REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO V                                                                    
    SVILUPPO ECONOMICO                                                          
    E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                      
    CAPO III                                                                    
    Conferimento delle funzioni in materia di industria                         
          Art. 48                                                               
Oggetto                                                                         
1. Il presente Capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e             
degli Enti locali delle funzioni concernenti la materia                         
dell'industria cosi' come definita dall'art. 17 del DLgs n. 112 del             
1998.                                                                           
2. Le funzioni regionali in materia di industria comprendono                    
qualsiasi attivita' imprenditoriale esercitata dalle imprese, in                
qualsiasi forma costituite, diretta alla lavorazione e alla                     
trasformazione delle materie prime, alla produzione e allo scambio di           
semilavorati, di merci e di beni anche immateriali, nonche'                     
l'erogazione di servizi a sostegno di tali attivita', fatte salve le            
limitazioni di cui al comma 2 dell'art. 17 del DLgs n. 112 del 1998.            
3. La Regione esercita tutte le funzioni ad essa conferite ai sensi             
degli articoli 19, 23, 26, 48 e 49 del DLgs n. 112 del 1998.                    
4. La Regione subentra alle Amministrazioni statali nelle convenzioni           
previste dal comma 12 dell'art. 19 del DLgs n. 112 del 1998 e                   
provvede all'eventuale revisione delle stesse secondo quanto                    
stabilito all'art. 56.                                                          
NOTE ALL'ART. 48                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 17 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota             
2) all'art. 5, e' il seguente:                                                  
"Art. 17 - Definizioni                                                          
1. Le funzioni amministrative relative alla materia "industria"                 
comprendono qualsiasi attivita' imprenditoriale diretta alla                    
lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e           
allo scambio di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali,             
con esclusione delle funzioni relative alle attivita' artigianali ed            
alle altre attivita' produttive di spettanza regionale in base                  
all'articolo 117, comma primo, della Costituzione e ad ogni altra               
disposizione vigente.                                                           
2. Sono comprese nella materia anche le attivita' di erogazione e               
scambio di servizi a sostegno delle attivita' di cui al comma 1, con            
esclusione comunque delle attivita' creditizie, di intermediazione              
finanziaria, delle attivita' concernenti le societa' fiduciarie e di            
revisione e di quelle di assicurazione.".                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo del comma 2 dell'art. 17 del DLgs n. 112 del 1998, citato           
alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota 1) al presente                  
articolo.                                                                       
Comma 3                                                                         
3) Il testo degli artt. 19, 23, 26, 48 e 49 del DLgs n. 112 del 1998,           
citato alla nota 2) all'art. 5, e' il seguente:                                 
"Art. 19 - Conferimento di funzioni alle Regioni e agli Enti locali             
1. Sono delegate alle Regioni tutte le funzioni amministrative                  
statali concernenti la materia dell'industria, come definita                    
nell'articolo 17, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 18            
e non attribuite alle province e alle Camere di Commercio, Industria,           
Artigianato e Agricoltura, ai sensi del presente articolo e                     
dell'articolo 20. Tra le funzioni delegate sono comprese anche le               
funzioni amministrative concernenti l'attuazione di interventi                  
dell'Unione Europea salvo quanto disposto dall'articolo 18.                     
2. Salvo quanto previsto nell'articolo 18, comma 1, lettere n), o),             
p), q), r), s), z), aa) e bb), sono incluse fra le funzioni delegate            
alle Regioni quelle inerenti alla concessione di agevolazioni,                  
contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere               
all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese,              
per le aree ricomprese in programmi comunitari, per programmi di                
innovazione e trasferimento tecnologico, nonche' quelli per singoli             
settori industriali, per l'incentivazione, per la cooperazione nel              
settore industriale, per il sostegno agli investimenti per impianti             
ed acquisto di macchine, per il sostegno allo sviluppo della                    
commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese, per            
lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie. Alle           
funzioni delegate ineriscono anche l'accertamento di speciali                   
qualita' delle imprese, che siano richieste specificamente dalla                
legge ai fini della concessione di tali agevolazioni, contributi,               
sovvenzioni, incentivi e benefici. Alle funzioni delegate ineriscono,           
inoltre, gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per             
la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita'                 
produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente               
depresse. Alle funzioni delegate ineriscono, infine, le                         
determinazioni delle modalita' di attuazione degli strumenti della              
programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra                 
Regioni ed Enti locali anche in ordine alle competenze che verranno             
affidate ai soggetti responsabili.                                              
3. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle funzioni                
amministrative delegate e programmatorie, le Regioni attivano forme             
di cooperazione funzionali con gli Enti locali secondo le modalita'             
previste dall'articolo 3, comma 1, lettera c) della Legge 15 marzo              
1997, n. 59.                                                                    
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto             
legislativo, ciascuna Regione puo' proporre l'adozione di criteri               
differenziati per l'attuazione nel proprio ambito territoriale delle            
misure di cui alla lettera aa) del comma 1 dell'articolo 18.                    
