REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO V                                                                    
    SVILUPPO ECONOMICO                                                          
    E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                      
    CAPO V                                                                      
    Ulteriori provvedimenti di attuazione                                       
    del DLgs n. 112 del 1998                                                    
    e riordino della legislazione regionale vigente                             
    in materia di attivita' produttive                                          
Sezione II                                                                      
Riordino della legislazione regionale vigente                                   
in materia di attivita' produttive industriali                                  
          Art. 61                                                               
Attuazione delle funzioni delegate                                              
per il sostegno delle esportazioni                                              
e dell'internazionalizzazione delle imprese                                     
1. La Regione in attuazione delle funzioni delegate inerenti lo                 
sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle                 
imprese, di cui agli articoli 19 e 48 del DLgs n. 112 del 1998, e in            
concorso con altri soggetti sostiene le seguenti finalita':                     
a) la realizzazione di eventi e progetti organici di promozione                 
finalizzati alla penetrazione di mercati esteri;                                
b) l'erogazione di servizi informativi e di assistenza a sostegno               
dell'internazionalizzazione delle imprese;                                      
c) la promozione degli investimenti esteri in Emilia-Romagna, anche             
con le modalita' di cui all'art. 66; il monitoraggio di tali                    
investimenti e di partecipazioni di imprese estere entro il                     
territorio regionale.                                                           
2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione stipula accordi con le               
Amministrazioni centrali dello Stato, l'Istituto nazionale per il               
Commercio estero (ICE), il sistema camerale, le associazioni                    
imprenditoriali, le associazioni delle categorie produttive, gli enti           
fieristici e altri soggetti pubblici e privati ritenuti idonei.                 
3. La Regione, con apposito provvedimento legislativo, promuove la              
costituzione di un organismo unitario per l'attuazione dei programmi            
di internazionalizzazione e di promozione degli scambi commerciali a            
sostegno del sistema produttivo regionale ai sensi dell'art. 3 della            
Legge 25 marzo 1997, n. 68.                                                     
NOTE ALL'ART. 61                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo degli artt. 19 e 48 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla           
nota 2) all'art. 5, sono riportati rispettivamente alla nota 3)                 
all'art. 48 ed alla nota 2) all'art. 39.                                        
Comma 3                                                                         
2) Il testo dell'art. 3 della Legge 25 marzo 1997, n. 68 concernente            
Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero, e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 3 - Struttura organizzativa                                               
1. L'ICE ha la seguente articolazione:                                          
a) sede centrale;                                                               
b) uffici periferici sul territorio nazionale, anche a carattere                
temporaneo, di norma con ambito non inferiore a quello regionale;               
c) unita' operative all'estero, anche a carattere temporaneo,                   
stabilite in base all'interesse dei mercati ed alle loro                        
potenzialita' per il sistema produttivo italiano.                               
2. Per il miglior conseguimento dei fini istituzionali, anche in                
termini di razionalizzazione organizzativa, e per promuovere la                 
collaborazione delle categorie e degli enti interessati, l'ICE puo'             
stipulare accordi o convenzioni, nonche' costituire societa' con                
soggetti pubblici o privati e partecipare a societa' gia' esistenti.            
Con i medesimi accordi vengono definite: la dotazione di personale,             
compreso quello eventualmente confluito o distaccato dall'ICE, dopo             
aver definito i carichi di lavoro e la dotazione organica dell'ICE;             
le modalita' organizzative, nonche' quelle di acquisizione e gestione           
delle risorse.                                                                  
3. Nelle regioni dove esiste una pluralita' di soggetti pubblici                
operanti nell'erogazione di servizi a supporto                                  
dell'internazionalizzazione, gli uffici periferici dell'ICE ed il               
relativo personale, a seguito di specifici accordi approvati dal                
Ministero vigilante, possono confluire in nuovi ambiti organizzativi            
regionali, promossi dalle regioni, anche in collaborazione con altri            
soggetti, destinati all'erogazione di servizi per i sistemi locali di           
impresa, secondo formule operative da definire nei singoli casi. In             
ogni caso, gli uffici periferici dell'ICE concorrono, nelle forme               
definite da specifiche convenzioni di durata quinquennale,                      
all'attuazione dei programmi di internazionalizzazione delle imprese            
locali e di promozione degli scambi commerciali decisi dalle regioni.           
4. Le unita' operative dell'ICE all'estero sono notificate nelle                
forme che gli Stati esteri richiedono per concedere lo "status" di              
Agenzia governativa e le conseguenti esenzioni fiscali anche per il             
personale che vi presta servizio.                                               
4-bis. Le unita' operative all'estero dipendono funzionalmente dalle            
rappresentanze diplomatiche italiane per quanto riguarda i rapporti             
intergovernativi e per le questioni aventi comunque rilevanza di                
politica estera.                                                                
5. Le unita' operative all'estero operano in stretto collegamento con           
le rappresentanze diplomatiche italiane per il coordinamento delle              
attivita' promozionali svolte da altri enti pubblici o privati, nel             
quadro delle direttive di cui agli articoli 2 e 7.".                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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