LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO V
Ulteriori provvedimenti di attuazione
del DLgs n. 112 del 1998
e riordino della legislazione regionale vigente
in materia di attivita' produttive
Sezione I
Ulteriori provvedimenti
in attuazione del DLgs n. 112 del 1998
Art. 57
Monitoraggio e valutazione del programma regionale
1. La Regione svolge l'attivita' di monitoraggio e valutazione del
programma regionale di cui all'art. 54. La Giunta regionale presenta
annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di
attuazione, sui risultati conseguiti dal programma stesso nell'anno
precedente e sull'efficacia degli interventi realizzati rispetto agli
obiettivi perseguiti.