LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO IV
STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE
E DI CONCERTAZIONE SOCIALE
CAPO I
Conferenza Regione-Autonomie locali
e strumenti di concertazione
Art. 25
Composizione
1. E' istituita la Conferenza Regione-Autonomie locali come strumento
di raccordo tra Giunta regionale ed esecutivi degli Enti locali.
2. La Conferenza Regione-Autonomie locali e' presieduta dal
Presidente della Regione o, per sua delega, dall'assessore competente
in materia di affari istituzionali. Prendono parte altresi' ai lavori
della Conferenza gli assessori competenti nelle materie di volta in
volta poste all'ordine del giorno.
3. La Conferenza e' composta inoltre, per gli Enti locali, da:
a) i Presidenti delle Province;
b) i Sindaci dei Comuni capoluogo, i Sindaci dei Comuni ed i
Presidenti delle Associazioni intercomunali con piu' di 50.000
abitanti;
c) tredici Sindaci di Comuni non capoluogo con meno di 50.000
abitanti, eletti secondo le procedure indicate dall'art. 26.
4. L'espressione della volonta' dei Sindaci e dei Presidenti di
Provincia componenti della Conferenza, ai fini della formulazione dei
pareri e delle intese, puo' essere delegata solo ad altro componente
della Conferenza. Alle sedute della Conferenza possono intervenire,
su delega espressa dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia che ne
sono componenti, membri delle Giunte da questi presiedute o, su
delega espressa di componenti della Conferenza che siano Sindaci di
Comuni parte di Unioni o Associazioni intercomunali, Sindaci degli
altri Comuni che compongono l'Unione o l'Associazione intercomunale.