LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO III
LIVELLI DEL GOVERNO TERRITORIALE
E PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE
DELLE FUNZIONI
CAPO I
Ruolo dei soggetti istituzionali
Art. 16
Potere sostitutivo
1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 5 del DLgs n. 112 del
1998 e dal comma 45 dell'art. 17 della Legge n. 127 del 1997, la
Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in
cui vi sia una accertata e persistente inattivita' nell'esercizio di
funzioni conferite e cio' sia lesivo di rilevanti interessi del
sistema regionale e locale, nelle forme stabilite d'intesa nella
Conferenza Regione-Autonomie locali.
2. A tal fine, la Giunta regionale assegna all'ente inadempiente un
termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga
motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e
sentito l'ente interessato, gli atti sono posti in essere in via
sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un
commissario, dandone comunicazione alla Conferenza Regione-Autonomie
locali.
3. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di
potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che
si intendono modificati.
NOTE ALL'ART. 16
Comma 1
1) Il testo dell'art. 5 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota 2)
all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 5 - Poteri sostitutivi
1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle Regioni
e agli Enti locali, in caso di accertata inattivita' che comporti
inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione
europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo
termine per provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri,
sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede
in via sostitutiva.
3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al
comma 1 e il Consiglio dei Ministri puo' adottare il provvedimento di
cui al comma 2, su proposta del Presidente dei Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in
tal modo adottato ha immediata esecuzione ed e' immediatamente
comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-Regioni" e alla
Conferenza Stato-Citta' e Autonomie locali allargata ai
rappresentanti delle Comunita' Montane, che ne possono chiedere il
riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'articolo 8,
comma 3, della Legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi
previste dalla legislazione vigente.".
2) Il testo del comma 45 dell'art. 17 della Legge n. 127 del 1997,
citata alla nota 2) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 17 - Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione
dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti di
decisione e di controllo
omissis
45. Qualora i Comuni e le Province, sebbene invitati a provvedere
entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti
obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta
nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal
comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede
entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.
omissis".