REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO IV                                                                   
    STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE                                    
    E DI CONCERTAZIONE SOCIALE                                                  
    CAPO III                                                                    
    Comitato regionale di controllo                                             
          Art. 37                                                               
Abrogazioni e norma interpretativa                                              
1. Sono abrogati gli articoli 24, 35, 36 e 37 della L.R. 7 febbraio             
1992, n. 7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il             
Comitato e' articolato in un'unica sezione e le tre attuali sezioni             
sono prorogate sino alla nomina dei componenti dell'unica sezione del           
Comitato.                                                                       
2. Il Consiglio regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore           
della presente legge procede alla nomina dei componenti del Comitato.           
Gli articoli 3 e 6 della L.R.  n.7 del 1992 sono abrogati dalla data            
di insediamento del Comitato in unica sezione.                                  
3. Dalla data di insediamento del Comitato in unica sezione, in tutti           
i casi in cui la L.R. n. 7 del 1992 si riferisce alle "Sezioni del              
Comitato regionale di controllo" o ai "Presidenti delle sezioni" e'             
da intendere che si riferisca al "Comitato" ed al "Presidente del               
Comitato". Sino a tale data, in tutti i casi in cui la L.R. n. 7 del            
1992 si riferisce al "Comitato" ed al "Presidente del Comitato" e' da           
intendere che si riferisca alle "Sezioni del Comitato regionale di              
controllo" o ai "Presidenti delle sezioni".                                     
4. Nel comma 1 dell'art. 5 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 recante             
"Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di                  
competenza regionale" sono abrogate le parole da "e per essi" fino a            
"Comunita' Montane".                                                            
NOTE ALL'ART. 37                                                                
1) Il testo degli artt. 24, 35, 36 e 37 della L.R. n. 7 del 1992,               
citata alla nota 1) all'art. 36, era il seguente:                               
"Art. 24 - Deliberazioni urgenti                                                
1. Le deliberazioni del Consiglio dichiarate immediatamente                     
eseguibili sono trasmesse, a pena di decadenza, entro cinque giorni             
ai sensi del comma 6 dell'art. 46 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.            
2. Fermo quanto previsto nel comma 1, le deliberazioni attinenti alle           
variazioni di bilancio adottate dalla Giunta con i poteri del                   
Consiglio sono trasmesse nel termine ordinatorio di cinque giorni. In           
tal caso il controllo sul relativo atto di ratifica, ai sensi del               
comma 3 dell'art. 32 della Legge n. 142 del 1990, e' limitato ai soli           
vizi attinenti alla forma dell'atto e al procedimento di approvazione           
della delibera consiliare.".                                                    
"Art. 35 - Impugnazione degli atti di controllo                                 
1. Le Sezioni trasmettono al Presidente della Giunta la                         
documentazione relativa agli atti di controllo impugnati con ricorso            
giurisdizionale e gli forniscono ogni altro elemento utile ai fini              
della difesa in giudizio della Regione.                                         
          Art. 36 - Controllo sostitutivo                                       
1. Qualora i Comuni e le Province omettano o ritardino un atto                  
obbligatorio per legge, l'Organo di controllo, d'ufficio o su                   
richiesta, invita a provvedere entro un congruo termine, comunque non           
inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per ragioni                    
d'urgenza.                                                                      
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'Organo di                
controllo provvede a mezzo di un commissario. Fino alla nomina del              
commissario, l'ente interessato non perde il potere di porre in                 
essere l'atto.                                                                  
3. L'atto di nomina definisce i poteri del commissario e indica i               
provvedimenti da emanare. Gli uffici dell'ente interessato sono                 
tenuti a prestare la necessaria collaborazione.                                 
4. Le spese per gli interventi in sostituzione sono a carico                    
dell'ente sostituito.                                                           
5. Ai fini dell'esercizio del controllo sostitutivo di cui al                   
presente articolo, gli enti interessati sono tenuti a collaborare con           
l'Organo di controllo fornendo dati e informazioni. In caso di                  
mancata collaborazione, l'organo suddetto puo' disporre i necessari             
sopralluoghi.                                                                   
          Art. 37 - Controllo sul bilancio e sul conto consuntivo               
1. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 39 della           
Legge 8 giugno 1990, n. 142, trascorso il termine entro il quale il             
bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla            
Giunta il relativo schema, l'Organo di controllo nomina un                      
commissario affinche' lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al                
Consiglio. In tal caso, e comunque quando il Consiglio non abbia                
approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto                
dalla Giunta, l'Organo di controllo assegna al Consiglio, con lettera           
notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore ai venti            
giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce,                
mediante apposito commissario, all'Amministrazione inadempiente. Del            
provvedimento sostitutivo e' data comunicazione al Prefetto che                 
inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.                          
