LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO V
Ulteriori provvedimenti di attuazione
del DLgs n. 112 del 1998
e riordino della legislazione regionale vigente
in materia di attivita' produttive
Sezione III
Attuazione delle funzioni di programmazione negoziata
per lo sviluppo del sistema produttivo
Art. 65
Convenzione di realizzazione
1. La Giunta regionale approva la convenzione di realizzazione del
progetto di sviluppo delle attivita' produttive, verificata la sua
coerenza con i propri strumenti di programmazione e con le altre
tipologie di intervento in materia di attivita' produttive. La
convenzione e' stipulata con il soggetto responsabile dell'attuazione
del progetto e ne prevede compiti e obblighi.
2. La convenzione di realizzazione contiene il piano finanziario
previsto dalla lett. e) del comma 1 dell'art. 64, disciplina i
rapporti tra i soggetti firmatari, prevede gli impegni reciproci,
quantifica l'apporto finanziario della Regione e stabilisce le
modalita' di erogazione dei finanziamenti regionali.