LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO V
Ulteriori provvedimenti di attuazione
del DLgs n. 112 del 1998
e riordino della legislazione regionale vigente
in materia di attivita' produttive
Sezione III
Attuazione delle funzioni di programmazione negoziata
per lo sviluppo del sistema produttivo
Art. 66
Intese istituzionali
1. La Regione promuove, ai sensi del comma 203 dell'art. 2 della
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, intese istituzionali di programma con
l'Amministrazione centrale per l'attuazione degli strumenti della
programmazione negoziata inerenti agli obiettivi di sviluppo
produttivo locale.
2. Con le modalita' di cui al comma 1 la Regione concorre a
promuovere con l'Amministrazione centrale anche i contratti di
programma di cui alla lett. e) del comma 203 della Legge n. 662 del
1996, per la promozione di programmi d'investimento e di sviluppo
produttivo e occupazionale di imprese nazionali ed estere, singole o
associate, sul territorio regionale, nonche' per l'attuazione di
iniziative e progetti di investimento e collaborazioni produttive in
aree del Mezzogiorno.
NOTE ALL'ART. 66
Comma 1
1) Il testo del comma 203 dell'art. 2 della Legge 23 dicembre 1996,
n. 662 concernente Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica, e' il seguente:
Art. 2 - Misure in materia di servizi di pubblica utilita'
e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo
omissis
203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita' di soggetti
pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse
finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle
provine autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi' definiti:
a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi la
regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto
pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per
l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalita' di
sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attivita'
di competenza;
b) "Intesa istituzionale di programma", come tale intendendosi
l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle Province
autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base
di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie
disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure
amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano
pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente
collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia
necessario il concorso di piu' Amministrazioni dello Stato, nonche'
di queste ed altre, amministrazioni, enti ed organisrm pubblici,
anche operanti in regime privatistico, puo' attuarsi secondo le
procedure e le modalita' previste dall'articolo 8 del DPR 20 aprile
1994, n. 367.
c) "Accordo di programma quadro", come tale intendendosi l'accordo
con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli
organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa
istituzionale di programma per la definizione di un programma
esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente
collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le
attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e
modalita' di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti
procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle
singole attivita' ed interventi; 3) gli eventuali accordi di
programma ai sensi dell'articolo 27 della Legge 8 giugno 1990, n.
142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie
per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto,
nonche' del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di
inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o
definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7)
le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di
intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite
tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti
responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati.
L'accordo di programma quadro e' vincolante per tutti i soggetti che
vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attivita' posti in
essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni
caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli
atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare
alle norme ordinarie di amministrazione e contabilita', salve
restando le esigenze di concorrenzialita' e trasparenza e nel
rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di
ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle
predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte
adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per
competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare
gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici gia' previsti
dall'articolo 27, commi 4 e 5, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
d) "Patto territoriale", come tale intendendosi l'accordo, promosso
da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati
con i contenuti di cui alla lettera e), relativo all'attuazione di un
programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di
promozione dello sviluppo locale;
e) "Contratto di programma", come tale intendendosi il contratto
stipulato tra l'Amministrazione statale competente, grandi imprese,
consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti
industriali per la realizzazione di interventi oggetto di
programmazione negoziata;
f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo strumento
operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali,
rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonche'
eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle
azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una
nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree
di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministero del Bilancio e della Programmazione economica
e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si
pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di
sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei
territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88,
nonche' delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32
della Legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di piu'
rapida attivazione di investimenti di disponibilita' di aree
attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi.
Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai
lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'articolo 6, comma
9, lettera c), del DL 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con
modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 389.".
Comma 2
2) Il testo della lett. e) del comma 203 della Legge 662 del 1996,
citata alla nota 1) al presente articolo, e' riportato alla stessa
nota.