LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO V
Ulteriori provvedimenti di attuazione
del DLgs n. 112 del 1998
e riordino della legislazione regionale vigente
in materia di attivita' produttive
Sezione III
Attuazione delle funzioni di programmazione negoziata
per lo sviluppo del sistema produttivo
Art. 63
Soggetti proponenti e ambiti
dei progetti di sviluppo delle attivita' produttive
1. I progetti di sviluppo delle attivita' produttive possono essere
proposti dalla Regione, Enti locali, associazioni imprenditoriali,
organizzazioni sindacali, Camere di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura e altri soggetti pubblici e privati.
2. Le Province adottano apposite modalita' di concertazione al fine
di conseguire l'intesa per la proposta del progetto di sviluppo. Alla
concertazione partecipano i soggetti proponenti i progetti di
sviluppo nell'ambito delle rispettive attribuzioni e quelli indicati
al comma 1. Nell'ambito della concertazione i soggetti che assumono
impegni per la realizzazione dei progetti concludono un'apposita
intesa.
3. In attuazione degli interventi per i sistemi produttivi locali,
anche ai sensi della legislazione nazionale, i progetti di sviluppo
delle attivita' produttive riguardano ambiti territoriali
corrispondenti al territorio provinciale o ad aree infraprovinciali
caratterizzate da omogeneita' economica e sociale, nonche' specifiche
aree interprovinciali aventi caratteristiche di contiguita'
territoriale e fattori economici e produttivi comuni.