REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO IV                                                                   
    STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE                                    
    E DI CONCERTAZIONE SOCIALE                                                  
    CAPO I                                                                      
    Conferenza Regione-Autonomie locali                                         
    e strumenti di concertazione                                                
          Art. 27                                                               
Durata in carica                                                                
1. I componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui               
alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 25, decadono                     
nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di                
Sindaco o di Presidente di Provincia. La decadenza e' dichiarata dal            
Presidente della Regione con proprio decreto.                                   
2. La Conferenza Regione-Autonomie locali viene rinnovata per la                
quota di componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25,              
all'inizio di ogni legislatura regionale.                                       
3. Nell'ipotesi di decadenza nel corso della legislatura regionale di           
uno dei componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25, il            
Presidente della Regione dichiara eletto a nomina, in sostituzione,             
il primo dei candidati presenti nella graduatoria di cui al comma 5             
dell'art. 26.                                                                   
4. Qualora nel corso della legislatura decadano piu' della meta' dei            
componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25, ovvero                
qualora non sia possibile procedere alla sostituzione di un                     
componente decaduto per l'assenza di candidati nella graduatoria dei            
non eletti, il Presidente della Regione dispone affinche' si proceda,           
ai sensi dell'art. 26, a nuove elezioni di tutti i componenti di cui            
alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25.                                         
5. I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina              
dei loro successori.                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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