REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO III                                                                  
    LIVELLI DEL GOVERNO TERRITORIALE                                            
    E PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE                                              
    DELLE FUNZIONI                                                              
    CAPO I                                                                      
    Ruolo dei soggetti istituzionali                                            
          Art. 16                                                               
Potere sostitutivo                                                              
1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 5 del DLgs n. 112 del              
1998 e dal comma 45 dell'art. 17 della Legge n. 127 del 1997, la                
Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in            
cui vi sia una accertata e persistente inattivita' nell'esercizio di            
funzioni conferite e cio' sia lesivo di rilevanti interessi del                 
sistema regionale e locale, nelle forme stabilite d'intesa nella                
Conferenza Regione-Autonomie locali.                                            
2. A tal fine, la Giunta regionale assegna all'ente inadempiente un             
termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga              
motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e               
sentito l'ente interessato, gli atti sono posti in essere in via                
sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un                     
commissario, dandone comunicazione alla Conferenza Regione-Autonomie            
locali.                                                                         
3. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di            
potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che           
si intendono modificati.                                                        
NOTE ALL'ART. 16                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 5 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota 2)           
all'art. 5, e' il seguente:                                                     
"Art. 5 - Poteri sostitutivi                                                    
1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle Regioni            
e agli Enti locali, in caso di accertata inattivita' che comporti               
inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione             
europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il            
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro                 
competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo                
termine per provvedere.                                                         
2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri,                 
sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede            
in via sostitutiva.                                                             
3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al           
comma 1 e il Consiglio dei Ministri puo' adottare il provvedimento di           
cui al comma 2, su proposta del Presidente dei Consiglio dei                    
Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in           
tal modo adottato ha immediata esecuzione ed e' immediatamente                  
comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti            
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di                  
Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-Regioni" e alla                
Conferenza Stato-Citta' e Autonomie locali allargata ai                         
rappresentanti delle Comunita' Montane, che ne possono chiedere il              
riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'articolo 8,                
comma 3, della Legge 15 marzo 1997, n. 59.                                      
4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi               
previste dalla legislazione vigente.".                                          
2) Il testo del comma 45 dell'art. 17 della Legge n. 127 del 1997,              
citata alla nota 2) all'art. 1, e' il seguente:                                 
"Art. 17 - Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione                 
dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti di              
decisione e di controllo                                                        
omissis                                                                         
45. Qualora i Comuni e le Province, sebbene invitati a provvedere               
entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti                    
obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta               
nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal             
comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede                
entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.                           
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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