REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO V                                                                    
    SVILUPPO ECONOMICO                                                          
    E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                      
    CAPO II                                                                     
    Artigianato                                                                 
          Art. 42                                                               
Funzioni dei Comuni                                                             
1. I Comuni esercitano le funzioni attribuite dalla legislazione                
regionale, ed in particolare dalla L.R. 16 maggio 1994, n. 20, e                
concorrono alla determinazione degli obiettivi e delle priorita'                
contenuti nel programma provinciale di cui alla lett. a) del comma 1            
dell'art. 41.                                                                   
NOTA ALL'ART. 42                                                                
Comma 1                                                                         
La L.R. n. 20 del 1994 e' citata alla nota 2) all'art. 41.                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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