LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO III
LIVELLI DEL GOVERNO TERRITORIALE
E PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE
DELLE FUNZIONI
CAPO III
Forme associative
e strumenti di integrazione dei Comuni
Art. 21
Associazioni intercomunali
1. La Regione promuove l'istituzione di Associazioni intercomunali
finalizzate alla gestione associata di una pluralita' di funzioni e
all'organizzazione di servizi; a tal fine i contributi previsti per
le Unioni di Comuni dall'art. 16 della L.R. 8 luglio 1996, n. 24 e
dai successivi provvedimenti attuativi sono estesi alle Associazioni
intercomunali conformemente a quanto previsto nel presente articolo e
nell'art. 24.
2. Le Associazioni intercomunali ai fini della presente legge sono
costituite da Comuni di qualsiasi dimensione demografica, tra loro
confinanti. Ad esse si applicano in quanto compatibili le norme in
vigore per gli altri Enti locali territoriali. Nessun Comune puo'
appartenere allo stesso tempo ad una Unione e ad una Associazione
intercomunale.
3. Le Associazioni sono costituite con conformi deliberazioni dei
Consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta, con le quali
vengono approvati l'atto costitutivo e il regolamento
dell'Associazione. L'istituzione delle Associazioni e' dichiarata con
decreto del Presidente della Regione.
4. Il regolamento della Associazione intercomunale deve:
a) individuare gli organi di governo dell'Associazione, disciplinando
le modalita' per la loro elezione e prevedendo comunque che il
Presidente dell'Associazione sia eletto tra i Sindaci dei Comuni
associati e che gli altri eventuali organi vengano formati dai
componenti degli organi dei Comuni associati;
b) disciplinare le modalita' per il conferimento delle funzioni e per
il trasferimento dell'organizzazione dei servizi dai singoli Comuni
alla Associazione, prevedendo modalita' atte a definire gli eventuali
profili successori;
c) dettare le norme fondamentali per l'organizzazione
dell'Associazione, prevedendo la costituzione di uffici comuni
operanti con personale distaccato o comandato dagli enti
partecipanti;
d) regolare le forme di utilizzazione del personale.
5. La Regione puo' prevedere che l'accesso ai contributi sia
subordinato al raggiungimento di un grado minimo di integrazione
rilevato sulla base dell'entita' percentuale del personale e delle
risorse messe a disposizione dell'Associazione dai singoli Comuni.
NOTA ALL'ART. 21
Comma 1
Il testo dell'art. 16 della L.R. n. 24 del 1996, citata alla nota 2)
all'art. 20, e' il seguente:
"Art. 16 - Unioni di Comuni e contributi per la loro costituzione
1. L'Unione di Comuni e' un Ente pubblico locale, dotato di
personalita' giuridica, costituito fra due o piu' Comuni contermini
appartenenti alla stessa provincia in previsione della loro fusione
ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 142 del 1990.
2. La Giunta regionale, sulla base dei criteri e nelle forme
specificate nel programma di riordino territoriale, assegna ad ogni
Unione che si costituisca e ne faccia richiesta un contributo
straordinario iniziale, nonche' per i dieci anni successivi
contributi annuali.
3. (Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 1997, n. 22)
4. In attesa dell'adozione del primo programma di riordino
territoriale, la Giunta puo' concedere contributi, sulla base dei
criteri stabiliti nel presente articolo e nell'art. 6, comma 4, alle
Unioni che si costituiscano nel frattempo.
5. Nelle ipotesi in cui l'Unione riguardi tutti o parte dei Comuni
gia' costituiti in Comunita' Montane, si applica la disciplina
dettata dalla legge regionale sull'ordinamento delle Comunita'
Montane. Ove l'Unione riguardi tutti i Comuni gia' costituiti in
Comunita' Montane, la Comunita' e' contestualmente trasformata in
Unione di Comuni.
6. L'Unione e' incompatibile con il mantenimento in essere di
consorzi costituiti tra gli stessi Enti locali che la compongono.
L'Unione subentra ai Comuni che la compongono nei consorzi cui
partecipano altri enti.
7. I benefici economici previsti dalle vigenti leggi regionali a
favore dei consorzi tra Enti locali sono estesi alle Unioni di
Comuni. Ai fini del riparto di tali benefici, l'Unione costituisce
titolo di priorita'.
8. Il controllo sulle Unioni e' esercitato ai sensi dell'art. 49
della Legge 8 giugno 1990, n. 142, ed e' disciplinato dalla L.R. 7
febbraio 1992, n. 7, e successive modifiche.".