LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO IV
STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE
E DI CONCERTAZIONE SOCIALE
CAPO I
Conferenza Regione-Autonomie locali
e strumenti di concertazione
Art. 30
Espressione dei pareri
1. La Conferenza Regione-Autonomie locali esprime alla Giunta
regionale pareri in ordine a:
a) indirizzi della legge finanziaria, di bilancio e di assestamento;
b) proposte di legge concernenti l'organizzazione e la disciplina
delle funzioni degli Enti locali;
c) proposte di legge concernenti l'ordinamento degli Enti locali;
d) atti generali di programmazione regionale.
2. La Giunta regionale puo' richiedere comunque pareri alla
Conferenza Regione-Autonomie locali in ordine a proprie proposte e
iniziative comportanti lo svolgimento di funzioni di indirizzo e di
coordinamento.
3. I pareri di competenza della Conferenza Regione-Autonomie locali
sono approvati con il consenso della maggioranza dei componenti.
Possono essere presentati sulla stessa materia pareri difformi che
siano espressamente sottoscritti da almeno cinque componenti della
Conferenza.
4. I pareri debbono essere resi entro il termine di quindici giorni
dalla richiesta; decorso tale termine, si prescinde dal parere. I
pareri sono trasmessi dalla Giunta regionale alla Commissione
consiliare competente.