REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO V                                                                    
    SVILUPPO ECONOMICO                                                          
    E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                      
    CAPO II                                                                     
    Artigianato                                                                 
          Art. 45                                                               
Rinvii                                                                          
1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del DPCM di cui al comma 1           
dell'art. 7 del DLgs n. 112 del 1998, la Regione adotta gli atti                
necessari per il subentro nelle convenzioni con Artigiancassa e per             
assicurare il raccordo e il coordinamento con la legislazione                   
regionale vigente. A tal fine, la Regione recepisce, in quanto                  
applicabili, le indicazioni derivanti dal DLgs 31 marzo 1998, n. 123            
e provvede alla disciplina dei comitati tecnici regionali e al                  
raccordo con il sistema regionale dei consorzi fidi e delle                     
cooperative di garanzia per l'artigianato, nonche' con il sistema               
bancario.                                                                       
2. La Regione adotta, entro sei mesi dall'entrata in vigore del                 
regolamento relativo alla procedura n. 96 "Procedure relative alla              
composizione e al funzionamento delle Commissioni provinciali per               
l'artigianato e all'iscrizione, modificazione e cancellazione                   
all'Albo delle imprese artigiane" di cui all'Allegato 1 della Legge             
n. 59 del 1997, un provvedimento legislativo relativo alla disciplina           
degli organi di rappresentanza e autotutela dell'artigianato, nonche'           
alle modalita' di tenuta dell'albo delle imprese artigiane.                     
3. Fino alla ricostituzione delle Commissioni provinciali per                   
l'artigianato e della Commissione regionale per l'artigianato, queste           
sono prorogate nella composizione vigente alla data dell'entrata in             
vigore della presente legge.                                                    
NOTE ALL'ART. 45                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 1 dell'art. 7 del DLgs n. 112 del 1998, citato            
alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla stessa nota.                         
2) Il DLgs n. 123 del 1998 e' citato alla nota 3) all'art. 38.                  
Comma 2                                                                         
3) L'Allegato 1 della Legge n. 59 del 1997, citata alla nota 1)                 
all'art. 1, e' il seguente:                                                     
"Allegato 1                                                                     
omissis                                                                         
96. Procedure relative alla composizione e al funzionamento delle               
Commissioni provinciali per l'artigianato e all'iscrizione,                     
modificazione e cancellazione all'Albo delle imprese artigiane:                 
DPR 24 luglio 1977, n. 616;                                                     
Legge 8 agosto 1985, n. 443;                                                    
DL 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge            
17 marzo 1993, n. 63.                                                           
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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