REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO III                                                                  
    LIVELLI DEL GOVERNO TERRITORIALE                                            
    E PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE                                              
    DELLE FUNZIONI                                                              
   CAPO III                                                                     
   Forme associative                                                            
   e strumenti di integrazione dei Comuni                                       
          Art. 22                                                               
Comunita' Montane: modifiche alla L.R. n. 22 del 1997                           
1. Le funzioni delle Comunita' Montane sono determinate dalla L.R. 19           
luglio 1997, n. 22, recante "Ordinamento delle Comunita' Montane e              
disposizioni a favore della montagna".                                          
2. Alla L.R. n. 22 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:           
a) l'art. 12 della L.R. n. 22 del 1997 e' sostituito dal seguente:              
"Art. 12                                                                        
Composizione della Giunta                                                       
1. Il Presidente della Comunita' Montana e' eletto tra i Sindaci dei            
Comuni ricompresi nel suo ambito.                                               
2. Lo Statuto determina la composizione della Giunta della Comunita'            
Montana.";                                                                      
b) il comma 2 dell'art. 14 della L.R. n. 22 del 1997 e' sostituito              
dal seguente:                                                                   
"2. La Giunta della Comunita' Montana e' eletta dal Consiglio, con le           
modalita' previste dallo Statuto, tra i Sindaci, i componenti delle             
Giunte e dei Consigli comunali.".                                               
3. In sede di prima applicazione della presente legge, le Comunita'             
Montane che devono rinnovare i propri organi entro il 30 giugno del             
1999 adeguano il proprio Statuto alle disposizioni del comma 2 in               
tempo utile per l'avvio delle procedure di rinnovo degli organi. In             
caso di mancato adeguamento, le norme statutarie in contrasto sono da           
considerarsi prive di ogni effetto e per il rinnovo degli organi si             
applicano le disposizioni dell'art. 12 della L.R. n. 22 del 1997,               
come modificato dal comma 2.                                                    
4. Le restanti Comunita' Montane adeguano il proprio Statuto entro 12           
mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La Giunta e il                
Presidente in carica, se eletti sulla base delle disposizioni                   
previgenti in contrasto, decadono e contestualmente il Presidente               
della Regione diffida i Consigli a procedere alla elezione del                  
Presidente e della Giunta della Comunita' Montana. I Consigli che, in           
seguito alla diffida, persistano a non adempiere nei successivi venti           
giorni, sono sciolti con deliberazione motivata della Giunta                    
regionale. Per la procedura di scioglimento si applicano altresi' le            
disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 15 della L.R. n. 22 del               
1997.                                                                           
5. E' delegata alla Provincia competente per territorio la                      
regolazione dei profili successori derivanti dalla trasformazione               
della Comunita' Montana in Unione e di quelli connessi all'eventuale            
successivo scioglimento dell'Unione.                                            
NOTE ALL'ART. 22                                                                
Rubrica                                                                         
1) La L.R. 19 luglio 1997, n. 22 concerne Ordinamento delle Comunita'           
Montane e disposizioni a favore della montagna.                                 
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 12 della L.R. n. 22 del 1997, citata alla nota            
1) al presente articolo, era il seguente:                                       
"Art. 12 - Composizione della Giunta                                            
1. La composizione della Giunta e' stabilita dallo statuto, in                  
conformita' alle seguenti opzioni alternative:                                  
a) la Giunta e' composta dal Sindaco di ciascun Comune o, su delega             
del Sindaco, da un assessore o da un consigliere di ciascun Comune.             
Il Presidente puo' essere scelto anche fra membri del Consiglio o fra           
cittadini non facenti parte del Consiglio, che siano in possesso dei            
requisiti di eleggibilita' alla carica di consigliere comunale e che            
non versino in alcuna condizione di incompatibilita';                           
b) la Giunta e' composta dal Presidente e da un numero pari di                  
assessori non superiore a sei, determinato in relazione alla                    
composizione del Consiglio. Lo statuto puo' altresi' prevedere                  
l'elezione a Presidente e ad assessore di cittadini non facenti parte           
del Consiglio, che siano in possesso dei requisiti di eleggibilita'             
alla carica di consigliere comunale e che non versino in alcuna                 
condizione di incompatibilita'.".                                               
3) Il testo del comma 2 dell'art. 14 della L.R. n. 22 del 1997,                 
citata alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:                      
"Art. 14 - Elezione del Presidente e della Giunta                               
omissis                                                                         
2. La Giunta, qualora sia composta in conformita' alla lett. b) del             
comma 1 dell'art. 12, e' eletta dal Consiglio con le modalita'                  
previste dallo statuto.                                                         
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
4) Il testo dell'art. 12 della L.R. n. 22 del 1997, citata alla nota            
1) al presente articolo, e' il seguente:                                        
"Art. 12 - Composizione della Giunta                                            
1. Il Presidente della Comunita' Montana e' eletto tra i Sindaci dei            
Comuni ricompresi nel suo ambito.                                               
2. Lo statuto determina la composizione della Giunta della Comunita'            
Montana.".                                                                      
Comma 4                                                                         
5) Il testo dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 15 della L.R. n. 22 del                
1997, citata alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:                 
"Art. 15 - Mancata elezione del Presidente e della Giunta                       
omissis                                                                         
2. Con la deliberazione di scioglimento si provvede alla nomina di un           
commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con la                   
deliberazione stessa. La deliberazione e' immediatamente comunicata             
al Consiglio regionale e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della              
Regione.                                                                        
3. Il rinnovo del Consiglio a seguito dello scioglimento deve                   
avvenire entro novanta giorni dalla pubblicazione della relativa                
deliberazione.                                                                  
4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento            
continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli                  
incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.".                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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