REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO IV                                                                   
    STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE                                    
    E DI CONCERTAZIONE SOCIALE                                                  
    CAPO I                                                                      
    Conferenza Regione-Autonomie locali                                         
    e strumenti di concertazione                                                
          Art. 33                                                               
Programmazione negoziata                                                        
1. La Regione, al fine di favorire la cooperazione tra gli Enti                 
locali, il coordinamento delle iniziative e l'impiego integrato delle           
risorse finanziarie promuove attivita' di programmazione negoziata              
per la predisposizione e la realizzazione di programmi di intervento            
finalizzati alla valorizzazione e alla qualificazione di specifiche             
aree territoriali.                                                              
2. La programmazione negoziata si svolge tra la Regione, gli Enti               
locali, altri soggetti pubblici e con la partecipazione delle parti             
sociali, di soggetti privati interessati ed e' rivolta a realizzare             
le condizioni per lo sviluppo locale sostenibile, in coerenza con gli           
strumenti della programmazione regionale, provinciale e comunale.               
3. Le disposizioni della presente norma, nonche' quelle di cui                  
all'art. 66 sulle intese istituzionali, costituiscono principi                  
informatori per la legislazione regionale.                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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