LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO V
Ulteriori provvedimenti di attuazione
del DLgs n. 112 del 1998
e riordino della legislazione regionale vigente
in materia di attivita' produttive
Sezione III
Attuazione delle funzioni di programmazione negoziata
per lo sviluppo del sistema produttivo
Art. 62
Attuazione delle funzioni di programmazione negoziata
1. La Regione persegue la qualificazione delle condizioni di sviluppo
nelle diverse aree territoriali, promuovendo, con gli Enti locali,
gli istituti e strumenti di programmazione negoziata, al fine, in
particolare, di favorire ruoli e modalita' di confronto e
concertazione degli Enti locali e delle forze economiche e sociali,
con il concorso delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, nell'ambito delle rispettive attribuzioni.
2. Costituiscono strumento di attuazione della programmazione
negoziata regionale nel campo dello sviluppo del sistema produttivo,
oltreche' gli istituti previsti dalla legislazione nazionale e
regionale vigente, i progetti di sviluppo delle attivita' produttive
di cui all'art. 64.