REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO III                                                                  
    LIVELLI DEL GOVERNO TERRITORIALE                                            
    E PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE                                              
    DELLE FUNZIONI                                                              
   CAPO III                                                                     
   Forme associative                                                            
   e strumenti di integrazione dei Comuni                                       
          Art. 20                                                               
Unioni di Comuni                                                                
1. La Regione promuove, ai sensi della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e            
della L.R. 8 luglio 1996, n. 24, le Unioni tra i Comuni.                        
2. La decisione in ordine alla fusione e' rimessa in ogni caso alla             
volontaria iniziativa dei Comuni in qualunque fase e stadio della               
esperienza dell'Unione. La legge regionale in ordine alla fusione e'            
comunque preceduta da referendum tra le popolazioni interessate.                
NOTE ALL'ART. 20                                                                
Comma 1                                                                         
1) La Legge 8 giugno 1990, n. 142 concerne Ordinamento delle                    
Autonomie locali.                                                               
2) La L.R. 8 luglio 1996, n. 24 concerne Norme in materia di riordino           
territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni.                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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