2. L'Organo di controllo puo' indicare all'ente interessato le                  
modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo con             
l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.                
3. Nel caso di mancata adozione del conto consuntivo entro il termine           
di legge, di mancata adozione delle modificazioni entro il termine              
previsto dal comma 2 o di annullamento della deliberazione di                   
adozione del conto consuntivo da parte dell'Organo di controllo,                
questo provvede alla nomina di uno o piu' commissari per la redazione           
del conto stesso.                                                               
4. Ai fini dello svolgimento del controllo sul conto consuntivo di              
cui al comma 11 dell'art. 46 della Legge n. 142 del 1990, l'Organo di           
controllo si avvale delle risultanze della relazione redatta dal                
Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'art. 57 della stessa             
legge e della documentazione ad essa allegata.".                                
Comma 2                                                                         
2) Il testo degli artt. 3 e 6 della L.R. n. 7 del 1992, citata alla             
nota 1) all'art. 36, era il seguente:                                           
"Art. 3 - Forme di coordinamento delle Sezioni                                  
1. I Presidenti delle singole Sezioni dell'Organo regionale                     
costituiscono la Conferenza dei Presidenti dell'Organo di controllo             
medesimo, che si riunisce periodicamente allo scopo di assicurare il            
coordinamento e di salvaguardare l'unitarieta' di indirizzo                     
nell'esercizio dell'attivita' di controllo. La Conferenza e'                    
convocata dai Presidenti delle Sezioni d'intesa fra di loro ed e'               
presieduta a turno da uno di essi.                                              
2. La Conferenza dei Presidenti e' assistita dai Segretari delle                
singole Sezioni; alle sue riunioni possono partecipare, se convocati,           
anche altri funzionari addetti ai servizi delle Sezioni ed esperti              
esterni su invito dei Presidenti medesimi.                                      
3. Le deliberazioni della Conferenza dei Presidenti e dell'adunanza             
plenaria non vincolano le singole decisioni che le Sezioni devono               
assumere nell'esercizio dell'attivita' di controllo.".                          
"Art. 6 - Sezioni di controllo                                                  
1. Il Comitato regionale di controllo si articola nelle seguenti tre            
Sezioni, con sede in Bologna:                                                   
a) Sezione prima "Affari generali", alla quale compete il controllo             
sugli atti indicati nelle lettere a), d), e), del comma 2 dell'art.             
32 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' il controllo in via               
eventuale previsto dal comma 4 dell'art. 45 della legge citata.                 
Controlla inoltre gli atti degli enti di cui al Titolo IX, salvo                
quanto previsto dal comma 1 dell'art. 44;                                       
b) Sezione seconda "Piani, programmi, finanza e contabilita'", alla             
quale compete il controllo sugli atti indicati nelle lettere b), g),            
i), 1), del comma 2 dell'art. 32 della Legge n. 142 del 1990;                   
c) Sezione terza "Personale, pubblici servizi e contratti", alla                
quale compete il controllo sugli atti indicati nelle lettere c), f),            
h), m), n), del comma 2 dell'art. 32 della Legge n. 142 del 1990,               
nonche' il controllo in via eventuale sugli atti indicati nelle                 
lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 45 della legge citata.                
2. Gli atti, concernenti materie comunque soggette a controllo, che             
dispongano contestualmente variazioni di bilancio o impegnino bilanci           
per gli esercizi successivi, sono assegnati alla Sezione competente             
in base al loro oggetto sostanziale.                                            
3. Qualora l'atto soggetto a controllo non sia sicuramente                      
attribuibile ad una delle Sezioni secondo le competenze e i criteri             
previsti dai commi 1 e 2, esso e' assegnato alla Sezione "Affari                
generali".                                                                      
4. Il Segretario di una delle Sezioni dell'Organo regionale di                  
controllo, incaricato dal Presidente della Giunta regionale, provvede           
ad assegnare gli atti alle diverse Sezioni secondo le competenze e i            
criteri previsti dal presente articolo.".                                       
Comma 3                                                                         
3) La L.R. n. 7 del 1992 e' citata alla nota 1) all'art. 36.                    
Comma 4                                                                         
4) Il testo del comma 1 dell'art. 5 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21,           
cosi' come modificato, e' il seguente:                                          
"Art. 5 - Autorita' competente                                                  
Agli effetti di quanto disposto all'art. 14, comma terzo, all'art.              
17, commi terzo e quarto, all'art. 18, commi primo e secondo,                   
all'art. 19, comma secondo, e all'art. 29, comma terzo, della legge             
statale, concernenti, rispettivamente, la contestazione, il rapporto,           
l'ordinanza-ingiunzione, il sequestro e la devoluzione dei proventi,            
si intendono per autorita' competenti gli enti di cui al primo comma            
dell'articolo precedente.".                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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