LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO III
LIVELLI DEL GOVERNO TERRITORIALE
E PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE
DELLE FUNZIONI
CAPO III
Forme associative
e strumenti di integrazione dei Comuni
Art. 22
Comunita' Montane: modifiche alla L.R. n. 22 del 1997
1. Le funzioni delle Comunita' Montane sono determinate dalla L.R. 19
luglio 1997, n. 22, recante "Ordinamento delle Comunita' Montane e
disposizioni a favore della montagna".
2. Alla L.R. n. 22 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'art. 12 della L.R. n. 22 del 1997 e' sostituito dal seguente:
"Art. 12
Composizione della Giunta
1. Il Presidente della Comunita' Montana e' eletto tra i Sindaci dei
Comuni ricompresi nel suo ambito.
2. Lo Statuto determina la composizione della Giunta della Comunita'
Montana.";
b) il comma 2 dell'art. 14 della L.R. n. 22 del 1997 e' sostituito
dal seguente:
"2. La Giunta della Comunita' Montana e' eletta dal Consiglio, con le
modalita' previste dallo Statuto, tra i Sindaci, i componenti delle
Giunte e dei Consigli comunali.".
3. In sede di prima applicazione della presente legge, le Comunita'
Montane che devono rinnovare i propri organi entro il 30 giugno del
1999 adeguano il proprio Statuto alle disposizioni del comma 2 in
tempo utile per l'avvio delle procedure di rinnovo degli organi. In
caso di mancato adeguamento, le norme statutarie in contrasto sono da
considerarsi prive di ogni effetto e per il rinnovo degli organi si
applicano le disposizioni dell'art. 12 della L.R. n. 22 del 1997,
come modificato dal comma 2.
4. Le restanti Comunita' Montane adeguano il proprio Statuto entro 12
mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La Giunta e il
Presidente in carica, se eletti sulla base delle disposizioni
previgenti in contrasto, decadono e contestualmente il Presidente
della Regione diffida i Consigli a procedere alla elezione del
Presidente e della Giunta della Comunita' Montana. I Consigli che, in
seguito alla diffida, persistano a non adempiere nei successivi venti
giorni, sono sciolti con deliberazione motivata della Giunta
regionale. Per la procedura di scioglimento si applicano altresi' le
disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 15 della L.R. n. 22 del
1997.
5. E' delegata alla Provincia competente per territorio la
regolazione dei profili successori derivanti dalla trasformazione
della Comunita' Montana in Unione e di quelli connessi all'eventuale
successivo scioglimento dell'Unione.
NOTE ALL'ART. 22
Rubrica
1) La L.R. 19 luglio 1997, n. 22 concerne Ordinamento delle Comunita'
Montane e disposizioni a favore della montagna.
Comma 2
2) Il testo dell'art. 12 della L.R. n. 22 del 1997, citata alla nota
1) al presente articolo, era il seguente:
"Art. 12 - Composizione della Giunta
1. La composizione della Giunta e' stabilita dallo statuto, in
conformita' alle seguenti opzioni alternative:
a) la Giunta e' composta dal Sindaco di ciascun Comune o, su delega
del Sindaco, da un assessore o da un consigliere di ciascun Comune.
Il Presidente puo' essere scelto anche fra membri del Consiglio o fra
cittadini non facenti parte del Consiglio, che siano in possesso dei
requisiti di eleggibilita' alla carica di consigliere comunale e che
non versino in alcuna condizione di incompatibilita';
b) la Giunta e' composta dal Presidente e da un numero pari di
assessori non superiore a sei, determinato in relazione alla
composizione del Consiglio. Lo statuto puo' altresi' prevedere
l'elezione a Presidente e ad assessore di cittadini non facenti parte
del Consiglio, che siano in possesso dei requisiti di eleggibilita'
alla carica di consigliere comunale e che non versino in alcuna
condizione di incompatibilita'.".
3) Il testo del comma 2 dell'art. 14 della L.R. n. 22 del 1997,
citata alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:
"Art. 14 - Elezione del Presidente e della Giunta
omissis
2. La Giunta, qualora sia composta in conformita' alla lett. b) del
comma 1 dell'art. 12, e' eletta dal Consiglio con le modalita'
previste dallo statuto.
omissis".
Comma 3
4) Il testo dell'art. 12 della L.R. n. 22 del 1997, citata alla nota
1) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 12 - Composizione della Giunta
1. Il Presidente della Comunita' Montana e' eletto tra i Sindaci dei
Comuni ricompresi nel suo ambito.
2. Lo statuto determina la composizione della Giunta della Comunita'
Montana.".
Comma 4
5) Il testo dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 15 della L.R. n. 22 del
1997, citata alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 15 - Mancata elezione del Presidente e della Giunta
omissis
2. Con la deliberazione di scioglimento si provvede alla nomina di un
commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con la
deliberazione stessa. La deliberazione e' immediatamente comunicata
al Consiglio regionale e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
3. Il rinnovo del Consiglio a seguito dello scioglimento deve
avvenire entro novanta giorni dalla pubblicazione della relativa
deliberazione.
4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento
continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli
incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.".