REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO II
Artigianato
Art. 44
Riparto delle risorse
1. Le risorse finanziarie regionali sono ripartite tra le Province
con deliberazione della Giunta regionale, che determina altresi' le
modalita' di trasferimento.
2. Il riparto, qualora le risorse siano previste su base pluriennale,
puo' riguardare l'intera autorizzazione pluriennale di spesa.