LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO V
Ulteriori provvedimenti di attuazione
del DLgs n. 112 del 1998
e riordino della legislazione regionale vigente
in materia di attivita' produttive
Sezione III
Attuazione delle funzioni di programmazione negoziata
per lo sviluppo del sistema produttivo
Art. 64
Progetti di sviluppo delle attivita' produttive
1. I progetti di sviluppo delle attivita' produttive definiscono:
a) la delimitazione territoriale del progetto;
b) l'individuazione dei soggetti partecipanti e del soggetto
responsabile del progetto;
c) gli obiettivi perseguiti, le azioni, le fasi di attuazione e le
tipologie di intervento;
d) gli effetti sull'economia del territorio interessato;
e) il piano finanziario, compresi gli oneri a carico dei soggetti
aderenti al progetto, nonche' l'indicazione del contributo regionale.
2. La Regione puo' fornire assistenza tecnica per la predisposizione
del progetto di sviluppo delle attivita' produttive.
3. I progetti di sviluppo delle attivita' produttive prevedono di
norma le seguenti tipologie di azioni:
a) partenariato economico in ambito infraregionale e interregionale;
b) servizi comuni alle imprese e servizi per il lavoro e per
l'occupazione;
c) iniziative mirate alla promozione territoriale e all'insediamento
di nuove imprese e di nuovi settori ad elevato contenuto tecnologico;
d) iniziative mirate alla promozione di attivita' economiche
concernenti l'economia sociale e ambientale;
e) iniziative per favorire la localizzazione e la realizzazione di
insediamenti industriali e artigianali, in particolare di aree
ecologicamente attrezzate, nonche' la riqualificazione e il recupero
infrastrutturale e dei servizi di aree esistenti.
4. L'attuazione degli interventi previsti alla lett. e) del comma 3
e' demandata ai Comuni competenti per territorio.