REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO V                                                                    
    SVILUPPO ECONOMICO                                                          
    E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                      
    CAPO V                                                                      
    Ulteriori provvedimenti di attuazione                                       
    del DLgs n. 112 del 1998                                                    
    e riordino della legislazione regionale vigente                             
    in materia di attivita' produttive                                          
    Sezione IV                                                                  
    Norme comuni                                                                
          Art. 68                                                               
Soggetti beneficiari e regimi di aiuto                                          
1. Fatte salve ulteriori specificazioni rispetto ai soggetti                    
beneficiari previste dalla legislazione statale di delega, nonche'              
dalla legislazione regionale vigente, possono essere finanziati,                
secondo quanto previsto nel Programma regionale ai sensi della lett.            
c) del comma 2 dell'art. 55, progetti presentati da:                            
a) le piccole e medie imprese industriali e di servizi alla                     
produzione in qualsiasi forma costituite, aventi sede operativa nel             
territorio della regione;                                                       
b) i consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa,             
aventi la maggioranza delle imprese associate nel territorio della              
regione;                                                                        
c) i consorzi fidi e le cooperative di garanzia;                                
d) le imprese di cui alla lett. a) temporaneamente associate per la             
realizzazione di progetti comuni;                                               
e) le imprese eccedenti i limiti dimensionali di piccola e media                
impresa, previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di           
Stato alle imprese, limitatamente ai regimi autorizzati dalla                   
Commissione Europea;                                                            
f) le associazioni imprenditoriali;                                             
g) le associazioni dei consumatori e degli utenti;                              
h) le fondazioni aventi quali finalita' statutarie la promozione e lo           
sviluppo del sistema delle imprese;                                             
i) le Universita', i centri di ricerca e i centri di servizio alle              
imprese;                                                                        
l) gli Enti locali e loro societa' partecipate, le autonomie                    
funzionali e loro associazioni.                                                 
2. Ai regimi di aiuto derivanti dal presente Titolo si applica il               
regime di aiuto di minima entita', cosi' come disciplinato dalla                
normativa comunitaria vigente.                                                  
3. Qualora un regime di aiuto previsto dal programma regionale,                 
ovvero dalla normativa statale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 19 del           
DLgs n. 112 del 1998, deroghi a quanto previsto al comma 2, la                  
Regione provvede alla notifica del medesimo alla Commissione Europea,           
nel caso in cui non sia gia' stato notificato. L'attuazione del                 
regime di aiuto e' subordinata all'esito positivo di compatibilita'             
da parte della Commissione Europea, ai sensi degli articoli 92 e 93             
del Trattato dell'Unione Europea.                                               
NOTE ALL'ART. 68                                                                
Comma 3                                                                         
1) Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 19 del DLgs n. 112 del 1998,              
citato alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota 3) all'art.              
48.                                                                             
2) Il testo degli artt. 92 e 93 del Trattato dell'Unione Europea e'             
il seguente:                                                                    
"Art. 92                                                                        
1. Salvo deroghe contemplate dal presente Trattato, sono                        
incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano               
sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero           
mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune           
imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la                  
concorrenza.                                                                    
2. Sono compatibili con il mercato comune:                                      
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a             
condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate                
dall'origine dei prodotti;                                                      
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamita'              
naturali oppure da altri eventi eccezionali;                                    
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della                 
Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della             
Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli                   
svantaggi economici provocati da tale divisione.                                
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:                      
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni           
ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una               
grave forma di sottoccupazione;                                                 
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante           
progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un                
grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;                             
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o           
di talune regioni economiche, sempreche' non alterino le condizioni             
degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tuttavia, gli             
aiuti alle costruzioni navali esistenti alla data dell'1 gennaio                
1957, in quanto determinati soltanto dall'assenza di una protezione             
doganale, sono progressivamente ridotti alle stesse condizioni che si           
applicano per l'abolizione dei dazi doganali, fatte salve le                    
disposizioni del presente Trattato relative alla politica commerciale           
comune nei confronti dei Paesi terzi;                                           
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del           
patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della              
concorrenza nella Comunita' in misura contraria all'interesse comune;           
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del                   
Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della             
Commissione.                                                                    
          Art. 93                                                               
1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente             
dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi            
ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal                
funzionamento del mercato comune.                                               
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di               
presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da              
uno Stato, o mediante fondi statali, non e' compatibile con il                  
mercato comune a norma dell'articolo 92, oppure che tale aiuto e'               
attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve                   
sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.                          
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il             
termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato           
puo' adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli                   
articoli 169 e 170.                                                             
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando                      
all'unanimita', puo' decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi           
da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il                  
mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 92 o ai               
regolamenti di cui all'articolo 94, quando circostanze eccezionali              
giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato,            
nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente                  
paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta            
al Consiglio avra' per effetto di sospendere tale procedura fino a              
quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.                         
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro tre mesi dalla            
data della richiesta, la Commissione delibera.                                  
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perche' presenti            
le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare                
aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato            
comune a norma dell'articolo 92, la Commissione inizia senza indugio            
la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro                 
interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate prima che           
tale procedura abbia condotto a una decisione finale.".                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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