioni e agli Enti locali
1. Sono trasferite alle Regioni e ai Comuni tutte le funzioni in
materia di fiere e mercati, salvo quelle espressamente conservate
allo Stato dall'articolo 40.
2. Sono trasferite in particolare alle Regioni le funzioni
amministrative concernenti:
a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche
di rilevanza nazionale e regionale nonche' il rilascio
dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito il Comune interessato;
b) gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari, d'intesa con i
Comuni interessati;
c) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni
fieristiche;
d) le competenze gia' delegate ai sensi dell'articolo 52, comma
primo, del DPR 24 luglio 1977, n. 616;
e) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel
settore del commercio, nonche' l'assistenza integrativa alle piccole
e medie imprese sempre nel settore del commercio;
f) la concessione e l'erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario;
g) l'organizzazione, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il
commercio estero (ICE), di corsi di formazione professionale, tecnica
e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero, di cui
all'articolo 35 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
3. Sono trasferite ai Comuni, anche in forma associata e nelle zone
montane anche attraverso le Comunita' Montane, le funzioni
amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle
manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative
autorizzazioni allo svolgimento.
4. Le Regioni assicurano, mediante intese tra loro, sentiti i Comuni
interessati, il coordinamento dei tempi di svolgimento delle
manifestazioni fieristiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
40, comma 1, lettera e).
5. Fino alla data di effettivo conferimento delle funzioni di cui al
presente Capo restano in carica gli attuali titolari degli organi
degli enti di cui al comma 2, lettera b).".