LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO III
LIVELLI DEL GOVERNO TERRITORIALE
E PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE
DELLE FUNZIONI
CAPO III
Forme associative
e strumenti di integrazione dei Comuni
Art. 24
Programma di riordino territoriale
1. Il programma di riordino territoriale di cui all'art. 6 della L.R.
8 luglio 1996, n. 24 effettua periodicamente la ricognizione dei
livelli ottimali per l'esercizio associato di funzioni comunali ai
sensi del comma 2 dell'art. 3 del DLgs n. 112 del 1998. Il suddetto
programma indica altresi' le forme associative costituite in
attuazione dell'art. 21.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16 della L.R.
n. 24 del 1996, il programma determina i criteri per la concessione
dei contributi a sostegno delle Unioni e delle Associazioni
intercomunali, nel rispetto dei seguenti indirizzi:
a) i contributi riconosciuti alle Unioni di Comuni in relazione al
numero e alle caratteristiche demografiche e geomorfologiche dei
Comuni aderenti, ed alle funzioni e ai servizi trasferiti, sono
proporzionalmente superiori rispetto a quelli previsti per le
Associazioni intercomunali;
b) i contributi riconosciuti alle Unioni di Comuni o alle
Associazioni intercomunali sono determinati in rapporto piu' che
proporzionale rispetto al numero dei Comuni che le compongono;
c) costituisce criterio prioritario ai fini della determinazione dei
contributi riconosciuti alle Unioni e alle Associazioni intercomunali
il grado di integrazione tra gli uffici ed il personale dei Comuni
aderenti;
d) nella definizione dei criteri per la determinazione dei contributi
riconosciuti alle Unioni e alle Associazioni intercomunali viene
assicurato che la quantita' e l'importanza delle funzioni e dei
servizi trasferiti alle Unioni e alle Associazioni intercomunali
assuma valore prioritario rispetto al numero e alle caratteristiche
demografiche e geomorfologiche dei Comuni aderenti.
3. Sulla base di criteri individuati dalla Giunta regionale, alle
Unioni di Comuni, alle Associazioni intercomunali e alle Comunita'
Montane sono inoltre concessi contributi in conto capitale per
investimenti volti a favorire e rafforzare l'esercizio associato
delle funzioni.
4. Nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di
affari istituzionali e' costituito un Comitato regionale per le
Unioni comunali composto dai Sindaci che esercitano le funzioni di
Presidenti delle Unioni di Comuni e delle Associazioni intercomunali.
Il Comitato svolge funzioni di supporto alla Giunta regionale nelle
politiche di sostegno alle forme associative tra Comuni. In
particolare esso cura l'attivita' relativa all'istituzione di un
osservatorio sui piccoli Comuni e sulle forme associative. Ai
componenti del Comitato viene corrisposta una indennita' pari al 25%
dell'indennita' di carica lorda dei consiglieri regionali.
NOTE ALL'ART. 24
Comma 1
1) Il testo dell'art. 6 della L.R. n. 24 del 1996, citata alla nota
2) all'art. 20, e' il seguente:
"Art. 6 - Programma di riordino territoriale
1. Il Consiglio regionale adotta, su proposta della Giunta, un
programma relativo alla modifica delle circoscrizioni comunali, alle
Unioni e alle fusioni di Comuni, predisposto sulla base delle
iniziative indicate dalle Comunita' locali interessate.
2. Il programma, tenendo conto delle Unioni di Comuni gia' costituite
o in via di costituzione, delle Comunita' Montane e di ogni altra
rilevante forma di collaborazione in atto tra Comuni diversi, indica
le ipotesi di modifica territoriale, di istituzione di Unioni
intercomunali e di fusione di Comuni, prevedendo le relative
delimitazioni territoriali, i tempi e le principali modalita'
attuative, ivi compresi i criteri per la concessione dei contributi
spettanti ai Comuni che si siano pronunciati in senso favorevole alla
fusione o all'Unione intercomunale.
3. Il programma deve altresi' indicare i casi in cui, in seguito alla
prevista fusione di Comuni, si intende procedere alla istituzione di
uno o piu' municipi.
4. La determinazione dei criteri per la concessione dei contributi
regionali destinati ai Comuni, risultanti dalla fusione o costituiti
in Unione, tiene conto dell'esigenza di favorire:
a) i Comuni di minore consistenza demografica;
b) i Comuni con territori geomorfologicamente svantaggiati;
c) nel caso di Unione di Comuni, quelle alle quali i Comuni abbiano
trasferito la titolarita' di funzioni e servizi di maggiore
consistenza e rilevanza.".
2) Il testo del comma 2 dell'art. 3 del DLgs n. 112 del 1998, citato
alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota 1) all'art. 23.
Comma 2
3) Il testo del comma 4 dell'art. 16 della L.R. n. 24 del 1996,
citata alla nota 2) all'art. 20, e' riportato alla nota all'art. 21.