REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO V                                                                    
    SVILUPPO ECONOMICO                                                          
    E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                      
    CAPO V                                                                      
    Ulteriori provvedimenti di attuazione                                       
    del DLgs n. 112 del 1998                                                    
    e riordino della legislazione regionale vigente                             
    in materia di attivita' produttive                                          
    Sezione III                                                                 
 Attuazione delle funzioni di programmazione negoziata                          
 per lo sviluppo del sistema produttivo                                         
          Art. 64                                                               
Progetti di sviluppo delle attivita' produttive                                 
1. I progetti di sviluppo delle attivita' produttive definiscono:               
a) la delimitazione territoriale del progetto;                                  
b) l'individuazione dei soggetti partecipanti e del soggetto                    
responsabile del progetto;                                                      
c) gli obiettivi perseguiti, le azioni, le fasi di attuazione e le              
tipologie di intervento;                                                        
d) gli effetti sull'economia del territorio interessato;                        
e) il piano finanziario, compresi gli oneri a carico dei soggetti               
aderenti al progetto, nonche' l'indicazione del contributo regionale.           
2. La Regione puo' fornire assistenza tecnica per la predisposizione            
del progetto di sviluppo delle attivita' produttive.                            
3. I progetti di sviluppo delle attivita' produttive prevedono di               
norma le seguenti tipologie di azioni:                                          
a) partenariato economico in ambito infraregionale e interregionale;            
b) servizi comuni alle imprese e servizi per il lavoro e per                    
l'occupazione;                                                                  
c) iniziative mirate alla promozione territoriale e all'insediamento            
di nuove imprese e di nuovi settori ad elevato contenuto tecnologico;           
d) iniziative mirate alla promozione di attivita' economiche                    
concernenti l'economia sociale e ambientale;                                    
e) iniziative per favorire la localizzazione e la realizzazione di              
insediamenti industriali e artigianali, in particolare di aree                  
ecologicamente attrezzate, nonche' la riqualificazione e il recupero            
infrastrutturale e dei servizi di aree esistenti.                               
4. L'attuazione degli interventi previsti alla lett. e) del comma 3             
e' demandata ai Comuni competenti per territorio.                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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