LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO II
Artigianato
Art. 39
Oggetto
1. Il presente Capo disciplina l'esercizio da parte della Regione,
degli Enti locali e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura delle funzioni in materia di artigianato cosi' come
definita dall'art. 12 del DLgs n. 112 del 1998, comprese le funzioni
amministrative statali conferite ai sensi degli articoli 14 e 48
dello stesso decreto.
2. La Regione subentra alle Amministrazioni statali nelle convenzioni
previste dal comma 1 dell'art. 15 del DLgs n. 112 del 1998 e provvede
all'eventuale revisione delle stesse.
3. Resta ferma l'estensione alle imprese artigiane di agevolazioni,
sovvenzioni, contributi o incentivi comunque denominati, ai sensi del
comma 2 dell'art. 15 del DLgs n.112 del 1998.
NOTE ALL'ART. 39
Comma 1
1) Il testo dell'art. 12 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota
2) all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 12 - Definizioni
1. Le funzioni amministrative relative alla materia "artigianato",
cosi' come definita dall'articolo 63 del DPR 24 luglio 1977, n. 616,
comprendono anche tutte le funzioni amministrative relative alla
erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e
benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese
artigiane, con particolare riguardo alle imprese artistiche.".
2) Il testo degli artt. 14 e 48 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla
nota 2) all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 14 - Conferimento di funzioni alle Regioni
1. Sono conferite alle Regioni tutte le funzioni amministrative
statali concernenti la materia dell'artigianato, come definita
nell'articolo 12, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo
13.".
"Art. 48 - Conferimento di funzioni alle Regioni
1. I trasferimenti e le deleghe di funzioni alle Regioni, disposti
nelle materie di cui al presente titolo, comprendono, tra l'altro, le
funzioni relative:
a) all'organizzazione ed alla partecipazione a fiere, mostre ed
esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per
favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche
con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa
propaganda;
b) alla promozione e al sostegno alla costituzione di consorzi tra
piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come
individuati dagli articoli 1 e 2 della Legge 21 febbraio 1989, n. 83;
c) alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnico-economico ed
organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione
commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
d) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri Paesi
dei prodotti agro-alimentari locali;
e) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi
agro-alimentari, come individuati dall'articolo 10, comma 1, del DL
28 maggio 1981, n. 251, convertito con modicazioni dalla Legge 29
luglio 1981, n. 394;
f) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi
turistico-alberghieri, come individuati dall'articolo 10, comma 2,
del citato DL n. 251 del 1981;
g) alla predisposizione ed all'attuazione di ogni altra iniziativa
idonea a favorire i predetti obiettivi.
2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, le
Regioni possono avvalersi anche dell'ICE e delle Camere di Comercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura.".
Comma 2
3) Il testo del comma 1 dell'art. 15 del DLgs n. 112 del 1998, citato
alla nota 2) all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 15 - Agevolazioni alle imprese artigiane
1. Le Regioni provvedono all'incentivazione delle imprese artigiane,
secondo quanto previsto con legge regionale. Esse subentrano alle
Amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle
convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore
alla data di emanazione del presente decreto legislativo e
stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per
i necessari adeguamenti.
omissis.".
Comma 3
4) Il testo del comma 2 dell'art. 15 del DLgs n. 112 del 1998, citato
alla nota 2) all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 15 - Agevolazioni alle imprese artigiane
omissis
2. Resta ferma, ove prevista, l'estensione alle imprese artigiane di
agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi comunque
denominati.".