REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO III                                                                  
    LIVELLI DEL GOVERNO TERRITORIALE                                            
    E PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE                                              
    DELLE FUNZIONI                                                              
   CAPO II                                                                      
   Camere di Commercio, Industria,                                              
   Artigianato Agricoltura                                                      
          Art. 19                                                               
Consultazione                                                                   
1. Per le finalita' di cui al comma 1 dell'art. 17, la Giunta                   
regionale promuove periodiche riunioni con le Camere di Commercio,              
Industria, Artigianato e Agricoltura e l'Unione regionale delle                 
Camere di commercio al fine di garantire i necessari rapporti di                
collaborazione.                                                                 
2. Al fine di consentire alla Regione l'esercizio delle funzioni di             
cui all'art. 37 del DLgs n. 112 del 1998, l'Unioncamere presenta ogni           
anno una relazione sulla attivita' delle Camere di Commercio,                   
Industria, Artigianato e Agricoltura, con particolare riferimento               
agli interventi attuati, ai programmi realizzati e ai risultati                 
conseguiti.                                                                     
3. Unitamente alla relazione di cui al comma 1, le Camere di                    
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e l'Unioncamere                 
trasmettono alla Regione:                                                       
a) il bilancio preventivo e i relativi allegati;                                
b) il conto consuntivo e i relativi allegati;                                   
c) le deliberazioni di costituzione di aziende speciali.                        
NOTA ALL'ART. 19                                                                
Comma 2                                                                         
Il testo dell'art. 37 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota 2)             
all'art. 5, e' il seguente:                                                     
"Art. 37 - Vigilanza sulle Camere di Commercio, Industria,                      
Artigianato e Agricoltura                                                       
1. Sono aboliti gli atti di controllo sugli statuti delle Camere di             
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, sui bilanci e sulla            
determinazione delle piante organiche delle stesse, sulla                       
costituzione di aziende speciali, nonche' gli atti di controllo sulle           
unioni regionali, i centri estero e le unioni interregionali delle              
Camere stesse.                                                                  
2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 29 dicembre           
1993, n. 580, il Ministro dell'Industria, del Commercio e                       
dell'Artigianato, sentita la Conferenza Stato-Regioni, presenta ogni            
anno al Parlamento una relazione generale sulle attivita' delle                 
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e delle               
loro unioni regionali, che riguardi in particolare i programmi                  
attuati e gli interventi realizzati. La relazione e' redatta sulla              
base delle relazioni trasmesse dalle Regioni sentite le unioni                  
regionali delle predette Camere.                                                
3. Le Regioni esercitano il controllo sugli organi camerali, in                 
particolare per i casi di mancato funzionamento o costituzione, ivi             
compreso lo scioglimento dei Consigli camerali nei casi previsti                
dall'articolo 5 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, salvo quanto              
previsto all'articolo 38, comma 1, lettera e), del presente decreto             
legislativo. Nel collegio dei revisori delle Camere di Commercio,               
Industria, Artigianato e Agricoltura e' garantita la presenza di                
rappresentanti della Regione, del Ministero del Tesoro e del                    
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.".                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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