REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO V SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE CAPO II Artigianato Art. 44 Riparto delle risorse 1. Le risorse finanziarie regionali sono ripartite tra le Province con deliberazione della Giunta regionale, che determina altresi' le modalita' di trasferimento. 2. Il riparto, qualora le risorse siano previste su base pluriennale, puo' riguardare l'intera autorizzazione pluriennale di spesa.