LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO IV
STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE
E DI CONCERTAZIONE SOCIALE
CAPO III
Comitato regionale di controllo
Art. 37
Abrogazioni e norma interpretativa
1. Sono abrogati gli articoli 24, 35, 36 e 37 della L.R. 7 febbraio
1992, n. 7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Comitato e' articolato in un'unica sezione e le tre attuali sezioni
sono prorogate sino alla nomina dei componenti dell'unica sezione del
Comitato.
2. Il Consiglio regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge procede alla nomina dei componenti del Comitato.
Gli articoli 3 e 6 della L.R. n.7 del 1992 sono abrogati dalla data
di insediamento del Comitato in unica sezione.
3. Dalla data di insediamento del Comitato in unica sezione, in tutti
i casi in cui la L.R. n. 7 del 1992 si riferisce alle "Sezioni del
Comitato regionale di controllo" o ai "Presidenti delle sezioni" e'
da intendere che si riferisca al "Comitato" ed al "Presidente del
Comitato". Sino a tale data, in tutti i casi in cui la L.R. n. 7 del
1992 si riferisce al "Comitato" ed al "Presidente del Comitato" e' da
intendere che si riferisca alle "Sezioni del Comitato regionale di
controllo" o ai "Presidenti delle sezioni".
4. Nel comma 1 dell'art. 5 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 recante
"Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di
competenza regionale" sono abrogate le parole da "e per essi" fino a
"Comunita' Montane".
NOTE ALL'ART. 37
1) Il testo degli artt. 24, 35, 36 e 37 della L.R. n. 7 del 1992,
citata alla nota 1) all'art. 36, era il seguente:
"Art. 24 - Deliberazioni urgenti
1. Le deliberazioni del Consiglio dichiarate immediatamente
eseguibili sono trasmesse, a pena di decadenza, entro cinque giorni
ai sensi del comma 6 dell'art. 46 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Fermo quanto previsto nel comma 1, le deliberazioni attinenti alle
variazioni di bilancio adottate dalla Giunta con i poteri del
Consiglio sono trasmesse nel termine ordinatorio di cinque giorni. In
tal caso il controllo sul relativo atto di ratifica, ai sensi del
comma 3 dell'art. 32 della Legge n. 142 del 1990, e' limitato ai soli
vizi attinenti alla forma dell'atto e al procedimento di approvazione
della delibera consiliare.".
"Art. 35 - Impugnazione degli atti di controllo
1. Le Sezioni trasmettono al Presidente della Giunta la
documentazione relativa agli atti di controllo impugnati con ricorso
giurisdizionale e gli forniscono ogni altro elemento utile ai fini
della difesa in giudizio della Regione.
Art. 36 - Controllo sostitutivo
1. Qualora i Comuni e le Province omettano o ritardino un atto
obbligatorio per legge, l'Organo di controllo, d'ufficio o su
richiesta, invita a provvedere entro un congruo termine, comunque non
inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per ragioni
d'urgenza.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'Organo di
controllo provvede a mezzo di un commissario. Fino alla nomina del
commissario, l'ente interessato non perde il potere di porre in
essere l'atto.
3. L'atto di nomina definisce i poteri del commissario e indica i
provvedimenti da emanare. Gli uffici dell'ente interessato sono
tenuti a prestare la necessaria collaborazione.
4. Le spese per gli interventi in sostituzione sono a carico
dell'ente sostituito.
5. Ai fini dell'esercizio del controllo sostitutivo di cui al
presente articolo, gli enti interessati sono tenuti a collaborare con
l'Organo di controllo fornendo dati e informazioni. In caso di
mancata collaborazione, l'organo suddetto puo' disporre i necessari
sopralluoghi.
Art. 37 - Controllo sul bilancio e sul conto consuntivo
1. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 39 della
Legge 8 giugno 1990, n. 142, trascorso il termine entro il quale il
bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla
Giunta il relativo schema, l'Organo di controllo nomina un
commissario affinche' lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al
Consiglio. In tal caso, e comunque quando il Consiglio non abbia
approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto
dalla Giunta, l'Organo di controllo assegna al Consiglio, con lettera
notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore ai venti
giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce,
mediante apposito commissario, all'Amministrazione inadempiente. Del
provvedimento sostitutivo e' data comunicazione al Prefetto che
inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.
2. L'Organo di controllo puo' indicare all'ente interessato le
modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo con
l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.
