REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO V                                                                    
    SVILUPPO ECONOMICO                                                          
    E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                      
    CAPO V                                                                      
    Ulteriori provvedimenti di attuazione                                       
    del DLgs n. 112 del 1998                                                    
    e riordino della legislazione regionale vigente                             
    in materia di attivita' produttive                                          
    Sezione IV                                                                  
    Norme comuni                                                                
          Art. 67                                                               
Interventi                                                                      
1. La Giunta regionale, per il perseguimento degli obiettivi di cui             
al presente Capo, concede contributi ai soggetti di cui all'art. 68,            
secondo quanto previsto dal Programma regionale e nel rispetto dei              
criteri stabiliti ai sensi del comma 3 dell'art. 55.                            
2. Gli interventi oggetto di contributo ricomprendono spese per                 
l'acquisizione di beni materiali e immateriali, nonche' di servizi              
strumentali al conseguimento degli obiettivi di qualificazione                  
competitiva delle imprese, di cui al presente Capo.                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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