REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO III                                                                  
    LIVELLI DEL GOVERNO TERRITORIALE                                            
    E PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE                                              
    DELLE FUNZIONI                                                              
   CAPO III                                                                     
   Forme associative                                                            
   e strumenti di integrazione dei Comuni                                       
          Art. 21                                                               
Associazioni intercomunali                                                      
1. La Regione promuove l'istituzione di Associazioni intercomunali              
finalizzate alla gestione associata di una pluralita' di funzioni e             
all'organizzazione di servizi; a tal fine i contributi previsti per             
le Unioni di Comuni dall'art. 16 della L.R. 8 luglio 1996, n. 24 e              
dai successivi provvedimenti attuativi sono estesi alle Associazioni            
intercomunali conformemente a quanto previsto nel presente articolo e           
nell'art. 24.                                                                   
2. Le Associazioni intercomunali ai fini della presente legge sono              
costituite da Comuni di qualsiasi dimensione demografica, tra loro              
confinanti. Ad esse si applicano in quanto compatibili le norme in              
vigore per gli altri Enti locali territoriali. Nessun Comune puo'               
appartenere allo stesso tempo ad una Unione e ad una Associazione               
intercomunale.                                                                  
3. Le Associazioni sono costituite con conformi deliberazioni dei               
Consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta, con le quali                
vengono approvati l'atto costitutivo e il regolamento                           
dell'Associazione. L'istituzione delle Associazioni e' dichiarata con           
decreto del Presidente della Regione.                                           
4. Il regolamento della Associazione intercomunale deve:                        
a) individuare gli organi di governo dell'Associazione, disciplinando           
le modalita' per la loro elezione e prevedendo comunque che il                  
Presidente dell'Associazione sia eletto tra i Sindaci dei Comuni                
associati e che gli altri eventuali organi vengano formati dai                  
componenti degli organi dei Comuni associati;                                   
b) disciplinare le modalita' per il conferimento delle funzioni e per           
il trasferimento dell'organizzazione dei servizi dai singoli Comuni             
alla Associazione, prevedendo modalita' atte a definire gli eventuali           
profili successori;                                                             
c) dettare le norme fondamentali per l'organizzazione                           
dell'Associazione, prevedendo la costituzione di uffici comuni                  
operanti con personale distaccato o comandato dagli enti                        
partecipanti;                                                                   
d) regolare le forme di utilizzazione del personale.                            
5. La Regione puo' prevedere che l'accesso ai contributi sia                    
subordinato al raggiungimento di un grado minimo di integrazione                
rilevato sulla base dell'entita' percentuale del personale e delle              
risorse messe a disposizione dell'Associazione dai singoli Comuni.              
NOTA ALL'ART. 21                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 16 della L.R. n. 24 del 1996, citata alla nota 2)            
all'art. 20, e' il seguente:                                                    
"Art. 16 - Unioni di Comuni e contributi per la loro costituzione               
1. L'Unione di Comuni e' un Ente pubblico locale, dotato di                     
personalita' giuridica, costituito fra due o piu' Comuni contermini             
appartenenti alla stessa provincia in previsione della loro fusione             
ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 142 del 1990.                              
2. La Giunta regionale, sulla base dei criteri e nelle forme                    
specificate nel programma di riordino territoriale, assegna ad ogni             
Unione che si costituisca e ne faccia richiesta un contributo                   
straordinario iniziale, nonche' per i dieci anni successivi                     
contributi annuali.                                                             
3. (Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 1997, n. 22)                
4. In attesa dell'adozione del primo programma di riordino                      
territoriale, la Giunta puo' concedere contributi, sulla base dei               
criteri stabiliti nel presente articolo e nell'art. 6, comma 4, alle            
Unioni che si costituiscano nel frattempo.                                      
5. Nelle ipotesi in cui l'Unione riguardi tutti o parte dei Comuni              
gia' costituiti in Comunita' Montane, si applica la disciplina                  
dettata dalla legge regionale sull'ordinamento delle Comunita'                  
Montane. Ove l'Unione riguardi tutti i Comuni gia' costituiti in                
Comunita' Montane, la Comunita' e' contestualmente trasformata in               
Unione di Comuni.                                                               
6. L'Unione e' incompatibile con il mantenimento in essere di                   
consorzi costituiti tra gli stessi Enti locali che la compongono.               
L'Unione subentra ai Comuni che la compongono nei consorzi cui                  
partecipano altri enti.                                                         
7. I benefici economici previsti dalle vigenti leggi regionali a                
favore dei consorzi tra Enti locali sono estesi alle Unioni di                  
Comuni. Ai fini del riparto di tali benefici, l'Unione costituisce              
titolo di priorita'.                                                            
8. Il controllo sulle Unioni e' esercitato ai sensi dell'art. 49                
della Legge 8 giugno 1990, n. 142, ed e' disciplinato dalla L.R. 7              
febbraio 1992, n. 7, e successive modifiche.".                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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