REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO V                                                                    
    SVILUPPO ECONOMICO                                                          
    E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                      
    CAPO III                                                                    
    Conferimento delle funzioni in materia di industria                         
          Art. 50                                                               
Funzioni degli Enti locali                                                      
1. Le Province e i Comuni partecipano all'elaborazione delle                    
politiche regionali in materia di attivita' produttive industriali              
nell'ambito della Conferenza Regione-Autonomie locali e possono                 
concorrere, con proprie risorse, al sostegno e allo sviluppo dei                
sistemi produttivi locali.                                                      
2. Gli Enti locali promuovono progetti di sviluppo delle attivita'              
produttive di cui alla Sezione III del Capo V del presente Titolo.              
3. Alle Province competono le funzioni amministrative concernenti:              
a) lo svolgimento delle funzioni di programmazione negoziata e la               
promozione della concertazione con gli Enti locali territoriali, le             
associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali e le Camere           
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nell'ambito delle           
previsioni di cui al presente Capo;                                             
b) la promozione e il coordinamento della rete degli sportelli unici,           
nell'ambito di quanto previsto al Capo VI del presente Titolo.                  
4. Ai Comuni competono le funzioni amministrative concernenti:                  
a) la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione,            
la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ai              
sensi dell'art. 23 del DLgs n. 112 del 1998;                                    
b) la istituzione e la gestione degli sportelli unici per le                    
attivita' produttive, nel rispetto delle previsioni del Capo VI del             
presente Titolo.                                                                
NOTA ALL'ART. 50                                                                
Comma 4                                                                         
Il testo dell'art. 23 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota 2)             
all'art. 5, e' riportato alla nota 3) all'art. 48.                              

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