3. Nel caso di mancata adozione del conto consuntivo entro il termine
di legge, di mancata adozione delle modificazioni entro il termine
previsto dal comma 2 o di annullamento della deliberazione di
adozione del conto consuntivo da parte dell'Organo di controllo,
questo provvede alla nomina di uno o piu' commissari per la redazione
del conto stesso.
4. Ai fini dello svolgimento del controllo sul conto consuntivo di
cui al comma 11 dell'art. 46 della Legge n. 142 del 1990, l'Organo di
controllo si avvale delle risultanze della relazione redatta dal
Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'art. 57 della stessa
legge e della documentazione ad essa allegata.".
Comma 2
2) Il testo degli artt. 3 e 6 della L.R. n. 7 del 1992, citata alla
nota 1) all'art. 36, era il seguente:
"Art. 3 - Forme di coordinamento delle Sezioni
1. I Presidenti delle singole Sezioni dell'Organo regionale
costituiscono la Conferenza dei Presidenti dell'Organo di controllo
medesimo, che si riunisce periodicamente allo scopo di assicurare il
coordinamento e di salvaguardare l'unitarieta' di indirizzo
nell'esercizio dell'attivita' di controllo. La Conferenza e'
convocata dai Presidenti delle Sezioni d'intesa fra di loro ed e'
presieduta a turno da uno di essi.
2. La Conferenza dei Presidenti e' assistita dai Segretari delle
singole Sezioni; alle sue riunioni possono partecipare, se convocati,
anche altri funzionari addetti ai servizi delle Sezioni ed esperti
esterni su invito dei Presidenti medesimi.
3. Le deliberazioni della Conferenza dei Presidenti e dell'adunanza
plenaria non vincolano le singole decisioni che le Sezioni devono
assumere nell'esercizio dell'attivita' di controllo.".
"Art. 6 - Sezioni di controllo
1. Il Comitato regionale di controllo si articola nelle seguenti tre
Sezioni, con sede in Bologna:
a) Sezione prima "Affari generali", alla quale compete il controllo
sugli atti indicati nelle lettere a), d), e), del comma 2 dell'art.
32 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' il controllo in via
eventuale previsto dal comma 4 dell'art. 45 della legge citata.
Controlla inoltre gli atti degli enti di cui al Titolo IX, salvo
quanto previsto dal comma 1 dell'art. 44;
b) Sezione seconda "Piani, programmi, finanza e contabilita'", alla
quale compete il controllo sugli atti indicati nelle lettere b), g),
i), 1), del comma 2 dell'art. 32 della Legge n. 142 del 1990;
c) Sezione terza "Personale, pubblici servizi e contratti", alla
quale compete il controllo sugli atti indicati nelle lettere c), f),
h), m), n), del comma 2 dell'art. 32 della Legge n. 142 del 1990,
nonche' il controllo in via eventuale sugli atti indicati nelle
lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 45 della legge citata.
2. Gli atti, concernenti materie comunque soggette a controllo, che
dispongano contestualmente variazioni di bilancio o impegnino bilanci
per gli esercizi successivi, sono assegnati alla Sezione competente
in base al loro oggetto sostanziale.
3. Qualora l'atto soggetto a controllo non sia sicuramente
attribuibile ad una delle Sezioni secondo le competenze e i criteri
previsti dai commi 1 e 2, esso e' assegnato alla Sezione "Affari
generali".
4. Il Segretario di una delle Sezioni dell'Organo regionale di
controllo, incaricato dal Presidente della Giunta regionale, provvede
ad assegnare gli atti alle diverse Sezioni secondo le competenze e i
criteri previsti dal presente articolo.".
Comma 3
3) La L.R. n. 7 del 1992 e' citata alla nota 1) all'art. 36.
Comma 4
4) Il testo del comma 1 dell'art. 5 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21,
cosi' come modificato, e' il seguente:
"Art. 5 - Autorita' competente
Agli effetti di quanto disposto all'art. 14, comma terzo, all'art.
17, commi terzo e quarto, all'art. 18, commi primo e secondo,
all'art. 19, comma secondo, e all'art. 29, comma terzo, della legge
statale, concernenti, rispettivamente, la contestazione, il rapporto,
l'ordinanza-ingiunzione, il sequestro e la devoluzione dei proventi,
si intendono per autorita' competenti gli enti di cui al primo comma
dell'articolo precedente.".