LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO IV
STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE
E DI CONCERTAZIONE SOCIALE
CAPO I
Conferenza Regione-Autonomie locali
e strumenti di concertazione
Art. 33
Programmazione negoziata
1. La Regione, al fine di favorire la cooperazione tra gli Enti
locali, il coordinamento delle iniziative e l'impiego integrato delle
risorse finanziarie promuove attivita' di programmazione negoziata
per la predisposizione e la realizzazione di programmi di intervento
finalizzati alla valorizzazione e alla qualificazione di specifiche
aree territoriali.
2. La programmazione negoziata si svolge tra la Regione, gli Enti
locali, altri soggetti pubblici e con la partecipazione delle parti
sociali, di soggetti privati interessati ed e' rivolta a realizzare
le condizioni per lo sviluppo locale sostenibile, in coerenza con gli
strumenti della programmazione regionale, provinciale e comunale.
3. Le disposizioni della presente norma, nonche' quelle di cui
all'art. 66 sulle intese istituzionali, costituiscono principi
informatori per la legislazione regionale.