REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO V                                                                    
    SVILUPPO ECONOMICO                                                          
    E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                      
    CAPO II                                                                     
    Artigianato                                                                 
          Art. 44                                                               
Riparto delle risorse                                                           
1. Le risorse finanziarie regionali sono ripartite tra le Province              
con deliberazione della Giunta regionale, che determina altresi' le             
modalita' di trasferimento.                                                     
2. Il riparto, qualora le risorse siano previste su base pluriennale,           
puo' riguardare l'intera autorizzazione pluriennale di spesa.                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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