REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO V                                                                    
    SVILUPPO ECONOMICO                                                          
    E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                      
    CAPO II                                                                     
    Artigianato                                                                 
          Art. 41                                                               
Funzioni delle Province                                                         
1. Alle Province sono attribuite le seguenti funzioni:                          
a) l'approvazione del programma provinciale per l'artigianato,                  
elaborato in concorso con i Comuni, il quale determina gli obiettivi            
per la qualificazione e lo sviluppo territoriale dell'artigianato ed            
indica le priorita' territoriali e settoriali in conformita' alle               
previsioni del Piano territoriale regionale e del Piano territoriale            
di coordinamento provinciale;                                                   
b) la determinazione dei criteri e delle modalita' di concessione dei           
contributi, di presentazione delle domande, di erogazione ai                    
beneficiari finali, nonche' la determinazione delle modalita' di                
revoca, nel rispetto della normativa regionale vigente e degli                  
indirizzi di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 40;                        
c) l'approvazione del piano degli interventi ammessi a contributo.              
2. Le Province esercitano inoltre le funzioni conferite alla Regione            
dall'art. 14 del DLgs n. 112 del 1998 non ricomprese tra quelle                 
riservate alla Regione o conferite ai sensi degli articoli 42 e 43.             
3. Le Province possono subentrare nei diritti e negli obblighi                  
derivanti dalle convenzioni stipulate dalla Regione ai sensi del                
comma 7 dell'art. 14 della L.R. 16 maggio 1994, n. 20, provvedendo,             
ove occorra, a stipulare atti integrativi alle convenzioni stesse per           
i necessari adeguamenti.                                                        
4. Le Province possono, nel rispetto della normativa vigente,                   
affidare mediante convenzione anche pluriennale ad uno o piu'                   
soggetti terzi la concessione e l'erogazione dei contributi oggetto             
del programma provinciale dell'artigianato.                                     
NOTE ALL'ART. 41                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 14 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota             
2) all'art. 5, e' riportato alla nota 2) all'art. 39.                           
Comma 3                                                                         
2) Il testo del comma 7 dell'art. 14 della L.R. 16 maggio 1994, n. 20           
concernente Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana, e' il           
seguente:                                                                       
"Art. 14 - Interventi sulle operazioni di locazione finanziaria                 
omissis                                                                         
7. I rapporti fra la Regione e le societa' di leasing sono regolati             
da apposite convenzioni approvate dalla Giunta regionale. La Giunta             
regionale stabilisce i requisiti che le societa' di leasing devono              
possedere per essere ammesse alle convenzioni regionali.".                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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