REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO V                                                                    
    SVILUPPO ECONOMICO                                                          
    E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                      
    CAPO II                                                                     
    Artigianato                                                                 
          Art. 40                                                               
Funzioni della Regione                                                          
1. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione ed                 
indirizzo, nonche':                                                             
a) il coordinamento delle funzioni conferite alle Province e agli               
Enti locali ai sensi del presente Capo, ivi compresa l'adozione di              
indirizzi relativi alla concessione di contributi;                              
b) la disciplina degli organi di rappresentanza e autotutela                    
dell'artigianato, nonche' delle modalita' di tenuta dell'albo delle             
imprese artigiane;                                                              
c) l'approvazione di programmi regionali oggetto di cofinanziamento             
ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 13 del DLgs n. 112 del            
1998;                                                                           
d) la promozione e l'attuazione di programmi regionali per la                   
valorizzazione delle produzioni, il sostegno alle esportazioni e                
l'internazionalizzazione delle imprese;                                         
e) il sostegno a progetti speciali di rilievo regionale diretti a               
realizzare iniziative per lo sviluppo del settore;                              
f) la disciplina della convenzione con Artigiancassa e degli                    
interventi regionali in materia di prestazione di garanzia, nonche' i           
rapporti con gli istituti di credito;                                           
g) le attivita' inerenti l'osservatorio regionale dell'artigianato e            
la connessione con il Sistema Informativo e Osservatorio Economico              
nazionale (SIOE).                                                               
NOTA ALL'ART. 40                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo della lett. b) del comma 1 dell'art. 13 del DLgs n. 112 del            
1998, citata alla nota 2) all'art. 5, e' il seguente:                           
"Art. 13 - Funzioni e compiti conservati allo Stato                             
1. In materia di artigianato sono conservate all'Amministrazione                
statale le funzioni attualmente previste concernenti:                           
omissis                                                                         
b) eventuali cofinanziamenti, nell'interesse nazionale, di programmi            
regionali di sviluppo e sostegno dell'artigianato, secondo criteri e            
modalita' definiti con decreto del Ministro dell'Industria, del                 
Commercio e dell'Artigianato, d'intesa con la Conferenza unificata.             
In tali casi lo Stato, d'intesa con la Regione interessata, puo'                
avvalersi dei comitati tecnici regionali di cui all'articolo 37 della           
Legge 25 luglio 1952, n. 949. La composizione dei comitati tecnici              
regionali puo' essere modificata dalla Conferenza unificata.".                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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