LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO VI
Sportello unico
Art. 71
Assistenza e informazione alle imprese
1. In attuazione del comma 2 dell'art. 23 del DLgs n.112 del 1998,
la Regione in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che
svolgono attivita' di assistenza ed informazione alle imprese ed, in
particolare, con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, promuove una rete integrata di servizi finalizzata alla
raccolta e alla diffusione, anche in via telematica, delle
informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle
attivita' produttive nel territorio regionale, con particolare
riferimento alle normative applicabili e agli strumenti agevolativi
ivi compresi quelli contributivi e fiscali a favore dell'occupazione
dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.
2. L'attivita' di assistenza e informazione alle imprese e'
realizzata anche attraverso gli sportelli unici istituiti dai Comuni
ai sensi dell'art. 70.
NOTA ALL'ART. 71
Comma 1
Il testo del comma 2 dell'art. 23 del DLgs n. 112 del 1998, citato
alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota 3) all'art. 48.