LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO V
Ulteriori provvedimenti di attuazione
del DLgs n. 112 del 1998
e riordino della legislazione regionale vigente
in materia di attivita' produttive
Sezione IV
Norme comuni
Art. 67
Interventi
1. La Giunta regionale, per il perseguimento degli obiettivi di cui
al presente Capo, concede contributi ai soggetti di cui all'art. 68,
secondo quanto previsto dal Programma regionale e nel rispetto dei
criteri stabiliti ai sensi del comma 3 dell'art. 55.
2. Gli interventi oggetto di contributo ricomprendono spese per
l'acquisizione di beni materiali e immateriali, nonche' di servizi
strumentali al conseguimento degli obiettivi di qualificazione
competitiva delle imprese, di cui al presente Capo.