LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO V
Ulteriori provvedimenti di attuazione
del DLgs n. 112 del 1998
e riordino della legislazione regionale vigente
in materia di attivita' produttive
Sezione I
Ulteriori provvedimenti
in attuazione del DLgs n. 112 del 1998
Art. 53
Fondo unico regionale
per le attivita' produttive industriali
1. E' istituito il Fondo unico regionale per le attivita' produttive
industriali nel quale confluiscono le risorse statali di cui al comma
5 dell'art. 19 del DLgs n. 112 del 1998 e tutte le ulteriori risorse
regionali destinate ad interventi di sostegno alle attivita'
produttive industriali, per il conseguimento degli obiettivi indicati
nel programma regionale di cui all'art. 54.
NOTA ALL'ART. 53
Comma 1
Il testo del comma 5 dell'art. 19 del DLgs n. 112 del 1998, citato
alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota 3) all'art. 48.