LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO IV
STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE
E DI CONCERTAZIONE SOCIALE
CAPO I
Conferenza Regione-Autonomie locali
e strumenti di concertazione
Art. 26
Elezione dei rappresentanti
dei Comuni con meno di cinquantamila abitanti
1. Ai fini dell'elezione dei componenti della Conferenza di cui alla
lett. c) del comma 3 dell'art. 25, il Presidente della Regione
convoca con suo decreto l'assemblea dei Sindaci dei Comuni della
regione con meno di 50.000 abitanti.
2. L'assemblea dei Sindaci elegge, nel proprio seno, i suoi
rappresentanti nella Conferenza.
3. L'elezione avviene sulla base di una lista di candidati composta
da tutti i Sindaci dei Comuni della regione con meno di 50.000
abitanti, che ne facciano richiesta in forma scritta al Presidente
della Regione entro i termini fissati nel decreto di convocazione.
4. I Sindaci presenti possono esprimere un solo voto indicando il
nome ed il cognome di uno dei candidati presenti in tale lista. Nella
lettera di convocazione dell'assemblea, il Presidente della Regione
indica le modalita' per la eventuale espressione del voto per
corrispondenza tali da garantire la segretezza dello stesso.
5. Dopo la verifica delle schede il Presidente della Regione dichiara
eletti tredici candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti
e determina la graduatoria dei candidati non proclamati eletti
disponendoli in ordine decrescente in relazione al numero di voti
ricevuti. A parita' di cifre individuali prevale il piu' anziano di
eta'. Qualora uno dei candidati non proclamati eletti decada dalla
carica di Sindaco viene espunto dalla graduatoria.
6. Sulla base dei risultati delle elezioni, il Presidente della
Regione, con proprio decreto, provvede alla nomina dei componenti
della Conferenza Regione-Autonomie locali. Con il medesimo decreto
convoca la seduta di primo insediamento.