LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO VI
Sportello unico
Art. 70
Sportello unico per le attivita' produttive
1. I Comuni istituiscono, singolarmente o in forma associata secondo
le modalita' di cui all'art. 23, lo sportello unico per le attivita'
produttive ai fini dello svolgimento del procedimento autorizzativo.
2. La Regione attua la razionalizzazione della distribuzione delle
funzioni e delle competenze fra gli Enti locali e provvede, nelle
materie di propria competenza, alla ridisciplina dei procedimenti
amministrativi.
3. Lo sportello unico cura, avendo riguardo in particolare ai profili
urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza, lo
svolgimento del procedimento di autorizzazione alla localizzazione,
realizzazione, ampliamento, cessazione e riattivazione di impianti
produttivi, nonche' all'esecuzione di opere interne ai fabbricati
adibiti ad uso di impresa, incluso il rilascio della concessione o
della autorizzazione edilizia, nel rispetto dei regolamenti emanati
ai sensi del comma 8 dell'art. 20 della Legge n.59 del 1997, fermo
restando che la concessione o autorizzazione edilizia e' rilasciata
dal Comune in cui ha sede l'impianto. Nel caso di progetti di opere
da sottoporre a valutazione di impatto ambientale di competenza
regionale lo sportello unico attiva, altresi', la procedura di
valutazione di impatto ambientale come disciplinata dalla legge
regionale prevista dal DPR 12 aprile 1996.
4. Lo sportello unico, per assicurare efficacia e tempestivita'
nell'azione amministrativa, sviluppa le necessarie forme di
integrazione e raccordi organizzativi con le altre Amministrazioni
coinvolte nel procedimento, tramite, in particolare, la conferenza di
servizi di cui all'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Ai sensi del comma 3 dell'art. 24 del DLgs n. 112 del 1998, per la
realizzazione dello sportello unico i Comuni possono stipulare
convenzioni con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura.
6. La Giunta regionale puo' concedere contributi ai Comuni, singoli o
associati, per l'istituzione degli sportelli unici, stabilendo le
modalita' e i criteri per la concessione.
7. Nell'ambito delle attivita' di cui alla L.R. 24 luglio 1979, n.
19, la Regione promuove la realizzazione di iniziative formative
rivolte al personale addetto agli sportelli unici.
NOTE ALL'ART. 70
Comma 3
1) Il testo del comma 8 dell'art. 20 della Legge n. 59 del 1997,
citata alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 20
omissis
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto
dei principi, criteri e modalita' di cui al presente articolo, quali
norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 2, della Legge 23
agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui
all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla
Legge 7 agosto 1990, n. 245 e successive modificazioni, nonche'
valutazione del medesimo sistema, di cui alla Legge 24 dicembre 1993,
n. 537 e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e
locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario,
prevedendo altresi l'istituzione di un Consiglio nazionale degli
studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari.
Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi
universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a
ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali
massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli
studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le
universita', graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di
equita', solidarieta' e progressivita' in relazione alle condizioni
economiche del nucleo familiare, nonche' a definire parametri e
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni
economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera
sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni
parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca,
di cui all'articolo 73 del DPR 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento
di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga
all'articolo 5, comma 9, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle universita' di
eredita', donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione
preventiva, ministeriale o prefettizia.
omissis".
2) Il DPR 12 aprile 1996, concerne Atto di indirizzo e coordinamento
per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della Legge 22 febbraio 1994,
n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto
ambientale.
Comma 4
3) Il testo dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241
concernente Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e' il seguente:
"Art. 14
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari
interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'Amministrazione procedente indice di regola una Conferenza di
servizi.
2. La Conferenza stessa puo' essere indetta anche quando
l'Amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti,
nullaosta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni
pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella Conferenza
sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta
e gli assensi richiesti.
2bis. Nella prima riunione della Conferenza di servizi le
Amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui
e' possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso
del termine l'Amministrazione indicente procede ai sensi dei commi
3bis e 4.
2ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2bis si applicano anche
quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso,
comunque denominati, di competenza di Amministrazioni pubbliche
diverse. In questo caso, la Conferenza e' convocata, anche su
richiesta dell'interessato, dall'Amministrazione preposta alla tutela
dell'interesse pubblico prevalente.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale,
regolarmente convocata, non abbia partecipato alla Conferenza o vi
abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad
esprimere definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi
all'Amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro
venti giorni dalla Conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento
della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste
ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle
originariamente previste.
3bis. Nel caso in cui una Amministrazione abbia espresso, anche nel
corso della Conferenza, il proprio motivato dissenso,
l'Amministrazione procedente puo' assumere la determinazione di
conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'Amministrazione
procedente o quella dissenziente sia una Amministrazione statale;
negli altri casi la comunicazione e' data al Presidente della Regione
ed ai Sindaci. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
delibera del Consiglio medesimo, o il Presidente della Regione o i
Sindaci, previa delibera del Consiglio regionale Consigli comunali,
entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono
disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale
termine, in assenza di sospensione, la determinazione e' esecutiva.
In caso di sospensione la Conferenza puo', entro trenta giorni,
pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni
del Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorso inutilmente tale
termine, la Conferenza e' sciolta.
4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia
espresso da una Amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute dei cittadini, l'Amministrazione procedente puo'
richiedere, purche' non vi sia stata una precedente valutazione di
impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al
DPCM 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5
gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri.
4bis. La Conferenza di servizi puo' essere convocata anche per
l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti
amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati.
In tal caso, la Conferenza e' indetta dalla Amministrazione o, previa
informale intesa, da una delle Amministrazioni che curano l'interesse
pubblico prevalente ovvero dall'Amministrazione competente a
concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli
altri connessi. L'indizione della Conferenza puo' essere richiesta da
qualsiasi altra Amministrazione coinvolta.".
Comma 5
4) Il testo del comma 3 dell'art. 24 del DLgs n. 112 del 1998, citato
alla nota 2) all'art. 5, e' il seguente:
Art. 24 - Principi organizzativi per l'esercizio delle
funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi
omissis
3. I Comuni possono stipulare convenzioni con le Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura per la realizzazione dello
sportello unico.
omissis".
Comma 7
5) La L.R. 24 luglio 1979, n. 19 concerne Riordino, programmazione e
deleghe della formazione alle professioni.