LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO III
Conferimento delle funzioni in materia di industria
Art. 48
Oggetto
1. Il presente Capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e
degli Enti locali delle funzioni concernenti la materia
dell'industria cosi' come definita dall'art. 17 del DLgs n. 112 del
1998.
2. Le funzioni regionali in materia di industria comprendono
qualsiasi attivita' imprenditoriale esercitata dalle imprese, in
qualsiasi forma costituite, diretta alla lavorazione e alla
trasformazione delle materie prime, alla produzione e allo scambio di
semilavorati, di merci e di beni anche immateriali, nonche'
l'erogazione di servizi a sostegno di tali attivita', fatte salve le
limitazioni di cui al comma 2 dell'art. 17 del DLgs n. 112 del 1998.
3. La Regione esercita tutte le funzioni ad essa conferite ai sensi
degli articoli 19, 23, 26, 48 e 49 del DLgs n. 112 del 1998.
4. La Regione subentra alle Amministrazioni statali nelle convenzioni
previste dal comma 12 dell'art. 19 del DLgs n. 112 del 1998 e
provvede all'eventuale revisione delle stesse secondo quanto
stabilito all'art. 56.
NOTE ALL'ART. 48
Comma 1
1) Il testo dell'art. 17 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota
2) all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 17 - Definizioni
1. Le funzioni amministrative relative alla materia "industria"
comprendono qualsiasi attivita' imprenditoriale diretta alla
lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e
allo scambio di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali,
con esclusione delle funzioni relative alle attivita' artigianali ed
alle altre attivita' produttive di spettanza regionale in base
all'articolo 117, comma primo, della Costituzione e ad ogni altra
disposizione vigente.
2. Sono comprese nella materia anche le attivita' di erogazione e
scambio di servizi a sostegno delle attivita' di cui al comma 1, con
esclusione comunque delle attivita' creditizie, di intermediazione
finanziaria, delle attivita' concernenti le societa' fiduciarie e di
revisione e di quelle di assicurazione.".
Comma 2
2) Il testo del comma 2 dell'art. 17 del DLgs n. 112 del 1998, citato
alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota 1) al presente
articolo.
Comma 3
3) Il testo degli artt. 19, 23, 26, 48 e 49 del DLgs n. 112 del 1998,
citato alla nota 2) all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 19 - Conferimento di funzioni alle Regioni e agli Enti locali
1. Sono delegate alle Regioni tutte le funzioni amministrative
statali concernenti la materia dell'industria, come definita
nell'articolo 17, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 18
e non attribuite alle province e alle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, ai sensi del presente articolo e
dell'articolo 20. Tra le funzioni delegate sono comprese anche le
funzioni amministrative concernenti l'attuazione di interventi
dell'Unione Europea salvo quanto disposto dall'articolo 18.
2. Salvo quanto previsto nell'articolo 18, comma 1, lettere n), o),
p), q), r), s), z), aa) e bb), sono incluse fra le funzioni delegate
alle Regioni quelle inerenti alla concessione di agevolazioni,
contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere
all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese,
per le aree ricomprese in programmi comunitari, per programmi di
innovazione e trasferimento tecnologico, nonche' quelli per singoli
settori industriali, per l'incentivazione, per la cooperazione nel
settore industriale, per il sostegno agli investimenti per impianti
ed acquisto di macchine, per il sostegno allo sviluppo della
commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese, per
lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie. Alle
funzioni delegate ineriscono anche l'accertamento di speciali
qualita' delle imprese, che siano richieste specificamente dalla
legge ai fini della concessione di tali agevolazioni, contributi,
sovvenzioni, incentivi e benefici. Alle funzioni delegate ineriscono,
inoltre, gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per
la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita'
produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente
depresse. Alle funzioni delegate ineriscono, infine, le
determinazioni delle modalita' di attuazione degli strumenti della
programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra
Regioni ed Enti locali anche in ordine alle competenze che verranno
affidate ai soggetti responsabili.
3. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle funzioni
amministrative delegate e programmatorie, le Regioni attivano forme
di cooperazione funzionali con gli Enti locali secondo le modalita'
previste dall'articolo 3, comma 1, lettera c) della Legge 15 marzo
1997, n. 59.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, ciascuna Regione puo' proporre l'adozione di criteri
differenziati per l'attuazione nel proprio ambito territoriale delle
misure di cui alla lettera aa) del comma 1 dell'articolo 18.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettere n), o),
p), q), r), s), z), aa) e bb), i fondi che le leggi dello Stato
destineranno alla concessione di agevolazioni, contributi,
sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria
saranno erogati dalle Regioni.
