LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO IV
STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE
E DI CONCERTAZIONE SOCIALE
CAPO I
Conferenza Regione-Autonomie locali
e strumenti di concertazione
Art. 27
Durata in carica
1. I componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui
alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 25, decadono
nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di
Sindaco o di Presidente di Provincia. La decadenza e' dichiarata dal
Presidente della Regione con proprio decreto.
2. La Conferenza Regione-Autonomie locali viene rinnovata per la
quota di componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25,
all'inizio di ogni legislatura regionale.
3. Nell'ipotesi di decadenza nel corso della legislatura regionale di
uno dei componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25, il
Presidente della Regione dichiara eletto a nomina, in sostituzione,
il primo dei candidati presenti nella graduatoria di cui al comma 5
dell'art. 26.
4. Qualora nel corso della legislatura decadano piu' della meta' dei
componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25, ovvero
qualora non sia possibile procedere alla sostituzione di un
componente decaduto per l'assenza di candidati nella graduatoria dei
non eletti, il Presidente della Regione dispone affinche' si proceda,
ai sensi dell'art. 26, a nuove elezioni di tutti i componenti di cui
alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25.
5. I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina
dei loro successori.