REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO V                                                                    
    SVILUPPO ECONOMICO                                                          
    E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                      
    CAPO II                                                                     
    Artigianato                                                                 
          Art. 43                                                               
Funzioni delle CCIAA                                                            
1. Le funzioni amministrative relative alla tenuta dell'albo delle              
imprese artigiane, esercitate dalle Commissioni provinciali                     
dell'artigianato, sono delegate alle Camere di Commercio, Industria,            
Artigianato e Agricoltura entro sei mesi dall'entrata in vigore della           
presente legge, ferme restando le competenze delle Commissioni                  
provinciali per l'artigianato e della Commissione regionale per                 
l'artigianato previste dalla legislazione statale e dalla L.R. 4                
giugno 1988, n. 24.                                                             
2. La Giunta regionale emana direttive per armonizzare le procedure             
di iscrizione all'albo delle imprese artigiane con quelle del                   
registro delle imprese.                                                         
NOTE ALL'ART. 43                                                                
Comma 1                                                                         
La L.R. 4 giugno 1988, n. 24 concerne Organizzazione e disciplina               
dell'artigianato e delle deleghe agli Enti locali.                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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