LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO II
Artigianato
Art. 40
Funzioni della Regione
1. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione ed
indirizzo, nonche':
a) il coordinamento delle funzioni conferite alle Province e agli
Enti locali ai sensi del presente Capo, ivi compresa l'adozione di
indirizzi relativi alla concessione di contributi;
b) la disciplina degli organi di rappresentanza e autotutela
dell'artigianato, nonche' delle modalita' di tenuta dell'albo delle
imprese artigiane;
c) l'approvazione di programmi regionali oggetto di cofinanziamento
ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 13 del DLgs n. 112 del
1998;
d) la promozione e l'attuazione di programmi regionali per la
valorizzazione delle produzioni, il sostegno alle esportazioni e
l'internazionalizzazione delle imprese;
e) il sostegno a progetti speciali di rilievo regionale diretti a
realizzare iniziative per lo sviluppo del settore;
f) la disciplina della convenzione con Artigiancassa e degli
interventi regionali in materia di prestazione di garanzia, nonche' i
rapporti con gli istituti di credito;
g) le attivita' inerenti l'osservatorio regionale dell'artigianato e
la connessione con il Sistema Informativo e Osservatorio Economico
nazionale (SIOE).
NOTA ALL'ART. 40
Comma 1
Il testo della lett. b) del comma 1 dell'art. 13 del DLgs n. 112 del
1998, citata alla nota 2) all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 13 - Funzioni e compiti conservati allo Stato
1. In materia di artigianato sono conservate all'Amministrazione
statale le funzioni attualmente previste concernenti:
omissis
b) eventuali cofinanziamenti, nell'interesse nazionale, di programmi
regionali di sviluppo e sostegno dell'artigianato, secondo criteri e
modalita' definiti con decreto del Ministro dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato, d'intesa con la Conferenza unificata.
In tali casi lo Stato, d'intesa con la Regione interessata, puo'
avvalersi dei comitati tecnici regionali di cui all'articolo 37 della
Legge 25 luglio 1952, n. 949. La composizione dei comitati tecnici
regionali puo' essere modificata dalla Conferenza unificata.".