LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO IV
Cooperazione
Art. 51
Esercizio delle funzioni
1. Il presente Capo disciplina l'esercizio da parte della Regione
delle funzioni in materia di cooperazione conferite dall'art. 19 del
DLgs n. 112 del 1998.
2. La Regione esercita le funzioni amministrative concernenti:
a) la promozione della cooperazione nelle sue forme e nei suoi
settori di intervento;
b) i contributi e le agevolazioni per l'incentivazione della
cooperazione;
c) le agevolazioni per gli investimenti derivanti da iniziative
destinate a programmi di innovazione;
d) le agevolazioni per programmi ed investimenti destinati a
sostenere l'occupazione nel comparto della cooperazione;
e) le agevolazioni alle cooperative per l'accesso al credito;
f) gli interventi per favorire la capitalizzazione delle cooperative;
g) gli interventi finalizzati alla crescita dell'attivita' d'impresa
in forma cooperativa.
3. Le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate secondo quanto
previsto dalla legislazione regionale.
NOTA ALL'ART. 51
Comma 1
Il testo dell'art. 19 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota 2)
all'art. 5, e' riportato alla nota 3) all'art. 48.