LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO III
Conferimento delle funzioni in materia di industria
Art. 50
Funzioni degli Enti locali
1. Le Province e i Comuni partecipano all'elaborazione delle
politiche regionali in materia di attivita' produttive industriali
nell'ambito della Conferenza Regione-Autonomie locali e possono
concorrere, con proprie risorse, al sostegno e allo sviluppo dei
sistemi produttivi locali.
2. Gli Enti locali promuovono progetti di sviluppo delle attivita'
produttive di cui alla Sezione III del Capo V del presente Titolo.
3. Alle Province competono le funzioni amministrative concernenti:
a) lo svolgimento delle funzioni di programmazione negoziata e la
promozione della concertazione con gli Enti locali territoriali, le
associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali e le Camere
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nell'ambito delle
previsioni di cui al presente Capo;
b) la promozione e il coordinamento della rete degli sportelli unici,
nell'ambito di quanto previsto al Capo VI del presente Titolo.
4. Ai Comuni competono le funzioni amministrative concernenti:
a) la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione,
la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ai
sensi dell'art. 23 del DLgs n. 112 del 1998;
b) la istituzione e la gestione degli sportelli unici per le
attivita' produttive, nel rispetto delle previsioni del Capo VI del
presente Titolo.
NOTA ALL'ART. 50
Comma 4
Il testo dell'art. 23 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota 2)
all'art. 5, e' riportato alla nota 3) all'art. 48.