LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO V
Ulteriori provvedimenti di attuazione
del DLgs n. 112 del 1998
e riordino della legislazione regionale vigente
in materia di attivita' produttive
Sezione IV
Norme comuni
Art. 68
Soggetti beneficiari e regimi di aiuto
1. Fatte salve ulteriori specificazioni rispetto ai soggetti
beneficiari previste dalla legislazione statale di delega, nonche'
dalla legislazione regionale vigente, possono essere finanziati,
secondo quanto previsto nel Programma regionale ai sensi della lett.
c) del comma 2 dell'art. 55, progetti presentati da:
a) le piccole e medie imprese industriali e di servizi alla
produzione in qualsiasi forma costituite, aventi sede operativa nel
territorio della regione;
b) i consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa,
aventi la maggioranza delle imprese associate nel territorio della
regione;
c) i consorzi fidi e le cooperative di garanzia;
d) le imprese di cui alla lett. a) temporaneamente associate per la
realizzazione di progetti comuni;
e) le imprese eccedenti i limiti dimensionali di piccola e media
impresa, previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di
Stato alle imprese, limitatamente ai regimi autorizzati dalla
Commissione Europea;
f) le associazioni imprenditoriali;
g) le associazioni dei consumatori e degli utenti;
h) le fondazioni aventi quali finalita' statutarie la promozione e lo
sviluppo del sistema delle imprese;
i) le Universita', i centri di ricerca e i centri di servizio alle
imprese;
l) gli Enti locali e loro societa' partecipate, le autonomie
funzionali e loro associazioni.
2. Ai regimi di aiuto derivanti dal presente Titolo si applica il
regime di aiuto di minima entita', cosi' come disciplinato dalla
normativa comunitaria vigente.
3. Qualora un regime di aiuto previsto dal programma regionale,
ovvero dalla normativa statale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 19 del
DLgs n. 112 del 1998, deroghi a quanto previsto al comma 2, la
Regione provvede alla notifica del medesimo alla Commissione Europea,
nel caso in cui non sia gia' stato notificato. L'attuazione del
regime di aiuto e' subordinata all'esito positivo di compatibilita'
da parte della Commissione Europea, ai sensi degli articoli 92 e 93
del Trattato dell'Unione Europea.
NOTE ALL'ART. 68
Comma 3
1) Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 19 del DLgs n. 112 del 1998,
citato alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota 3) all'art.
48.
2) Il testo degli artt. 92 e 93 del Trattato dell'Unione Europea e'
il seguente:
"Art. 92
1. Salvo deroghe contemplate dal presente Trattato, sono
incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano
sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero
mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune
imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la
concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a
condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate
dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamita'
naturali oppure da altri eventi eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della
Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della
Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli
svantaggi economici provocati da tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni
ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una
grave forma di sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante
progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un
grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o
di talune regioni economiche, sempreche' non alterino le condizioni
degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tuttavia, gli
aiuti alle costruzioni navali esistenti alla data dell'1 gennaio
1957, in quanto determinati soltanto dall'assenza di una protezione
doganale, sono progressivamente ridotti alle stesse condizioni che si
applicano per l'abolizione dei dazi doganali, fatte salve le
disposizioni del presente Trattato relative alla politica commerciale
comune nei confronti dei Paesi terzi;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del
patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della
concorrenza nella Comunita' in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del
Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione.
Art. 93
1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente
dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi
ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal
funzionamento del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di
presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da
uno Stato, o mediante fondi statali, non e' compatibile con il
mercato comune a norma dell'articolo 92, oppure che tale aiuto e'
attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve
sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il
termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato
puo' adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli
articoli 169 e 170.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando
all'unanimita', puo' decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi
da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il
mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 92 o ai
regolamenti di cui all'articolo 94, quando circostanze eccezionali
giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato,
nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta
al Consiglio avra' per effetto di sospendere tale procedura fino a
quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro tre mesi dalla
data della richiesta, la Commissione delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perche' presenti
le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare
aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato
comune a norma dell'articolo 92, la Commissione inizia senza indugio
la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro
interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate prima che
tale procedura abbia condotto a una decisione finale.".