6. I fondi relativi alle materie delegate alle Regioni sono ripartiti
tra le medesime e confluiscono in un unico fondo regionale
amministrato secondo norme stabilite da ciascuna Regione.
7. Sono soppresse le forme di concertazione o le intese col Ministro
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato previste in
relazione a funzioni conferite alle Regioni.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
della Conferenza Stato-Regioni, sono definiti i criteri di riparto,
recanti anche eventuali quote minime relative alle diverse finalita'
di rilievo nazionale previste, nonche' quelle relative alle diverse
tipologie di concessione disposte dal presente decreto legislativo.
9. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative relative
alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o
complementari, di cui agli articoli 4 e 5 della Legge 15 febbraio
1963, n. 281, e successive modificazioni, ed al DPR 31 marzo 1988, n.
152. Lo svolgimento di dette attivita' si intende autorizzato,
conformemente alla disciplina prevista dall'articolo 20 della Legge 7
agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il
provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, che puo'
essere ridotto con regolamento da emanare ai sensi dello stesso
articolo 20 della Legge n. 241 del 1990.
10. Resta di competenza degli organi e delle Amministrazioni statali
e centrali la gestione dei procedimenti amministrativi fino a
compimento dei conseguenti atti di liquidazione ed erogazione delle
agevolazioni, per i quali alla data di effettivo trasferimento e
delega delle funzioni risulta gia' avviato il relativo procedimento
amministrativo.
11. Con i decreti legislativi, emanati ai sensi dell'articolo 10
della Legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuate le attivita' di
collaudo, autorizzazione o omologazione comunque denominate, relative
a macchine, prodotti e dispositivi, ivi inclusi quelli sottoposti a
marcatura CE, da conservare allo Stato, da attribuire agli Enti
locali o che possono essere svolte anche da soggetti privati
abilitati.
12. Le Regioni provvedono alle incentivazioni ad esse conferite ai
sensi del presente articolo, con legge regionale. Esse subentrano
alle Amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti
dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in
vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo e
stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per
i necessari adeguamenti.".
"Art. 23 - Conferimento di funzioni ai Comuni
1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti
la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la
localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi
incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.
2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria
dall'articolo 19, le Regioni provvedono, nella propria autonomia
organizzativa e finanziaria, anche attraverso le Province, al
coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle
imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla
autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree
industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e
diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti
l'insediamento e lo svolgimento delle attivita' produttive nel
territorio regionale, con particolare riferimento alle normative
applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attivita' delle unita'
organizzative di cui all'articolo 24, nonche' nella raccolta e
diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di
agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei
lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.
3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente
attraverso gli sportelli unici per le attivita' produttive.".
"Art. 26 - Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree
ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi
necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e
dell'ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresi' le forme di
gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree
ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati,
anche costituiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della
Legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dall'articolo 22 della Legge 8
giugno 1990, n. 142, nonche' le modalita' di acquisizione dei terreni
compresi nelle aree industriali, ove necessario anche mediante
espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree
ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle
autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.
2. Le Regioni e le Province autonome individuano le aree di cui al
comma 1 scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei gia'
esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi. Al
procedimento di individuazione partecipano gli Enti locali
interessati.".
L'art. 48 - "Conferimento di funzioni alle Regioni" - e' riportato
alla nota 2) all'art. 39.
"Art. 49 - Agevolazioni di credito
1. Sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite o delegate
alle Regioni nelle materie di cui al presente titolo, anche quelle
concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al
credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato,
nonche' la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la
determinazione dei criteri dell'ammissibilita' al credito agevolato
ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.
2. Rimangono assegnate allo Stato ed ai competenti organismi
indipendenti le funzioni in materia di ordinamento creditizio, di
banche e intermediari finanziari, di mercati finanziari e di
vigilanza sul sistema creditizio e finanziario.
3. La determinazione dei tassi minimi d'interesse agevolati a carico
dei beneficiari e' operata ai sensi dell'articolo 8 della Legge 15
marzo 1997, n. 59.
4. Il trasferimento di funzioni di cui al comma 1 del presente
articolo comprende le funzioni di determinazione dei criteri
applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia,
di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, anticipazioni
e quote di concorso, destinati all'agevolazione dell'accesso al
credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a
provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o
comunitaria.".
Comma 4
4) Il testo del comma 12 dell'art. 19 del DLgs n. 112 del 1998,
citato alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota 3) al presente
articolo.