REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO V                                                                    
    SVILUPPO ECONOMICO                                                          
    E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                      
    CAPO IV                                                                     
    Cooperazione                                                                
          Art. 52                                                               
Modifiche alla L.R. n. 22 del 1990                                              
1. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della L.R. 23 marzo 1990, n. 22,                 
recante "Disposizioni di principio e disciplina generale per la                 
cooperazione", e' aggiunto il seguente comma:                                   
"1 bis. Il Consorzio puo' associare, sulla base del proprio statuto,            
in misura non superiore al 40%, anche soggetti senza fini di lucro,             
operanti nel settore della cultura e dello spettacolo, non costituiti           
in forma cooperativa. Gli interventi a favore di detti soggetti non             
possono essere finanziati con i fondi di cui alla presente legge.".             
NOTE ALL'ART. 52                                                                
Rubrica                                                                         
1) La L.R. 23 marzo 1990, n. 22 concerne Disposizioni di principio e            
disciplina generale per la cooperazione.                                        
Comma 1                                                                         
2) Il testo dell'art. 7 della L.R. 23 marzo 1990, n. 22, cosi' come             
integrato, e' il seguente:                                                      
"Art. 7 - Costituzione di un consorzio fidi regionale per la                    
cooperazione                                                                    
1. La Regione Emilia-Romagna promuove la creazione di un consorzio              
fidi regionale tra imprese cooperative.                                         
1 bis. Il consorzio puo' associare, sulla base del proprio statuto,             
in misura non superiore al 40%, anche soggetti senza fini di lucro,             
operanti nel settore della cultura e dello spettacolo, non costituiti           
in forma cooperativa. Gli interventi a favore di detti soggetti non             
possono essere finanziati con i fondi di cui alla presente legge.               
2. Il consorzio, oltre la prestazione di garanzie fideiussorie,                 
svolge le attivita' di consulenza e assistenza in materia finanziaria           
previste dall'art. 2 e promuove la stipulazione di convenzioni con il           
sistema creditizio, per facilitare l'accesso al credito da parte                
delle cooperative. Il consorzio interviene per favorire programmi di            
investimento per lo sviluppo delle cooperative.                                 
3. La Regione Emilia-Romagna contribuisce alla formazione del fondo             
consortile.                                                                     
4. Il Consiglio regionale con propria delibera determina i criteri              
per l'individuazione dei destinatari dei servizi del consorzio, le              
modalita' di concessione e i vincoli di destinazione del contributo             
al fondo.                                                                       
5. L'erogazione del contributo e' condizionata all'approvazione dello           
statuto del consorzio e alla nomina di uno o piu' rappresentanti                
della Regione nel Consiglio di amministrazione da parte del Consiglio           
regionale.                                                                      
5 bis. In caso di scioglimento del consorzio fidi, i contributi                 
regionali conferiti ed ancora giacenti, nonche' le somme maturate a             
titolo di interessi, devono essere restituiti alla Regione.".                   
NOTA AL CAPO V                                                                  
Il DLgs n. 112 del 1998 e' citato alla nota 2) all'art. 5.                      
NOTA ALLA SEZIONE I                                                             
Il DLgs n. 112 del 1998 e' citato alla nota 2) all'art. 5.                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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