LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO I
Agricoltura
Art. 38
Esercizio delle funzioni
1. La Regione e gli Enti locali esercitano le funzioni conferite dal
DLgs 4 giugno 1997, n. 143, secondo le norme di cui alla L.R. 30
maggio 1997, n. 15, recante "Norme per l'esercizio delle funzioni
regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto
1983, n.34", come modificata dalla L.R. 9 ottobre 1998, n. 31.
2. La Regione persegue la qualificazione dei sistemi
agricolo-alimentari anche con le modalita' e nelle forme della
programmazione negoziata disciplinate dalla Sezione III del Capo V
del Titolo V, individuando le relative azioni nell'ambito di quelle
previste dall'art. 64 in quanto compatibili.
3. Lo sportello unico per le attivita' produttive di cui al Capo VI
del Titolo V svolge le proprie attivita' anche con riguardo alle
imprese agricole e agroalimentari.
4. La concessione, l'erogazione, il controllo e la revoca degli aiuti
nel settore agricolo e agroalimentare previsti dalla vigente
legislazione regionale sono effettuati con riferimento alle tipologie
e alle procedure disciplinate dal DLgs 31 marzo 1998, n. 123 in
quanto compatibili.
NOTE ALL'ART. 38
Comma 1
1) Il DLgs 4 giugno 1997, n. 143 concerne Conferimento alle Regioni
delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e
riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.
2) La L.R. 9 ottobre 1998, n. 31 concerne Modifiche e integrazioni
alla L.R. 30 maggio 1997, n. 15 recante "Norme per l'esercizio delle
funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R.
27 agosto 1983, n. 34". Norme In materia di beni immobili di riforma
fondiaria.
Comma 4
3) Il DLgs 31 marzo 1998, n. 123 concerne Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo
1997, n. 59.