LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO II
Artigianato
Art. 43
Funzioni delle CCIAA
1. Le funzioni amministrative relative alla tenuta dell'albo delle
imprese artigiane, esercitate dalle Commissioni provinciali
dell'artigianato, sono delegate alle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, ferme restando le competenze delle Commissioni
provinciali per l'artigianato e della Commissione regionale per
l'artigianato previste dalla legislazione statale e dalla L.R. 4
giugno 1988, n. 24.
2. La Giunta regionale emana direttive per armonizzare le procedure
di iscrizione all'albo delle imprese artigiane con quelle del
registro delle imprese.
NOTE ALL'ART. 43
Comma 1
La L.R. 4 giugno 1988, n. 24 concerne Organizzazione e disciplina
dell'artigianato e delle deleghe agli Enti locali.