LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO III
LIVELLI DEL GOVERNO TERRITORIALE
E PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE
DELLE FUNZIONI
CAPO II
Camere di Commercio, Industria,
Artigianato Agricoltura
Art. 19
Consultazione
1. Per le finalita' di cui al comma 1 dell'art. 17, la Giunta
regionale promuove periodiche riunioni con le Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura e l'Unione regionale delle
Camere di commercio al fine di garantire i necessari rapporti di
collaborazione.
2. Al fine di consentire alla Regione l'esercizio delle funzioni di
cui all'art. 37 del DLgs n. 112 del 1998, l'Unioncamere presenta ogni
anno una relazione sulla attivita' delle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura, con particolare riferimento
agli interventi attuati, ai programmi realizzati e ai risultati
conseguiti.
3. Unitamente alla relazione di cui al comma 1, le Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e l'Unioncamere
trasmettono alla Regione:
a) il bilancio preventivo e i relativi allegati;
b) il conto consuntivo e i relativi allegati;
c) le deliberazioni di costituzione di aziende speciali.
NOTA ALL'ART. 19
Comma 2
Il testo dell'art. 37 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota 2)
all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 37 - Vigilanza sulle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura
1. Sono aboliti gli atti di controllo sugli statuti delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, sui bilanci e sulla
determinazione delle piante organiche delle stesse, sulla
costituzione di aziende speciali, nonche' gli atti di controllo sulle
unioni regionali, i centri estero e le unioni interregionali delle
Camere stesse.
2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 29 dicembre
1993, n. 580, il Ministro dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato, sentita la Conferenza Stato-Regioni, presenta ogni
anno al Parlamento una relazione generale sulle attivita' delle
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e delle
loro unioni regionali, che riguardi in particolare i programmi
attuati e gli interventi realizzati. La relazione e' redatta sulla
base delle relazioni trasmesse dalle Regioni sentite le unioni
regionali delle predette Camere.
3. Le Regioni esercitano il controllo sugli organi camerali, in
particolare per i casi di mancato funzionamento o costituzione, ivi
compreso lo scioglimento dei Consigli camerali nei casi previsti
dall'articolo 5 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, salvo quanto
previsto all'articolo 38, comma 1, lettera e), del presente decreto
legislativo. Nel collegio dei revisori delle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura e' garantita la presenza di
rappresentanti della Regione, del Ministero del Tesoro e del
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.".