REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO V                                                                    
    SVILUPPO ECONOMICO                                                          
    E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                      
    CAPO VI                                                                     
    Sportello unico                                                             
          Art. 71                                                               
Assistenza e informazione alle imprese                                          
1. In attuazione del comma 2 dell'art. 23 del DLgs  n.112 del 1998,             
la Regione in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che              
svolgono attivita' di assistenza ed informazione alle imprese ed, in            
particolare, con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e               
Agricoltura, promuove una rete integrata di servizi finalizzata alla            
raccolta e alla diffusione, anche in via telematica, delle                      
informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle                  
attivita' produttive nel territorio regionale, con particolare                  
riferimento alle normative applicabili e agli strumenti agevolativi             
ivi compresi quelli contributivi e fiscali a favore dell'occupazione            
dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.                                
2. L'attivita' di assistenza e informazione alle imprese e'                     
realizzata anche attraverso gli sportelli unici istituiti dai Comuni            
ai sensi dell'art. 70.                                                          
NOTA ALL'ART. 71                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 2 dell'art. 23 del DLgs n. 112 del 1998, citato              
alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota 3) all'art. 48.                 

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina