REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO V                                                                    
    SVILUPPO ECONOMICO                                                          
    E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                      
    CAPO V                                                                      
    Ulteriori provvedimenti di attuazione                                       
    del DLgs n. 112 del 1998                                                    
    e riordino della legislazione regionale vigente                             
    in materia di attivita' produttive                                          
    Sezione I                                                                   
    Ulteriori provvedimenti                                                     
    in attuazione del DLgs n. 112 del 1998                                      
          Art. 54                                                               
Programma regionale                                                             
1. Per l'attuazione degli obiettivi e degli interventi della Regione            
in materia di attivita' produttive industriali, in coerenza con gli             
strumenti di programmazione regionale e dell'art. 10 del DLgs 31                
marzo 1998, n. 123, e per perseguire finalita' di delegificazione e             
semplificazione, il Consiglio regionale approva, su proposta della              
Giunta, un programma regionale di norma triennale. La Giunta                    
regionale puo' proporre annualmente al Consiglio, per l'approvazione,           
aggiornamenti parziali del programma stesso.                                    
2. La Giunta regionale predispone il programma regionale, sentita la            
Conferenza per l'economia e il lavoro secondo le modalita' di cui al            
comma 2 dell'art. 34, previa consultazione delle organizzazioni                 
imprenditoriali e sindacali di categoria piu' rappresentative.                  
3. Il programma regionale riguarda l'insieme delle attivita'                    
spettanti alla Regione e da' attuazione, ai sensi dei commi 1 e 2               
dell'art. 19 del DLgs n. 112 del 1998, agli interventi previsti dalla           
legislazione statale nel rispetto delle finalita', tipologie di                 
interventi e soggetti beneficiari ivi stabiliti. A tale                         
programmazione si raccordano gli interventi previsti dalla                      
legislazione regionale in materia di politiche per le imprese.                  
4. Il programma regionale sostiene inoltre, nel quadro della                    
legislazione regionale vigente:                                                 
a) la creazione di nuove imprese e la successione nella conduzione di           
impresa, in particolare a favore dell'imprenditorialita' giovanile e            
femminile;                                                                      
b) la qualificazione delle risorse umane;                                       
c) l'attivita' nel lavoro autonomo e nelle professioni;                         
d) la promozione, nell'ambito della attuazione delle funzioni                   
conferite alla Regione dal DLgs 23 dicembre 1997, n. 469, di                    
iniziative a sostegno delle aziende in difficolta', in particolare              
per la ricerca di iniziative imprenditoriali sostitutive, anche in              
forma cooperativa, che possono garantire la prospettiva del                     
mantenimento di livelli occupazionali adeguati, anche ai sensi della            
Legge 27 febbraio 1985, n. 49;                                                  
e) l'utilizzo di risorse umane per la ricerca e l'innovazione e la              
partecipazione ai relativi programmi comunitari e nazionali;                    
f) la realizzazione di interventi di innovazione nei prodotti, nelle            
tipologie e nei processi produttivi;                                            
g) la realizzazione di sistemi di qualita' aziendale, la loro                   
certificazione e l'applicazione di metodologie di qualita' totale               
basate sulla partecipazione attiva dei lavoratori;                              
h) l'applicazione di norme e procedure riguardanti la prevenzione di            
rischi, la tutela della salute, la qualita' ambientale interna ed               
esterna alle imprese;                                                           
i) la realizzazione di iniziative delle imprese volte a favorire                
l'esportazione e l'internazionalizzazione.                                      
5. Il programma regionale sostiene altresi':                                    
a) l'agevolazione dell'accesso al credito, ai sensi dell'art. 49 del            
DLgs n. 112 del 1998, e la capitalizzazione di impresa, nonche' la              
definizione dei criteri per il rapporto con gli istituti di credito;            
b) il sostegno di interventi per la ricerca applicata, l'innovazione            
e il trasferimento tecnologico, sviluppati da piccole e medie                   
imprese, anche in forma associata;                                              
c) la promozione e l'attuazione di progetti per la valorizzazione               
delle produzioni e per il sostegno all'esportazione, nonche' per                
l'internazionalizzazione delle imprese;                                         
d) lo sviluppo dei sistemi produttivi locali, anche in riferimento              
all'attuazione degli interventi previsti dalla legislazione                     
nazionale, promuovendo altresi' lo sviluppo e la qualificazione                 
tecnologica delle aree di insediamento industriale e artigianale e le           
reti territoriali di servizi alle imprese.                                      
NOTE ALL'ART. 54                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 10 del DLgs n. 123 del 1998, citato alla nota             
3) all'art. 38, e' il seguente:                                                 
"Art. 10 - Programmazione degli interventi                                      
1. Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato,                
d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della                       
Programmazione economica e, per quanto concerne gli interventi in               
materia di ricerca scientifica, con il Ministro dell'Universita' e              
della Ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei documenti di            
cui all'articolo 11, comma 4, predispone annualmente, previo parere             
della Conferenza Stato-Regioni o rispettivamente della Conferenza               
Stato-Citta', la relazione di cui all'articolo 1 della Legge 7 agosto           
1997, n. 266 allegata al documento di programmazione                            
economico-finanziaria, nella quale sono indicati:                               
a) il quadro programmatico dell'intervento pubblico in favore delle             
imprese per il triennio successivo, avuto riguardo allo sviluppo                
tendenziale dell'apparato produttivo e del sistema tecnologico,                 
nonche' alle esigenze di riequilibrio territoriale;                             
b) lo stato di attuazione delle singole normative;                              
c) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;             
d) il fabbisogno finanziario per il finanziamento degli interventi.             
2. Le autorizzazioni legislative di spesa concernenti interventi                
agevolativi alle imprese, stabilite da norme in vigore, a decorrere             
dall'anno finanziario 1999 vengono determinate ai sensi dell'articolo           
11, comma 3, lettera d), della Legge 5 agosto 1978, n. 468 e                    
successive modificazioni e integrazioni. L'importo cosi' determinato            
viene iscritto sotto la voce "Ministero del Tesoro", per essere                 
ripartito tra i fondi istituiti, ai sensi dell'articolo 7, comma 9,             
negli stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti alla             
concessione degli interventi, in conformita' alle indicazioni del               
documento di programmazione econornico-finanziaria.                             
3. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento di                    
programmazione economico-finanziaria, la legge di accompagnamento               
alla legge finanziaria indica:                                                  
a) le misure correttive da apportare alla legislazione vigente;                 
b) gli obiettivi da perseguire tramite l'adozione di nuovi                      
interventi.".                                                                   
Comma 3                                                                         
2) Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 19 del DLgs n. 112 del 1998,              
citato alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota 3) all'art.              
48.                                                                             
Comma 4                                                                         
3) Il DLgs 23 dicembre 1997, n. 469 concerne Conferimento alle                  
Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di                  
mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della Legge 15 marzo                
1997, n. 59.                                                                    
4) La Legge 27 febbraio 1985, n. 49 concerne Provvedimenti per il               
credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli           
di occupazione.                                                                 
Comma 5                                                                         
5) Il testo dell'art. 49 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota             
2) all'art. 5, e' riportato alla nota 3) all'art. 48.                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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