REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO III                                                                  
    LIVELLI DEL GOVERNO TERRITORIALE                                            
    E PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE                                              
    DELLE FUNZIONI                                                              
   CAPO III                                                                     
   Forme associative                                                            
   e strumenti di integrazione dei Comuni                                       
          Art. 23                                                               
Ambiti associativi per l'esercizio                                              
delle funzioni comunali e definizione dei livelli ottimali                      
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai               
fini dell'esercizio delle funzioni loro conferite ai sensi dell'art.            
11 e in attuazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 3 del               
DLgs n. 112 del 1998, i Comuni, e in ogni caso quelli con meno di               
10.000 abitanti, scelgono autonomamente quale forma associativa                 
adottare tra quelle previste dal Capo VIII della Legge 8 giugno 1990,           
n. 142 e della presente legge, orientandosi prioritariamente verso le           
forme associative previste agli articoli 20 e 21 o conferendo alle              
Comunita' Montane le suddette funzioni.                                         
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, gli ambiti               
territoriali entro i quali devono essere costituite le forme                    
associative sono determinati, in via sostitutiva, dalla Provincia               
competente per territorio, sentiti i Sindaci dei Comuni interessati.            
Le Province assumono in via sostitutiva l'esercizio delle funzioni              
fino alla costituzione di forme associative entro gli ambiti                    
territoriali cosi' determinati. In caso di inerzia delle Province si            
applicano le disposizioni di cui all'art. 16.                                   
NOTE ALL'ART. 23                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 2 dell'art. 3 del DLgs n. 112 del 1998, citato            
alla nota 2) all'art. 5, e' il seguente:                                        
"Art. 3 - Conferimenti alle Regioni e agli Enti locali e strumenti di           
raccordo                                                                        
omissis                                                                         
2. La generalita' dei compiti e delle funzioni amministrative e'                
attribuita ai Comuni, alle Province e alle Comunita' Montane, in base           
ai principi di cui all'articolo 4, comma 3, della Legge 15 marzo                
1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed            
organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono                
l'unitario esercizio a livello regionale. Le Regioni, nell'emanazione           
della legge di cui al comma 1 del presente articolo, attuano il                 
trasferimento delle funzioni nei confronti della generalita' dei                
Comuni. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei            
Comuni di minore dimensione demografica, le Regioni individuano                 
livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi            
concertative di cui al comma 5 del presente articolo. Nell'ambito               
della previsione regionale, i Comuni esercitano le funzioni in forma            
associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le                 
metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione             
regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la Regione              
esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge                
stessa. La legge regionale prevede altresi' appositi strumenti di               
incentivazione per favorire l'esercizio associato delle funzioni.               
omissis".                                                                       
2) Il Capo VIII della Legge n. 142 del 1990, citata alla nota 1)                
all'art. 20, concerne Forme associative e di cooperazione. Accordi di           
programma                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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