REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO III                                                                  
    LIVELLI DEL GOVERNO TERRITORIALE                                            
    E PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE                                              
    DELLE FUNZIONI                                                              
   CAPO II                                                                      
   Camere di Commercio, Industria,                                              
   Artigianato Agricoltura                                                      
          Art. 18                                                               
Controllo sugli organi                                                          
1. La Giunta regionale esercita il controllo sugli organi delle                 
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ai sensi              
del comma 3 dell'art. 37 del DLgs  n.112 del 1998.                              
2. I Consigli camerali sono sciolti con decreto del Presidente della            
Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, nei casi                  
previsti dall'art. 5 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, fatte                
salve le limitazioni di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 38              
del DLgs n. 112 del 1998.                                                       
NOTE ALL'ART. 18                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 3 dell'art. 37 del DLgs n. 112 del 1998, citato           
alla nota 2) all'art. 5, e' il seguente:                                        
"Art. 37 - Vigilanza sulle Camere di Commercio, Industria,                      
Artigianato e Agricoltura                                                       
omissis                                                                         
3. Le Regioni esercitano il controllo sugli organi camerali, in                 
particolare per i casi di mancato funzionamento o costituzione, ivi             
compreso lo scioglimento dei Consigli camerali nei casi previsti                
dall'articolo 5 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, salvo quanto              
previsto dall'articolo 38, comma 1, lettera e), del presente decreto            
legislativo. Nel collegio dei revisori delle Camere di Commercio,               
Industria, Artigianato e Agricoltura e' garantita la presenza di                
rappresentanti della Regione, del Ministero del Tesoro e del                    
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.".                   
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 5 della Legge n. 580 del 1993, citata alla nota           
all'art. 17, e' il seguente:                                                    
"Art. 5 - Scioglimento dei Consigli                                             
1. I Consigli sono sciolti con decreto del Ministro dell'Industria,             
del Commercio e dell'Artigianato:                                               
a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi              
motivi di ordine pubblico;                                                      
b) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento;              
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio preventivo o il             
conto consuntivo;                                                               
d) nel caso di mancata elezione del presidente di cui all'articolo              
16, comma 1.                                                                    
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il               
termine entro il quale il bilancio preventivo o il conto consuntivo             
devono essere approvati senza che sia stato predisposto dalla Giunta            
il relativo progetto, il Ministro dell'Industria, del Commercio e               
dell'Artigianato nomina un commissario con il compito di predisporre            
il progetto stesso per sottoporlo al Consiglio. In tal caso, e                  
comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini il                 
progetto di bilancio preventivo o di conto consuntivo predisposto               
dalla Giunta, il Ministro dell'Industria, del Commercio e                       
dell'Artigianato assegna al Consiglio, con lettera notificata ai                
singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la             
loro approvazione, decorso il quale dispone lo scioglimento del                 
Consiglio.                                                                      
3. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede alla nomina di un               
commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto           
stesso.".                                                                       
3) Il testo della lett. e) del comma 1 dell'art. 38 del DLgs n. 112             
del 1998, citato alla nota 2) all'art. 5, e' il seguente:                       
"Art. 38 - Funzioni e compiti conservati allo Stato                             
1. Sono conservate allo Stato, in tema di ordinamento delle Camere di           
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, le funzioni                    
amministrative concernenti:                                                     
omissis                                                                         
e) lo scioglimento degli organi camerali per gravi motivi di ordine             
pubblico.                                                                       
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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