REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO V                                                                    
    SVILUPPO ECONOMICO                                                          
    E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                      
    CAPO V                                                                      
    Ulteriori provvedimenti di attuazione                                       
    del DLgs n. 112 del 1998                                                    
    e riordino della legislazione regionale vigente                             
    in materia di attivita' produttive                                          
    Sezione II                                                                  
Riordino della legislazione regionale vigente                                   
in materia di attivita' produttive industriali                                  
          Art. 60                                                               
Attuazione delle funzioni delegate per lo sviluppo                              
di programmi per il trasferimento tecnologico                                   
1. La Regione, al fine di dare attuazione alle funzioni delegate                
inerenti la realizzazione di programmi per la ricerca applicata,                
l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo,            
nell'ambito degli indirizzi comunitari e nazionali in materia,                  
predispone un provvedimento legislativo finalizzato a promuovere:               
a) lo sviluppo efficace e coordinato di: 1) iniziative di ricerca               
applicata e innovazione; 2) una rete per il trasferimento e la                  
diffusione di conoscenze tecnologiche, aperta a Universita', enti di            
ricerca, centri pubblici e privati, imprese singole e associate,                
realizzata anche in collaborazione con enti e strutture di ricerca              
nazionali ed internazionali; 3) iniziative comuni con i soggetti di             
cui al punto 2) per l'attuazione di un sistema regionale volto                  
all'accrescimento della competitivita' tecnologica delle imprese;               
b) l'impegno delle imprese nel campo della ricerca precompetitiva,              
della ricerca applicata, dell'innovazione, agevolando a tal fine sia            
l'accesso delle piccole e medie imprese, di aggregazioni di imprese e           
dei sistemi produttivi locali ai programmi nazionali e dell'Unione              
Europea, sia le attivita' specializzate rivolte a favorire l'incontro           
tra domanda e offerta di innovazione;                                           
c) l'impegno delle risorse umane presenti nelle Universita', negli              
Enti di ricerca, nelle professioni e nelle imprese in attivita' di              
ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico e di               
incontro tra domanda e offerta di innovazione.                                  
2. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 armonizza altresi'            
la legislazione regionale vigente in materia di interventi inerenti             
il trasferimento tecnologico.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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