REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO V                                                                    
    SVILUPPO ECONOMICO                                                          
    E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                      
    CAPO VI                                                                     
    Sportello unico                                                             
          Art. 70                                                               
Sportello unico per le attivita' produttive                                     
1. I Comuni istituiscono, singolarmente o in forma associata secondo            
le modalita' di cui all'art. 23, lo sportello unico per le attivita'            
produttive ai fini dello svolgimento del procedimento autorizzativo.            
2. La Regione attua la razionalizzazione della distribuzione delle              
funzioni e delle competenze fra gli Enti locali e provvede, nelle               
materie di propria competenza, alla ridisciplina dei procedimenti               
amministrativi.                                                                 
3. Lo sportello unico cura, avendo riguardo in particolare ai profili           
urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza, lo            
svolgimento del procedimento di autorizzazione alla localizzazione,             
realizzazione, ampliamento, cessazione e riattivazione di impianti              
produttivi, nonche' all'esecuzione di opere interne ai fabbricati               
adibiti ad uso di impresa, incluso il rilascio della concessione o              
della autorizzazione edilizia, nel rispetto dei regolamenti emanati             
ai sensi del comma 8 dell'art. 20 della Legge  n.59 del 1997, fermo             
restando che la concessione o autorizzazione edilizia e' rilasciata             
dal Comune in cui ha sede l'impianto. Nel caso di progetti di opere             
da sottoporre a valutazione di impatto ambientale di competenza                 
regionale lo sportello unico attiva, altresi', la procedura di                  
valutazione di impatto ambientale come disciplinata dalla legge                 
regionale prevista dal DPR 12 aprile 1996.                                      
4. Lo sportello unico, per assicurare efficacia e tempestivita'                 
nell'azione amministrativa, sviluppa le necessarie forme di                     
integrazione e raccordi organizzativi con le altre Amministrazioni              
coinvolte nel procedimento, tramite, in particolare, la conferenza di           
servizi di cui all'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.                   
5. Ai sensi del comma 3 dell'art. 24 del DLgs n. 112 del 1998, per la           
realizzazione dello sportello unico i Comuni possono stipulare                  
convenzioni con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e                
Agricoltura.                                                                    
6. La Giunta regionale puo' concedere contributi ai Comuni, singoli o           
associati, per l'istituzione degli sportelli unici, stabilendo le               
modalita' e i criteri per la concessione.                                       
7. Nell'ambito delle attivita' di cui alla L.R. 24 luglio 1979, n.              
19, la Regione promuove la realizzazione di iniziative formative                
rivolte al personale addetto agli sportelli unici.                              
NOTE ALL'ART. 70                                                                
Comma 3                                                                         
1) Il testo del comma 8 dell'art. 20 della Legge n. 59 del 1997,                
citata alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:                                 
"Art. 20                                                                        
omissis                                                                         
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto              
dei principi, criteri e modalita' di cui al presente articolo, quali            
norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai                
sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 2, della Legge 23               
agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui                     
all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le seguenti materie:                
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla             
Legge 7 agosto 1990, n. 245 e successive modificazioni, nonche'                 
valutazione del medesimo sistema, di cui alla Legge 24 dicembre 1993,           
n. 537 e successive modificazioni;                                              
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e               
locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario,             
prevedendo altresi l'istituzione di un Consiglio nazionale degli                
studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;            
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari.             
Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi                      
universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a                
ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali            
massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli           
studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le              
universita', graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di              
equita', solidarieta' e progressivita' in relazione alle condizioni             
economiche del nucleo familiare, nonche' a definire parametri e                 
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni              
economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera           
sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni           
parlamentari;                                                                   
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca,             
di cui all'articolo 73 del DPR 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento           
di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga               
all'articolo 5, comma 9, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537;                  
e) procedure per l'accettazione da parte delle universita' di                   
eredita', donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione               
preventiva, ministeriale o prefettizia.                                         
omissis".                                                                       
2) Il DPR 12 aprile 1996, concerne Atto di indirizzo e coordinamento            
per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della Legge 22 febbraio 1994,           
n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto           
ambientale.                                                                     
Comma 4                                                                         
3) Il testo dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241                      
concernente Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e             
di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e' il seguente:              
"Art. 14                                                                        
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari                
interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,                 
l'Amministrazione procedente indice di regola una Conferenza di                 
servizi.                                                                        
2. La Conferenza stessa puo' essere indetta anche quando                        
l'Amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti,                  
nullaosta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni                
pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella Conferenza           
sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta            
e gli assensi richiesti.                                                        
2bis. Nella prima riunione della Conferenza di servizi le                       
Amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui            
e' possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso             
del termine l'Amministrazione indicente procede ai sensi dei commi              
3bis e 4.                                                                       
2ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2bis si applicano anche               
quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso,             
comunque denominati, di competenza di Amministrazioni pubbliche                 
diverse. In questo caso, la Conferenza e' convocata, anche su                   
richiesta dell'interessato, dall'Amministrazione preposta alla tutela           
dell'interesse pubblico prevalente.                                             
3. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale,              
regolarmente convocata, non abbia partecipato alla Conferenza o vi              
abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad              
esprimere definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi             
all'Amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro               
venti giorni dalla Conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento           
della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste               
ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle                      
originariamente previste.                                                       
3bis. Nel caso in cui una Amministrazione abbia espresso, anche nel             
corso della Conferenza, il proprio motivato dissenso,                           
l'Amministrazione procedente puo' assumere la determinazione di                 
conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al                  
Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'Amministrazione                    
procedente o quella dissenziente sia una Amministrazione statale;               
negli altri casi la comunicazione e' data al Presidente della Regione           
ed ai Sindaci. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa                 
delibera del Consiglio medesimo, o il Presidente della Regione o i              
Sindaci, previa delibera del Consiglio regionale Consigli comunali,             
entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono                
disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale            
termine, in assenza di sospensione, la determinazione e' esecutiva.             
In caso di sospensione la Conferenza puo', entro trenta giorni,                 
pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni             
del Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorso inutilmente tale             
termine, la Conferenza e' sciolta.                                              
4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia           
espresso da una Amministrazione preposta alla tutela ambientale,                
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla             
tutela della salute dei cittadini, l'Amministrazione procedente puo'            
richiedere, purche' non vi sia stata una precedente valutazione di              
impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al               
DPCM 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5           
gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al             
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del                 
Consiglio dei Ministri.                                                         
4bis. La Conferenza di servizi puo' essere convocata anche per                  
l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti                 
amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati.            
In tal caso, la Conferenza e' indetta dalla Amministrazione o, previa           
informale intesa, da una delle Amministrazioni che curano l'interesse           
pubblico prevalente ovvero dall'Amministrazione competente a                    
concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli              
altri connessi. L'indizione della Conferenza puo' essere richiesta da           
qualsiasi altra Amministrazione coinvolta.".                                    
Comma 5                                                                         
4) Il testo del comma 3 dell'art. 24 del DLgs n. 112 del 1998, citato           
alla nota 2) all'art. 5, e' il seguente:                                        
          Art. 24 - Principi organizzativi per l'esercizio delle                
funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi                   
omissis                                                                         
3. I Comuni possono stipulare convenzioni con le Camere di Commercio,           
Industria, Artigianato e Agricoltura per la realizzazione dello                 
sportello unico.                                                                
omissis".                                                                       
Comma 7                                                                         
5) La L.R. 24 luglio 1979, n. 19 concerne Riordino, programmazione e            
deleghe della formazione alle professioni.                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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