LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO IV
Cooperazione
Art. 52
Modifiche alla L.R. n. 22 del 1990
1. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della L.R. 23 marzo 1990, n. 22,
recante "Disposizioni di principio e disciplina generale per la
cooperazione", e' aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Il Consorzio puo' associare, sulla base del proprio statuto,
in misura non superiore al 40%, anche soggetti senza fini di lucro,
operanti nel settore della cultura e dello spettacolo, non costituiti
in forma cooperativa. Gli interventi a favore di detti soggetti non
possono essere finanziati con i fondi di cui alla presente legge.".
NOTE ALL'ART. 52
Rubrica
1) La L.R. 23 marzo 1990, n. 22 concerne Disposizioni di principio e
disciplina generale per la cooperazione.
Comma 1
2) Il testo dell'art. 7 della L.R. 23 marzo 1990, n. 22, cosi' come
integrato, e' il seguente:
"Art. 7 - Costituzione di un consorzio fidi regionale per la
cooperazione
1. La Regione Emilia-Romagna promuove la creazione di un consorzio
fidi regionale tra imprese cooperative.
1 bis. Il consorzio puo' associare, sulla base del proprio statuto,
in misura non superiore al 40%, anche soggetti senza fini di lucro,
operanti nel settore della cultura e dello spettacolo, non costituiti
in forma cooperativa. Gli interventi a favore di detti soggetti non
possono essere finanziati con i fondi di cui alla presente legge.
2. Il consorzio, oltre la prestazione di garanzie fideiussorie,
svolge le attivita' di consulenza e assistenza in materia finanziaria
previste dall'art. 2 e promuove la stipulazione di convenzioni con il
sistema creditizio, per facilitare l'accesso al credito da parte
delle cooperative. Il consorzio interviene per favorire programmi di
investimento per lo sviluppo delle cooperative.
3. La Regione Emilia-Romagna contribuisce alla formazione del fondo
consortile.
4. Il Consiglio regionale con propria delibera determina i criteri
per l'individuazione dei destinatari dei servizi del consorzio, le
modalita' di concessione e i vincoli di destinazione del contributo
al fondo.
5. L'erogazione del contributo e' condizionata all'approvazione dello
statuto del consorzio e alla nomina di uno o piu' rappresentanti
della Regione nel Consiglio di amministrazione da parte del Consiglio
regionale.
5 bis. In caso di scioglimento del consorzio fidi, i contributi
regionali conferiti ed ancora giacenti, nonche' le somme maturate a
titolo di interessi, devono essere restituiti alla Regione.".
NOTA AL CAPO V
Il DLgs n. 112 del 1998 e' citato alla nota 2) all'art. 5.
NOTA ALLA SEZIONE I
Il DLgs n. 112 del 1998 e' citato alla nota 2) all'art. 5.