REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO V                                                                    
    SVILUPPO ECONOMICO                                                          
    E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                      
    CAPO V                                                                      
    Ulteriori provvedimenti di attuazione                                       
    del DLgs n. 112 del 1998                                                    
    e riordino della legislazione regionale vigente                             
    in materia di attivita' produttive                                          
    Sezione I                                                                   
    Ulteriori provvedimenti                                                     
    in attuazione del DLgs n. 112 del 1998                                      
          Art. 57                                                               
Monitoraggio e valutazione del programma regionale                              
1. La Regione svolge l'attivita' di monitoraggio e valutazione del              
programma regionale di cui all'art. 54. La Giunta regionale presenta            
annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di                 
attuazione, sui risultati conseguiti dal programma stesso nell'anno             
precedente e sull'efficacia degli interventi realizzati rispetto agli           
obiettivi perseguiti.                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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