LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO III
LIVELLI DEL GOVERNO TERRITORIALE
E PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE
DELLE FUNZIONI
CAPO I
Ruolo dei soggetti istituzionali
Art. 15
Controllo sull'efficacia
della gestione delle funzioni conferite
1. La Regione, al fine di realizzare il massimo grado di efficacia
dell'azione complessiva del sistema amministrativo regionale e
locale, dispone gli interventi necessari a garantire il coordinamento
tra i diversi soggetti istituzionali.
2. A tale fine la Regione adotta misure per la verifica dell'efficace
esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali, sulla base di
indicatori definiti d'intesa nella Conferenza Regione-Autonomie
locali.
3. Qualora, sulla base degli indicatori di cui al comma 2, si
rilevino significativi elementi di inefficace esercizio di
determinate funzioni conferite, la Regione e gli enti interessati
concordano gli appositi correttivi e il termine entro cui essi devono
essere attuati.