REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO V                                                                    
    SVILUPPO ECONOMICO                                                          
    E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                      
    CAPO II                                                                     
    Artigianato                                                                 
          Art. 39                                                               
Oggetto                                                                         
1. Il presente Capo disciplina l'esercizio da parte della Regione,              
degli Enti locali e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato           
e Agricoltura delle funzioni in materia di artigianato cosi' come               
definita dall'art. 12 del DLgs n. 112 del 1998, comprese le funzioni            
amministrative statali conferite ai sensi degli articoli 14 e 48                
dello stesso decreto.                                                           
2. La Regione subentra alle Amministrazioni statali nelle convenzioni           
previste dal comma 1 dell'art. 15 del DLgs n. 112 del 1998 e provvede           
all'eventuale revisione delle stesse.                                           
3. Resta ferma l'estensione alle imprese artigiane di agevolazioni,             
sovvenzioni, contributi o incentivi comunque denominati, ai sensi del           
comma 2 dell'art. 15 del DLgs  n.112 del 1998.                                  
NOTE ALL'ART. 39                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 12 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota             
2) all'art. 5, e' il seguente:                                                  
"Art. 12 - Definizioni                                                          
1. Le funzioni amministrative relative alla materia "artigianato",              
cosi' come definita dall'articolo 63 del DPR 24 luglio 1977, n. 616,            
comprendono anche tutte le funzioni amministrative relative alla                
erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e                
benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese                 
artigiane, con particolare riguardo alle imprese artistiche.".                  
2) Il testo degli artt. 14 e 48 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla           
nota 2) all'art. 5, e' il seguente:                                             
"Art. 14 - Conferimento di funzioni alle Regioni                                
1. Sono conferite alle Regioni tutte le funzioni amministrative                 
statali concernenti la materia dell'artigianato, come definita                  
nell'articolo 12, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo               
13.".                                                                           
"Art. 48 - Conferimento di funzioni alle Regioni                                
1. I trasferimenti e le deleghe di funzioni alle Regioni, disposti              
nelle materie di cui al presente titolo, comprendono, tra l'altro, le           
funzioni relative:                                                              
a) all'organizzazione ed alla partecipazione a fiere, mostre ed                 
esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per                   
favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche             
con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa               
propaganda;                                                                     
b) alla promozione e al sostegno alla costituzione di consorzi tra              
piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come              
individuati dagli articoli 1 e 2 della Legge 21 febbraio 1989, n. 83;           
c) alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnico-economico ed             
organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione                   
commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;                        
d) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri Paesi           
dei prodotti agro-alimentari locali;                                            
e) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi                
agro-alimentari, come individuati dall'articolo 10, comma 1, del DL             
28 maggio 1981, n. 251, convertito con modicazioni dalla Legge 29               
luglio 1981, n. 394;                                                            
f) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi                
turistico-alberghieri, come individuati dall'articolo 10, comma 2,              
del citato DL n. 251 del 1981;                                                  
g) alla predisposizione ed all'attuazione di ogni altra iniziativa              
idonea a favorire i predetti obiettivi.                                         
2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, le           
Regioni possono avvalersi anche dell'ICE e delle Camere di Comercio,            
Industria, Artigianato e Agricoltura.".                                         
Comma 2                                                                         
3) Il testo del comma 1 dell'art. 15 del DLgs n. 112 del 1998, citato           
alla nota 2) all'art. 5, e' il seguente:                                        
"Art. 15 - Agevolazioni alle imprese artigiane                                  
1. Le Regioni provvedono all'incentivazione delle imprese artigiane,            
secondo quanto previsto con legge regionale. Esse subentrano alle               
Amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle            
convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore               
alla data di emanazione del presente decreto legislativo e                      
stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per           
i necessari adeguamenti.                                                        
omissis.".                                                                      
Comma 3                                                                         
4) Il testo del comma 2 dell'art. 15 del DLgs n. 112 del 1998, citato           
alla nota 2) all'art. 5, e' il seguente:                                        
"Art. 15 - Agevolazioni alle imprese artigiane                                  
omissis                                                                         
2. Resta ferma, ove prevista, l'estensione alle imprese artigiane di            
agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi comunque                      
denominati.".                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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