LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO III
LIVELLI DEL GOVERNO TERRITORIALE
E PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE
DELLE FUNZIONI
CAPO III
Forme associative
e strumenti di integrazione dei Comuni
Art. 23
Ambiti associativi per l'esercizio
delle funzioni comunali e definizione dei livelli ottimali
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai
fini dell'esercizio delle funzioni loro conferite ai sensi dell'art.
11 e in attuazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 3 del
DLgs n. 112 del 1998, i Comuni, e in ogni caso quelli con meno di
10.000 abitanti, scelgono autonomamente quale forma associativa
adottare tra quelle previste dal Capo VIII della Legge 8 giugno 1990,
n. 142 e della presente legge, orientandosi prioritariamente verso le
forme associative previste agli articoli 20 e 21 o conferendo alle
Comunita' Montane le suddette funzioni.
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, gli ambiti
territoriali entro i quali devono essere costituite le forme
associative sono determinati, in via sostitutiva, dalla Provincia
competente per territorio, sentiti i Sindaci dei Comuni interessati.
Le Province assumono in via sostitutiva l'esercizio delle funzioni
fino alla costituzione di forme associative entro gli ambiti
territoriali cosi' determinati. In caso di inerzia delle Province si
applicano le disposizioni di cui all'art. 16.
NOTE ALL'ART. 23
Comma 1
1) Il testo del comma 2 dell'art. 3 del DLgs n. 112 del 1998, citato
alla nota 2) all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 3 - Conferimenti alle Regioni e agli Enti locali e strumenti di
raccordo
omissis
2. La generalita' dei compiti e delle funzioni amministrative e'
attribuita ai Comuni, alle Province e alle Comunita' Montane, in base
ai principi di cui all'articolo 4, comma 3, della Legge 15 marzo
1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed
organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono
l'unitario esercizio a livello regionale. Le Regioni, nell'emanazione
della legge di cui al comma 1 del presente articolo, attuano il
trasferimento delle funzioni nei confronti della generalita' dei
Comuni. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei
Comuni di minore dimensione demografica, le Regioni individuano
livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi
concertative di cui al comma 5 del presente articolo. Nell'ambito
della previsione regionale, i Comuni esercitano le funzioni in forma
associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le
metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione
regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la Regione
esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge
stessa. La legge regionale prevede altresi' appositi strumenti di
incentivazione per favorire l'esercizio associato delle funzioni.
omissis".
2) Il Capo VIII della Legge n. 142 del 1990, citata alla nota 1)
all'art. 20, concerne Forme associative e di cooperazione. Accordi di
programma