LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO II
Artigianato
Art. 46
Modifiche alla L.R. n. 20 del 1994
1. L'art. 15 della L.R. 16 maggio 1994, n. 20, recante "Norme per la
qualificazione dell'impresa artigiana", e' abrogato.
2. La lett. a) del comma 2 dell'art. 17 della L.R. n. 20 del 1994 e'
cosi' sostituita:
"a) aumentino il capitale sociale di almeno il venti per cento;".
3. Nel comma 3 dell'art. 17 della L.R. n. 20 del 1994 sono soppresse
le parole "realizzato nel periodo previsto dal comma 2 o".
4. Il Capo II del Titolo III della L.R. n. 20 del 1994 e' abrogato.
NOTE ALL'ART. 46
Rubrica
1) La L.R. n. 20 del 1994 e' citata alla nota 2) all'art. 41.
Comma 1
2) Il testo dell'art. 15 della L.R. n. 20 del 1994, citata alla nota
2) all'art. 41, era il seguente:
"Art. 15 - Rischio di cambio sui finanziamenti in provvista estera
1. La Regione interviene sulla copertura parziale del rischio di
cambio dei finanziamenti in provvista estera acquisiti dalle imprese
artigiane e dalle loro forme consortili, dalle cooperative artigiane
di garanzia e dai consorzi-fidi.
2. I finanziamenti devono essere finalizzati secondo le direttive
stabilite dalla Giunta regionale.
3. La misura massima del contributo regionale e stabilita nella
copertura di due punti sulla differenza di provvista che si verifica
dalla data di erogazione del finanziamento alla data di versamento
delle singole rate di ammortamento del capitale.
4. Il contributo regionale viene calcolato ed erogato ad estinzione
del finanziamento o delle singole rate.
5. L'intervento regionale si attua a condizione che il destinatario
del finanziamento assuma a proprio rischio e carico i primi due punti
sullo scarto di provvista indicato al comma 3.
6. Il limite massimo di operativita' previsto per l'ammissibilita'
delle domande ai contributi di cui al presente articolo e' fissato
nell'importo dei finanziamenti autorizzati, nell'ambito del bilancio
pluriennale, a copertura dell'intervento regionale.
7. I rapporti fra la Regione e gli istituti e le aziende di credito
per l'attuazione dell'intervento previsto al presente articolo sono
regolati da apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale.".
Comma 2
3) Il testo della lett. a) del comma 2 dell'art. 17 della L.R. n. 20
del 1994, citata alla nota 2) all'art. 41, era la seguente:
"Art. 17 - Intervento per la formazione del patrimonio sociale delle
cooperative di garanzia e dei consorzi-fidi
omissis
a) aumentino il capitale sociale di almeno il cinquanta per cento nel
periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge;
omissis".
Comma 3
4) Il testo del comma 3 dell'art. 17 della L.R. n. 20 del 1994,
citata alla nota 2) all'art. 41, cosi' come modificato, e' il
seguente:
"Art. 17 - Intervento per la formazione del patrimonio sociale delle
cooperative di garanzia e dei consorzi-fidi
omissis
3. L'importo del contributo regionale e' stabilito nella misura
massima del venti per cento dell'aumento di capitale sociale a
seguito della fusione.
omissis".
Comma 4
5) Il testo degli artt. 23 e 24 del Titolo III - Strumenti - Capo II
- Deleghe agli Enti locali della L.R. n. 20 del 1994, citata alla
nota 2) all'art. 41, era il seguente:
"Art. 23 - Attivita' delegate
1. Ai sensi degli articoli 31 e 33 della L.R. 4 giugno 1988, n. 24 la
gestione degli interventi previsti agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, ai
commi 2 e 3 dell'art. 8, agli articoli 9, 14, 15 e 18 e' delegata
alle Province, secondo modalita' stabilite dalla Giunta regionale.
2. Per le materie di cui al precedente art. 8 le Provincie si
avvalgono, ai sensi dell'art. 2 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580,
della collaborazione delle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura competenti per territorio.
3. Ai fini dell'applicazione della presente legge, le Province sono
tenute a stabilire con i Comuni del proprio territorio un rapporto
costante di informazione e coordinamento in merito alla
programmazione ed alla gestione degli interventi.
Art. 24 - Modalita' di esercizio delle deleghe
1. Le Province, sulla base dei provvedimenti di cui all'art. 19,
aggiornano entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge
il Piano provinciale per l'artigianato, previsto all'art. 33 della
L.R. 4 giugno 1988, n. 24, quale strumento di programmazione e
coordinamento di tutte le iniziative da realizzare ai sensi della
presente legge sul territorio di competenza, e lo presentano alla
Regione.
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale,
verifica annualmente la conformita' dei Piani provinciali per
l'artigianato ai provvedimenti di cui all'art. 19 e dispone il
trasferimento delle risorse alle Province.
3. Le Province a seguito di tale approvazione predispongono il
programma degli interventi, elencando i progetti ammessi a
contributo, e provvedono alla concessione ed alla liquidazione dei
contributi, nonche' al controllo sulla destinazione dei medesimi.".