LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO V
Ulteriori provvedimenti di attuazione
del DLgs n. 112 del 1998
e riordino della legislazione regionale vigente
in materia di attivita' produttive
Sezione II
Riordino della legislazione regionale vigente
in materia di attivita' produttive industriali
Art. 61
Attuazione delle funzioni delegate
per il sostegno delle esportazioni
e dell'internazionalizzazione delle imprese
1. La Regione in attuazione delle funzioni delegate inerenti lo
sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle
imprese, di cui agli articoli 19 e 48 del DLgs n. 112 del 1998, e in
concorso con altri soggetti sostiene le seguenti finalita':
a) la realizzazione di eventi e progetti organici di promozione
finalizzati alla penetrazione di mercati esteri;
b) l'erogazione di servizi informativi e di assistenza a sostegno
dell'internazionalizzazione delle imprese;
c) la promozione degli investimenti esteri in Emilia-Romagna, anche
con le modalita' di cui all'art. 66; il monitoraggio di tali
investimenti e di partecipazioni di imprese estere entro il
territorio regionale.
2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione stipula accordi con le
Amministrazioni centrali dello Stato, l'Istituto nazionale per il
Commercio estero (ICE), il sistema camerale, le associazioni
imprenditoriali, le associazioni delle categorie produttive, gli enti
fieristici e altri soggetti pubblici e privati ritenuti idonei.
3. La Regione, con apposito provvedimento legislativo, promuove la
costituzione di un organismo unitario per l'attuazione dei programmi
di internazionalizzazione e di promozione degli scambi commerciali a
sostegno del sistema produttivo regionale ai sensi dell'art. 3 della
Legge 25 marzo 1997, n. 68.
NOTE ALL'ART. 61
Comma 1
1) Il testo degli artt. 19 e 48 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla
nota 2) all'art. 5, sono riportati rispettivamente alla nota 3)
all'art. 48 ed alla nota 2) all'art. 39.
Comma 3
2) Il testo dell'art. 3 della Legge 25 marzo 1997, n. 68 concernente
Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero, e' il
seguente:
"Art. 3 - Struttura organizzativa
1. L'ICE ha la seguente articolazione:
a) sede centrale;
b) uffici periferici sul territorio nazionale, anche a carattere
temporaneo, di norma con ambito non inferiore a quello regionale;
c) unita' operative all'estero, anche a carattere temporaneo,
stabilite in base all'interesse dei mercati ed alle loro
potenzialita' per il sistema produttivo italiano.
2. Per il miglior conseguimento dei fini istituzionali, anche in
termini di razionalizzazione organizzativa, e per promuovere la
collaborazione delle categorie e degli enti interessati, l'ICE puo'
stipulare accordi o convenzioni, nonche' costituire societa' con
soggetti pubblici o privati e partecipare a societa' gia' esistenti.
Con i medesimi accordi vengono definite: la dotazione di personale,
compreso quello eventualmente confluito o distaccato dall'ICE, dopo
aver definito i carichi di lavoro e la dotazione organica dell'ICE;
le modalita' organizzative, nonche' quelle di acquisizione e gestione
delle risorse.
3. Nelle regioni dove esiste una pluralita' di soggetti pubblici
operanti nell'erogazione di servizi a supporto
dell'internazionalizzazione, gli uffici periferici dell'ICE ed il
relativo personale, a seguito di specifici accordi approvati dal
Ministero vigilante, possono confluire in nuovi ambiti organizzativi
regionali, promossi dalle regioni, anche in collaborazione con altri
soggetti, destinati all'erogazione di servizi per i sistemi locali di
impresa, secondo formule operative da definire nei singoli casi. In
ogni caso, gli uffici periferici dell'ICE concorrono, nelle forme
definite da specifiche convenzioni di durata quinquennale,
all'attuazione dei programmi di internazionalizzazione delle imprese
locali e di promozione degli scambi commerciali decisi dalle regioni.
4. Le unita' operative dell'ICE all'estero sono notificate nelle
forme che gli Stati esteri richiedono per concedere lo "status" di
Agenzia governativa e le conseguenti esenzioni fiscali anche per il
personale che vi presta servizio.
4-bis. Le unita' operative all'estero dipendono funzionalmente dalle
rappresentanze diplomatiche italiane per quanto riguarda i rapporti
intergovernativi e per le questioni aventi comunque rilevanza di
politica estera.
5. Le unita' operative all'estero operano in stretto collegamento con
le rappresentanze diplomatiche italiane per il coordinamento delle
attivita' promozionali svolte da altri enti pubblici o privati, nel
quadro delle direttive di cui agli articoli 2 e 7.".