REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO IV                                                                   
    STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE                                    
    E DI CONCERTAZIONE SOCIALE                                                  
    CAPO I                                                                      
    Conferenza Regione-Autonomie locali                                         
    e strumenti di concertazione                                                
          Art. 25                                                               
Composizione                                                                    
1. E' istituita la Conferenza Regione-Autonomie locali come strumento           
di raccordo tra Giunta regionale ed esecutivi degli Enti locali.                
2. La Conferenza Regione-Autonomie locali e' presieduta dal                     
Presidente della Regione o, per sua delega, dall'assessore competente           
in materia di affari istituzionali. Prendono parte altresi' ai lavori           
della Conferenza gli assessori competenti nelle materie di volta in             
volta poste all'ordine del giorno.                                              
3. La Conferenza e' composta inoltre, per gli Enti locali, da:                  
a) i Presidenti delle Province;                                                 
b) i Sindaci dei Comuni capoluogo, i Sindaci dei Comuni ed i                    
Presidenti delle Associazioni intercomunali con piu' di 50.000                  
abitanti;                                                                       
c) tredici Sindaci di Comuni non capoluogo con meno di 50.000                   
abitanti, eletti secondo le procedure indicate dall'art. 26.                    
4. L'espressione della volonta' dei Sindaci e dei Presidenti di                 
Provincia componenti della Conferenza, ai fini della formulazione dei           
pareri e delle intese, puo' essere delegata solo ad altro componente            
della Conferenza. Alle sedute della Conferenza possono intervenire,             
su delega espressa dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia che ne             
sono componenti, membri delle Giunte da questi presiedute o, su                 
delega espressa di componenti della Conferenza che siano Sindaci di             
Comuni parte di Unioni o Associazioni intercomunali, Sindaci degli              
altri Comuni che compongono l'Unione o l'Associazione intercomunale.            

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina