REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO III                                                                  
    LIVELLI DEL GOVERNO TERRITORIALE                                            
    E PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE                                              
    DELLE FUNZIONI                                                              
   CAPO III                                                                     
   Forme associative                                                            
   e strumenti di integrazione dei Comuni                                       
          Art. 24                                                               
Programma di riordino territoriale                                              
1. Il programma di riordino territoriale di cui all'art. 6 della L.R.           
8 luglio 1996, n. 24 effettua periodicamente la ricognizione dei                
livelli ottimali per l'esercizio associato di funzioni comunali ai              
sensi del comma 2 dell'art. 3 del DLgs n. 112 del 1998. Il suddetto             
programma indica altresi' le forme associative costituite in                    
attuazione dell'art. 21.                                                        
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16 della L.R.           
n. 24 del 1996, il programma determina i criteri per la concessione             
dei contributi a sostegno delle Unioni e delle Associazioni                     
intercomunali, nel rispetto dei seguenti indirizzi:                             
a) i contributi riconosciuti alle Unioni di Comuni in relazione al              
numero e alle caratteristiche demografiche e geomorfologiche dei                
Comuni aderenti, ed alle funzioni e ai servizi trasferiti, sono                 
proporzionalmente superiori rispetto a quelli previsti per le                   
Associazioni intercomunali;                                                     
b) i contributi riconosciuti alle Unioni di Comuni o alle                       
Associazioni intercomunali sono determinati in rapporto piu' che                
proporzionale rispetto al numero dei Comuni che le compongono;                  
c) costituisce criterio prioritario ai fini della determinazione dei            
contributi riconosciuti alle Unioni e alle Associazioni intercomunali           
il grado di integrazione tra gli uffici ed il personale dei Comuni              
aderenti;                                                                       
d) nella definizione dei criteri per la determinazione dei contributi           
riconosciuti alle Unioni e alle Associazioni intercomunali viene                
assicurato che la quantita' e l'importanza delle funzioni e dei                 
servizi trasferiti alle Unioni e alle Associazioni intercomunali                
assuma valore prioritario rispetto al numero e alle caratteristiche             
demografiche e geomorfologiche dei Comuni aderenti.                             
3. Sulla base di criteri individuati dalla Giunta regionale, alle               
Unioni di Comuni, alle Associazioni intercomunali e alle Comunita'              
Montane sono inoltre concessi contributi in conto capitale per                  
investimenti volti a favorire e rafforzare l'esercizio associato                
delle funzioni.                                                                 
4. Nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di               
affari istituzionali e' costituito un Comitato regionale per le                 
Unioni comunali composto dai Sindaci che esercitano le funzioni di              
Presidenti delle Unioni di Comuni e delle Associazioni intercomunali.           
Il Comitato svolge funzioni di supporto alla Giunta regionale nelle             
politiche di sostegno alle forme associative tra Comuni. In                     
particolare esso cura l'attivita' relativa all'istituzione di un                
osservatorio sui piccoli Comuni e sulle forme associative. Ai                   
componenti del Comitato viene corrisposta una indennita' pari al 25%            
dell'indennita' di carica lorda dei consiglieri regionali.                      
NOTE ALL'ART. 24                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 6 della L.R. n. 24 del 1996, citata alla nota             
2) all'art. 20, e' il seguente:                                                 
"Art. 6 - Programma di riordino territoriale                                    
1. Il Consiglio regionale adotta, su proposta della Giunta, un                  
programma relativo alla modifica delle circoscrizioni comunali, alle            
Unioni e alle fusioni di Comuni, predisposto sulla base delle                   
iniziative indicate dalle Comunita' locali interessate.                         
2. Il programma, tenendo conto delle Unioni di Comuni gia' costituite           
o in via di costituzione, delle Comunita' Montane e di ogni altra               
rilevante forma di collaborazione in atto tra Comuni diversi, indica            
le ipotesi di modifica territoriale, di istituzione di Unioni                   
intercomunali e di fusione di Comuni, prevedendo le relative                    
delimitazioni territoriali, i tempi e le principali modalita'                   
attuative, ivi compresi i criteri per la concessione dei contributi             
spettanti ai Comuni che si siano pronunciati in senso favorevole alla           
fusione o all'Unione intercomunale.                                             
3. Il programma deve altresi' indicare i casi in cui, in seguito alla           
prevista fusione di Comuni, si intende procedere alla istituzione di            
uno o piu' municipi.                                                            
4. La determinazione dei criteri per la concessione dei contributi              
regionali destinati ai Comuni, risultanti dalla fusione o costituiti            
in Unione, tiene conto dell'esigenza di favorire:                               
a) i Comuni di minore consistenza demografica;                                  
b) i Comuni con territori geomorfologicamente svantaggiati;                     
c) nel caso di Unione di Comuni, quelle alle quali i Comuni abbiano             
trasferito la titolarita' di funzioni e servizi di maggiore                     
consistenza e rilevanza.".                                                      
2) Il testo del comma 2 dell'art. 3 del DLgs n. 112 del 1998, citato            
alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota 1) all'art. 23.                 
Comma 2                                                                         
3) Il testo del comma 4 dell'art. 16 della L.R. n. 24 del 1996,                 
citata alla nota 2) all'art. 20, e' riportato alla nota all'art. 21.            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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