LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO III
LIVELLI DEL GOVERNO TERRITORIALE
E PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE
DELLE FUNZIONI
CAPO II
Camere di Commercio, Industria,
Artigianato Agricoltura
Art. 17
Camere di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura
1. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come
definite e nell'ambito delle attribuzioni ad esse specificamente
assegnate dalla Legge 29 dicembre 1993, n. 580, collaborano con i
Comuni, le Province e la Regione a svolgere le funzioni di competenza
di questi ultimi, al fine dell'integrazione delle politiche
economiche con quelle territoriali.
2. Apposite norme della parte terza definiscono le competenze da
attribuire specificamente agli enti funzionali e segnatamente alle
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
regolandone altresi' i rapporti con la Regione e con gli altri enti
territoriali.
NOTA ALL'ART. 17
Comma 1
La Legge 29 dicembre 1993, n. 580 concerne Riordinamento delle Camere
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.