REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO V                                                                    
    SVILUPPO ECONOMICO                                                          
    E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                      
    CAPO II                                                                     
    Artigianato                                                                 
          Art. 46                                                               
Modifiche alla L.R. n. 20 del 1994                                              
1. L'art. 15 della L.R. 16 maggio 1994, n. 20, recante "Norme per la            
qualificazione dell'impresa artigiana", e' abrogato.                            
2. La lett. a) del comma 2 dell'art. 17 della L.R. n. 20 del 1994 e'            
cosi' sostituita:                                                               
"a) aumentino il capitale sociale di almeno il venti per cento;".               
3. Nel comma 3 dell'art. 17 della L.R. n. 20 del 1994 sono soppresse            
le parole "realizzato nel periodo previsto dal comma 2 o".                      
4. Il Capo II del Titolo III della L.R. n. 20 del 1994 e' abrogato.             
NOTE ALL'ART. 46                                                                
Rubrica                                                                         
1) La L.R. n. 20 del 1994 e' citata alla nota 2) all'art. 41.                   
Comma 1                                                                         
2) Il testo dell'art. 15 della L.R. n. 20 del 1994, citata alla nota            
2) all'art. 41, era il seguente:                                                
"Art. 15 - Rischio di cambio sui finanziamenti in provvista estera              
1. La Regione interviene sulla copertura parziale del rischio di                
cambio dei finanziamenti in provvista estera acquisiti dalle imprese            
artigiane e dalle loro forme consortili, dalle cooperative artigiane            
di garanzia e dai consorzi-fidi.                                                
2. I finanziamenti devono essere finalizzati secondo le direttive               
stabilite dalla Giunta regionale.                                               
3. La misura massima del contributo regionale e stabilita nella                 
copertura di due punti sulla differenza di provvista che si verifica            
dalla data di erogazione del finanziamento alla data di versamento              
delle singole rate di ammortamento del capitale.                                
4. Il contributo regionale viene calcolato ed erogato ad estinzione             
del finanziamento o delle singole rate.                                         
5. L'intervento regionale si attua a condizione che il destinatario             
del finanziamento assuma a proprio rischio e carico i primi due punti           
sullo scarto di provvista indicato al comma 3.                                  
6. Il limite massimo di operativita' previsto per l'ammissibilita'              
delle domande ai contributi di cui al presente articolo e' fissato              
nell'importo dei finanziamenti autorizzati, nell'ambito del bilancio            
pluriennale, a copertura dell'intervento regionale.                             
7. I rapporti fra la Regione e gli istituti e le aziende di credito             
per l'attuazione dell'intervento previsto al presente articolo sono             
regolati da apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale.".            
Comma 2                                                                         
3) Il testo della lett. a) del comma 2 dell'art. 17 della L.R. n. 20            
del 1994, citata alla nota 2) all'art. 41, era la seguente:                     
"Art. 17 - Intervento per la formazione del patrimonio sociale delle            
cooperative di garanzia e dei consorzi-fidi                                     
omissis                                                                         
a) aumentino il capitale sociale di almeno il cinquanta per cento nel           
periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge;                
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
4) Il testo del comma 3 dell'art. 17 della L.R. n. 20 del 1994,                 
citata alla nota 2) all'art. 41, cosi' come modificato, e' il                   
seguente:                                                                       
"Art. 17 - Intervento per la formazione del patrimonio sociale delle            
cooperative di garanzia e dei consorzi-fidi                                     
omissis                                                                         
3. L'importo del contributo regionale e' stabilito nella misura                 
massima del venti per cento dell'aumento di capitale sociale a                  
seguito della fusione.                                                          
omissis".                                                                       
Comma 4                                                                         
5) Il testo degli artt. 23 e 24 del Titolo III - Strumenti - Capo II            
- Deleghe agli Enti locali della L.R. n. 20 del 1994, citata alla               
nota 2) all'art. 41, era il seguente:                                           
"Art. 23 - Attivita' delegate                                                   
1. Ai sensi degli articoli 31 e 33 della L.R. 4 giugno 1988, n. 24 la           
gestione degli interventi previsti agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, ai              
commi 2 e 3 dell'art. 8, agli articoli 9, 14, 15 e 18 e' delegata               
alle Province, secondo modalita' stabilite dalla Giunta regionale.              
2. Per le materie di cui al precedente art. 8 le Provincie si                   
avvalgono, ai sensi dell'art. 2 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580,           
della collaborazione delle Camere di Commercio, Industria,                      
Artigianato e Agricoltura competenti per territorio.                            
3. Ai fini dell'applicazione della presente legge, le Province sono             
tenute a stabilire con i Comuni del proprio territorio un rapporto              
costante di informazione e coordinamento in merito alla                         
programmazione ed alla gestione degli interventi.                               
          Art. 24 - Modalita' di esercizio delle deleghe                        
1. Le Province, sulla base dei provvedimenti di cui all'art. 19,                
aggiornano entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge           
il Piano provinciale per l'artigianato, previsto all'art. 33 della              
L.R. 4 giugno 1988, n. 24, quale strumento di programmazione e                  
coordinamento di tutte le iniziative da realizzare ai sensi della               
presente legge sul territorio di competenza, e lo presentano alla               
Regione.                                                                        
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale,                  
verifica annualmente la conformita' dei Piani provinciali per                   
l'artigianato ai provvedimenti di cui all'art. 19 e dispone il                  
trasferimento delle risorse alle Province.                                      
3. Le Province a seguito di tale approvazione predispongono il                  
programma degli interventi, elencando i progetti ammessi a                      
contributo, e provvedono alla concessione ed alla liquidazione dei              
contributi, nonche' al controllo sulla destinazione dei medesimi.".             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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