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettere n), o),             
p), q), r), s), z), aa) e bb), i fondi che le leggi dello Stato                 
destineranno alla concessione di agevolazioni, contributi,                      
sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria             
saranno erogati dalle Regioni.                                                  
6. I fondi relativi alle materie delegate alle Regioni sono ripartiti           
tra le medesime e confluiscono in un unico fondo regionale                      
amministrato secondo norme stabilite da ciascuna Regione.                       
7. Sono soppresse le forme di concertazione o le intese col Ministro            
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato previste in                    
relazione a funzioni conferite alle Regioni.                                    
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta           
della Conferenza Stato-Regioni, sono definiti i criteri di riparto,             
recanti anche eventuali quote minime relative alle diverse finalita'            
di rilievo nazionale previste, nonche' quelle relative alle diverse             
tipologie di concessione disposte dal presente decreto legislativo.             
9. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative relative             
alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o                       
complementari, di cui agli articoli 4 e 5 della Legge 15 febbraio               
1963, n. 281, e successive modificazioni, ed al DPR 31 marzo 1988, n.           
152. Lo svolgimento di dette attivita' si intende autorizzato,                  
conformemente alla disciplina prevista dall'articolo 20 della Legge 7           
agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il              
provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, che puo'           
essere ridotto con regolamento da emanare ai sensi dello stesso                 
articolo 20 della Legge n. 241 del 1990.                                        
10. Resta di competenza degli organi e delle Amministrazioni statali            
e centrali la gestione dei procedimenti amministrativi fino a                   
compimento dei conseguenti atti di liquidazione ed erogazione delle             
agevolazioni, per i quali alla data di effettivo trasferimento e                
delega delle funzioni risulta gia' avviato il relativo procedimento             
amministrativo.                                                                 
11. Con i decreti legislativi, emanati ai sensi dell'articolo 10                
della Legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuate le attivita' di              
collaudo, autorizzazione o omologazione comunque denominate, relative           
a macchine, prodotti e dispositivi, ivi inclusi quelli sottoposti a             
marcatura CE, da conservare allo Stato, da attribuire agli Enti                 
locali o che possono essere svolte anche da soggetti privati                    
abilitati.                                                                      
12. Le Regioni provvedono alle incentivazioni ad esse conferite ai              
sensi del presente articolo, con legge regionale. Esse subentrano               
alle Amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti             
dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in                
vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo e               
stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per           
i necessari adeguamenti.".                                                      
"Art. 23 - Conferimento di funzioni ai Comuni                                   
1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti             
la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la            
localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi                
incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.                
2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria                 
dall'articolo 19, le Regioni provvedono, nella propria autonomia                
organizzativa e finanziaria, anche attraverso le Province, al                   
coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle             
imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla                
autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree               
industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e            
diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti             
l'insediamento e lo svolgimento delle attivita' produttive nel                  
territorio regionale, con particolare riferimento alle normative                
applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attivita' delle unita'            
organizzative di cui all'articolo 24, nonche' nella raccolta e                  
diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di                      
agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei               
lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.                                    
3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente                   
attraverso gli sportelli unici per le attivita' produttive.".                   
"Art. 26 - Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate                    
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano                     
disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree                  
ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi            
necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e                 
dell'ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresi' le forme di              
gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree                 
ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati,              
anche costituiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della             
Legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dall'articolo 22 della Legge 8                
giugno 1990, n. 142, nonche' le modalita' di acquisizione dei terreni           
compresi nelle aree industriali, ove necessario anche mediante                  
espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree                  
ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle                
autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.           
2. Le Regioni e le Province autonome individuano le aree di cui al              
comma 1 scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei gia'           
esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi. Al                      
procedimento di individuazione partecipano gli Enti locali                      
interessati.".                                                                  
L'art. 48 - "Conferimento di funzioni alle Regioni" - e' riportato              
alla nota 2) all'art. 39.                                                       
"Art. 49 - Agevolazioni di credito                                              
1. Sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite o delegate           
alle Regioni nelle materie di cui al presente titolo, anche quelle              
concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al                  
credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato,               
nonche' la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la              
determinazione dei criteri dell'ammissibilita' al credito agevolato             
ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.                                
2. Rimangono assegnate allo Stato ed ai competenti organismi                    
indipendenti le funzioni in materia di ordinamento creditizio, di               
banche e intermediari finanziari, di mercati finanziari e di                    
vigilanza sul sistema creditizio e finanziario.                                 
3. La determinazione dei tassi minimi d'interesse agevolati a carico            
dei beneficiari e' operata ai sensi dell'articolo 8 della Legge 15              
marzo 1997, n. 59.                                                              
4. Il trasferimento di funzioni di cui al comma 1 del presente                  
articolo comprende le funzioni di determinazione dei criteri                    
applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia,             
di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, anticipazioni            
e quote di concorso, destinati all'agevolazione dell'accesso al                 
credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a              
provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o                      
comunitaria.".                                                                  
Comma 4                                                                         
4) Il testo del comma 12 dell'art. 19 del DLgs n. 112 del 1998,                 
citato alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota 3) al presente           
articolo.                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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