LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO IV
STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE
E DI CONCERTAZIONE SOCIALE
CAPO I
Conferenza Regione-Autonomie locali
e strumenti di concertazione
Art. 29
Compiti
1. Al fine di garantire la partecipazione delle Province e dei Comuni
ai processi decisionali che assumono interesse e rilevanza per le
autonomie locali, la Conferenza Regione-Autonomie locali:
a) formula proposte sui temi di interesse delle autonomie locali;
b) esprime pareri, ai sensi dell'art. 30;
c) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'art. 31;
d) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra la Regione, le
Province e i Comuni;
e) promuove ed esamina rapporti e studi sul processo di attuazione
della riforma amministrativa, sul pubblico impiego e sulla attuazione
delle politiche pubbliche regionali e locali.