LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO II
Artigianato
Art. 45
Rinvii
1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del DPCM di cui al comma 1
dell'art. 7 del DLgs n. 112 del 1998, la Regione adotta gli atti
necessari per il subentro nelle convenzioni con Artigiancassa e per
assicurare il raccordo e il coordinamento con la legislazione
regionale vigente. A tal fine, la Regione recepisce, in quanto
applicabili, le indicazioni derivanti dal DLgs 31 marzo 1998, n. 123
e provvede alla disciplina dei comitati tecnici regionali e al
raccordo con il sistema regionale dei consorzi fidi e delle
cooperative di garanzia per l'artigianato, nonche' con il sistema
bancario.
2. La Regione adotta, entro sei mesi dall'entrata in vigore del
regolamento relativo alla procedura n. 96 "Procedure relative alla
composizione e al funzionamento delle Commissioni provinciali per
l'artigianato e all'iscrizione, modificazione e cancellazione
all'Albo delle imprese artigiane" di cui all'Allegato 1 della Legge
n. 59 del 1997, un provvedimento legislativo relativo alla disciplina
degli organi di rappresentanza e autotutela dell'artigianato, nonche'
alle modalita' di tenuta dell'albo delle imprese artigiane.
3. Fino alla ricostituzione delle Commissioni provinciali per
l'artigianato e della Commissione regionale per l'artigianato, queste
sono prorogate nella composizione vigente alla data dell'entrata in
vigore della presente legge.
NOTE ALL'ART. 45
Comma 1
1) Il testo del comma 1 dell'art. 7 del DLgs n. 112 del 1998, citato
alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla stessa nota.
2) Il DLgs n. 123 del 1998 e' citato alla nota 3) all'art. 38.
Comma 2
3) L'Allegato 1 della Legge n. 59 del 1997, citata alla nota 1)
all'art. 1, e' il seguente:
"Allegato 1
omissis
96. Procedure relative alla composizione e al funzionamento delle
Commissioni provinciali per l'artigianato e all'iscrizione,
modificazione e cancellazione all'Albo delle imprese artigiane:
DPR 24 luglio 1977, n. 616;
Legge 8 agosto 1985, n. 443;
DL 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge
17 marzo 1993, n. 63.
omissis".