LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO V
Ulteriori provvedimenti di attuazione
del DLgs n. 112 del 1998
e riordino della legislazione regionale vigente
in materia di attivita' produttive
Sezione I
Ulteriori provvedimenti
in attuazione del DLgs n. 112 del 1998
Art. 55
Modalita' e procedure di intervento
1. Il programma regionale individua gli obiettivi e le priorita' tra
le diverse linee di intervento. I fabbisogni finanziari necessari per
l'attuazione del programma sono indicati nel bilancio annuale.
2. Il Programma regionale, fermo restando quanto disposto al comma 3
dell'art. 54, determina inoltre:
a) le modalita' per la concessione ed erogazione dei contributi,
nell'ambito delle procedure previste dal DLgs n. 123 del 1998;
b) gli ambiti di intervento e le relative tipologie di contributi;
c) i soggetti beneficiari, in relazione ai singoli ambiti di
intervento.
3. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi definiti dal
programma regionale, approva le spese ammissibili e i criteri di
concessione, erogazione e revoca dei benefici, le modalita' di
presentazione delle domande e le misure dei contributi.
NOTA ALL'ART. 55
Comma 2
Il DLgs n. 123 del 1998 e' citato alla nota 3) all'art. 38.