LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO V
Ulteriori provvedimenti di attuazione
del DLgs n. 112 del 1998
e riordino della legislazione regionale vigente
in materia di attivita' produttive
Sezione I
Ulteriori provvedimenti
in attuazione del DLgs n. 112 del 1998
Art. 54
Programma regionale
1. Per l'attuazione degli obiettivi e degli interventi della Regione
in materia di attivita' produttive industriali, in coerenza con gli
strumenti di programmazione regionale e dell'art. 10 del DLgs 31
marzo 1998, n. 123, e per perseguire finalita' di delegificazione e
semplificazione, il Consiglio regionale approva, su proposta della
Giunta, un programma regionale di norma triennale. La Giunta
regionale puo' proporre annualmente al Consiglio, per l'approvazione,
aggiornamenti parziali del programma stesso.
2. La Giunta regionale predispone il programma regionale, sentita la
Conferenza per l'economia e il lavoro secondo le modalita' di cui al
comma 2 dell'art. 34, previa consultazione delle organizzazioni
imprenditoriali e sindacali di categoria piu' rappresentative.
3. Il programma regionale riguarda l'insieme delle attivita'
spettanti alla Regione e da' attuazione, ai sensi dei commi 1 e 2
dell'art. 19 del DLgs n. 112 del 1998, agli interventi previsti dalla
legislazione statale nel rispetto delle finalita', tipologie di
interventi e soggetti beneficiari ivi stabiliti. A tale
programmazione si raccordano gli interventi previsti dalla
legislazione regionale in materia di politiche per le imprese.
4. Il programma regionale sostiene inoltre, nel quadro della
legislazione regionale vigente:
a) la creazione di nuove imprese e la successione nella conduzione di
impresa, in particolare a favore dell'imprenditorialita' giovanile e
femminile;
b) la qualificazione delle risorse umane;
c) l'attivita' nel lavoro autonomo e nelle professioni;
d) la promozione, nell'ambito della attuazione delle funzioni
conferite alla Regione dal DLgs 23 dicembre 1997, n. 469, di
iniziative a sostegno delle aziende in difficolta', in particolare
per la ricerca di iniziative imprenditoriali sostitutive, anche in
forma cooperativa, che possono garantire la prospettiva del
mantenimento di livelli occupazionali adeguati, anche ai sensi della
Legge 27 febbraio 1985, n. 49;
e) l'utilizzo di risorse umane per la ricerca e l'innovazione e la
partecipazione ai relativi programmi comunitari e nazionali;
f) la realizzazione di interventi di innovazione nei prodotti, nelle
tipologie e nei processi produttivi;
g) la realizzazione di sistemi di qualita' aziendale, la loro
certificazione e l'applicazione di metodologie di qualita' totale
basate sulla partecipazione attiva dei lavoratori;
h) l'applicazione di norme e procedure riguardanti la prevenzione di
rischi, la tutela della salute, la qualita' ambientale interna ed
esterna alle imprese;
i) la realizzazione di iniziative delle imprese volte a favorire
l'esportazione e l'internazionalizzazione.
5. Il programma regionale sostiene altresi':
a) l'agevolazione dell'accesso al credito, ai sensi dell'art. 49 del
DLgs n. 112 del 1998, e la capitalizzazione di impresa, nonche' la
definizione dei criteri per il rapporto con gli istituti di credito;
b) il sostegno di interventi per la ricerca applicata, l'innovazione
e il trasferimento tecnologico, sviluppati da piccole e medie
imprese, anche in forma associata;
c) la promozione e l'attuazione di progetti per la valorizzazione
delle produzioni e per il sostegno all'esportazione, nonche' per
l'internazionalizzazione delle imprese;
d) lo sviluppo dei sistemi produttivi locali, anche in riferimento
all'attuazione degli interventi previsti dalla legislazione
nazionale, promuovendo altresi' lo sviluppo e la qualificazione
tecnologica delle aree di insediamento industriale e artigianale e le
reti territoriali di servizi alle imprese.
NOTE ALL'ART. 54
Comma 1
1) Il testo dell'art. 10 del DLgs n. 123 del 1998, citato alla nota
3) all'art. 38, e' il seguente:
"Art. 10 - Programmazione degli interventi
1. Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato,
d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica e, per quanto concerne gli interventi in
materia di ricerca scientifica, con il Ministro dell'Universita' e
della Ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei documenti di
cui all'articolo 11, comma 4, predispone annualmente, previo parere
della Conferenza Stato-Regioni o rispettivamente della Conferenza
Stato-Citta', la relazione di cui all'articolo 1 della Legge 7 agosto
1997, n. 266 allegata al documento di programmazione
economico-finanziaria, nella quale sono indicati:
a) il quadro programmatico dell'intervento pubblico in favore delle
imprese per il triennio successivo, avuto riguardo allo sviluppo
tendenziale dell'apparato produttivo e del sistema tecnologico,
nonche' alle esigenze di riequilibrio territoriale;
b) lo stato di attuazione delle singole normative;
c) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;
d) il fabbisogno finanziario per il finanziamento degli interventi.
2. Le autorizzazioni legislative di spesa concernenti interventi
agevolativi alle imprese, stabilite da norme in vigore, a decorrere
dall'anno finanziario 1999 vengono determinate ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera d), della Legge 5 agosto 1978, n. 468 e
successive modificazioni e integrazioni. L'importo cosi' determinato
viene iscritto sotto la voce "Ministero del Tesoro", per essere
ripartito tra i fondi istituiti, ai sensi dell'articolo 7, comma 9,
negli stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti alla
concessione degli interventi, in conformita' alle indicazioni del
documento di programmazione econornico-finanziaria.
3. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento di
programmazione economico-finanziaria, la legge di accompagnamento
alla legge finanziaria indica:
a) le misure correttive da apportare alla legislazione vigente;
b) gli obiettivi da perseguire tramite l'adozione di nuovi
interventi.".
Comma 3
2) Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 19 del DLgs n. 112 del 1998,
citato alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota 3) all'art.
48.
Comma 4
3) Il DLgs 23 dicembre 1997, n. 469 concerne Conferimento alle
Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di
mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della Legge 15 marzo
1997, n. 59.
4) La Legge 27 febbraio 1985, n. 49 concerne Provvedimenti per il
credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli
di occupazione.
Comma 5
5) Il testo dell'art. 49 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota
2) all'art. 5, e' riportato alla nota 3) all'art. 48.