REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO III                                                                  
    LIVELLI DEL GOVERNO TERRITORIALE                                            
    E PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE                                              
    DELLE FUNZIONI                                                              
    CAPO I                                                                      
    Ruolo dei soggetti istituzionali                                            
          Art. 15                                                               
Controllo sull'efficacia                                                        
della gestione delle funzioni conferite                                         
1. La Regione, al fine di realizzare il massimo grado di efficacia              
dell'azione complessiva del sistema amministrativo regionale e                  
locale, dispone gli interventi necessari a garantire il coordinamento           
tra i diversi soggetti istituzionali.                                           
2. A tale fine la Regione adotta misure per la verifica dell'efficace           
esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali, sulla base di              
indicatori definiti d'intesa nella Conferenza Regione-Autonomie                 
locali.                                                                         
3. Qualora, sulla base degli indicatori di cui al comma 2, si                   
rilevino significativi elementi di inefficace esercizio di                      
determinate funzioni conferite, la Regione e gli enti interessati               
concordano gli appositi correttivi e il termine entro cui essi devono           
essere attuati.                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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