LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO III
LIVELLI DEL GOVERNO TERRITORIALE
E PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE
DELLE FUNZIONI
CAPO III
Forme associative
e strumenti di integrazione dei Comuni
Art. 20
Unioni di Comuni
1. La Regione promuove, ai sensi della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e
della L.R. 8 luglio 1996, n. 24, le Unioni tra i Comuni.
2. La decisione in ordine alla fusione e' rimessa in ogni caso alla
volontaria iniziativa dei Comuni in qualunque fase e stadio della
esperienza dell'Unione. La legge regionale in ordine alla fusione e'
comunque preceduta da referendum tra le popolazioni interessate.
NOTE ALL'ART. 20
Comma 1
1) La Legge 8 giugno 1990, n. 142 concerne Ordinamento delle
Autonomie locali.
2) La L.R. 8 luglio 1996, n. 24 concerne Norme in materia di riordino
territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni.