LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO II
Artigianato
Art. 42
Funzioni dei Comuni
1. I Comuni esercitano le funzioni attribuite dalla legislazione
regionale, ed in particolare dalla L.R. 16 maggio 1994, n. 20, e
concorrono alla determinazione degli obiettivi e delle priorita'
contenuti nel programma provinciale di cui alla lett. a) del comma 1
dell'art. 41.
NOTA ALL'ART. 42
Comma 1
La L.R. n. 20 del 1994 e' citata alla nota 2) all'art. 41.