REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO V                                                                    
    SVILUPPO ECONOMICO                                                          
    E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                      
    CAPO V                                                                      
    Ulteriori provvedimenti di attuazione                                       
    del DLgs n. 112 del 1998                                                    
    e riordino della legislazione regionale vigente                             
    in materia di attivita' produttive                                          
    Sezione III                                                                 
    Attuazione delle funzioni di programmazione negoziata                       
    per lo sviluppo del sistema produttivo                                      
          Art. 66                                                               
Intese istituzionali                                                            
1. La Regione promuove, ai sensi del comma 203 dell'art. 2 della                
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, intese istituzionali di programma con           
l'Amministrazione centrale per l'attuazione degli strumenti della               
programmazione negoziata inerenti agli obiettivi di sviluppo                    
produttivo locale.                                                              
2. Con le modalita' di cui al comma 1 la Regione concorre a                     
promuovere con l'Amministrazione centrale anche i contratti di                  
programma di cui alla lett. e) del comma 203 della Legge n. 662 del             
1996, per la promozione di programmi d'investimento e di sviluppo               
produttivo e occupazionale di imprese nazionali ed estere, singole o            
associate, sul territorio regionale, nonche' per l'attuazione di                
iniziative e progetti di investimento e collaborazioni produttive in            
aree del Mezzogiorno.                                                           
NOTE ALL'ART. 66                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 203 dell'art. 2 della Legge 23 dicembre 1996,             
n. 662 concernente Misure di razionalizzazione della finanza                    
pubblica, e' il seguente:                                                       
          Art. 2 - Misure in materia di servizi di pubblica utilita'            
e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo                             
omissis                                                                         
203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita' di soggetti               
pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse               
finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle           
provine autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati              
sulla base di accordi cosi' definiti:                                           
a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi la                        
regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto             
pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per               
l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalita' di           
sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attivita'            
di competenza;                                                                  
b) "Intesa istituzionale di programma", come tale intendendosi                  
l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle Province              
autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base            
di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie                     
disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure                         
amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano                     
pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente                   
collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia             
necessario il concorso di piu' Amministrazioni dello Stato, nonche'             
di queste ed altre, amministrazioni, enti ed organisrm pubblici,                
anche operanti in regime privatistico, puo' attuarsi secondo le                 
procedure e le modalita' previste dall'articolo 8 del DPR 20 aprile             
1994, n. 367.                                                                   
c) "Accordo di programma quadro", come tale intendendosi l'accordo              
con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli             
organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa                   
istituzionale di programma per la definizione di un programma                   
esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente                    
collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le           
attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e                
modalita' di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti             
procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle                
singole attivita' ed interventi; 3) gli eventuali accordi di                    
programma ai sensi dell'articolo 27 della Legge 8 giugno 1990, n.               
142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie             
per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto,              
nonche' del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di                
inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o           
definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7)            
le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di                   
intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite               
tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti                    
responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati.                   
L'accordo di programma quadro e' vincolante per tutti i soggetti che            
vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attivita' posti in               
essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni              
caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli            
atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare            
alle norme ordinarie di amministrazione e contabilita', salve                   
restando le esigenze di concorrenzialita' e trasparenza e nel                   
rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di                  
ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle             
predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte                  
adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per               
competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare              
gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici gia' previsti             
dall'articolo 27, commi 4 e 5, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.               
d) "Patto territoriale", come tale intendendosi l'accordo, promosso             
da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati           
con i contenuti di cui alla lettera e), relativo all'attuazione di un           
programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di                
promozione dello sviluppo locale;                                               
e) "Contratto di programma", come tale intendendosi il contratto                
stipulato tra l'Amministrazione statale competente, grandi imprese,             
consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti               
industriali per la realizzazione di interventi oggetto di                       
programmazione negoziata;                                                       
f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo strumento                     
operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali,                        
rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonche'                   
eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle                
azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una              
nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree             
di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su                 
proposta del Ministero del Bilancio e della Programmazione economica            
e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si           
pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di              
sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei            
territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88,                
nonche' delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32             
della Legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di piu'            
rapida attivazione di investimenti di disponibilita' di aree                    
attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi.            
Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai             
lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'articolo 6, comma            
9, lettera c), del DL 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con                    
modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 389.".                           
Comma 2                                                                         
2) Il testo della lett. e) del comma 203 della Legge 662 del 1996,              
citata alla nota 1) al presente articolo, e' riportato alla stessa              
nota.                                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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