LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO II
Artigianato
Art. 41
Funzioni delle Province
1. Alle Province sono attribuite le seguenti funzioni:
a) l'approvazione del programma provinciale per l'artigianato,
elaborato in concorso con i Comuni, il quale determina gli obiettivi
per la qualificazione e lo sviluppo territoriale dell'artigianato ed
indica le priorita' territoriali e settoriali in conformita' alle
previsioni del Piano territoriale regionale e del Piano territoriale
di coordinamento provinciale;
b) la determinazione dei criteri e delle modalita' di concessione dei
contributi, di presentazione delle domande, di erogazione ai
beneficiari finali, nonche' la determinazione delle modalita' di
revoca, nel rispetto della normativa regionale vigente e degli
indirizzi di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 40;
c) l'approvazione del piano degli interventi ammessi a contributo.
2. Le Province esercitano inoltre le funzioni conferite alla Regione
dall'art. 14 del DLgs n. 112 del 1998 non ricomprese tra quelle
riservate alla Regione o conferite ai sensi degli articoli 42 e 43.
3. Le Province possono subentrare nei diritti e negli obblighi
derivanti dalle convenzioni stipulate dalla Regione ai sensi del
comma 7 dell'art. 14 della L.R. 16 maggio 1994, n. 20, provvedendo,
ove occorra, a stipulare atti integrativi alle convenzioni stesse per
i necessari adeguamenti.
4. Le Province possono, nel rispetto della normativa vigente,
affidare mediante convenzione anche pluriennale ad uno o piu'
soggetti terzi la concessione e l'erogazione dei contributi oggetto
del programma provinciale dell'artigianato.
NOTE ALL'ART. 41
Comma 2
1) Il testo dell'art. 14 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota
2) all'art. 5, e' riportato alla nota 2) all'art. 39.
Comma 3
2) Il testo del comma 7 dell'art. 14 della L.R. 16 maggio 1994, n. 20
concernente Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana, e' il
seguente:
"Art. 14 - Interventi sulle operazioni di locazione finanziaria
omissis
7. I rapporti fra la Regione e le societa' di leasing sono regolati
da apposite convenzioni approvate dalla Giunta regionale. La Giunta
regionale stabilisce i requisiti che le societa' di leasing devono
possedere per essere ammesse alle convenzioni regionali.".